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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Prove

Abbandono di rifiuti: ciak, si gira!

Non serve l’autorizzazione del giudice per filmare un abbandono illecito di rifiuti su un proprio terreno non recintato. Il filmato che mostra un abbandono illecito di rifiuti su un proprio terreno non recintato è una prova e non una “intercettazione”.

Le videoregistrazioni eseguite dal proprietario di “un’area non recintata, aperta al passaggio pubblico”, che ritraggono un terzo che vi abbandona dei rifiuti “non appartengono al ‘genus’ delle intercettazioni ma a quello delle prove documentali ex art. 234 c.p.p. per le quali non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione dell’A.G.

La Cassazione, con la sentenza 11 gennaio 2010 n. 770, ha riconosciuto infondato il ricorso presentato dal titolare di una società di trasporti contro la sentenza del Tribunale di Trento che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 256, comma 2°, DLgs n. 152/06, e condannato alla pena di € 2.000,00 di ammenda, per aver depositato “in modo definitivo” nell’area antistante una officina gestita da terzi, i rifiuti provenienti dall'attività della propria azienda (ossia materiale in pallet, in cellophane o film plastico).

L’attività illecita di abbandono dei rifiuti era stato videoregistrata dal proprietario del terreno su cui gli stessi erano stati depositati. Pertanto, l'interessato aveva proposto ricorso per Cassazione in cui, in particolare, aveva dedotto che non potessero essere utilizzate le registrazioni visive effettuate dalla parte offesa, perché non autorizzate ex art. 266 e segg. c.p.p.

Come sopra accennato, quindi, il Giudice di legittimità ha ritenuto infondata tale eccezione processuale poiché “trattasi di videoregistrazioni eseguite dal proprietario del terreno, inerenti ad area non recintata, aperta al passaggio pubblico, non lesive della libertà morale delle persone coinvolte nelle stesse.

Dette videoregistrazioni, pertanto, non appartengono al "genus" delle intercettazioni ma a quello delle prove documentali, non disciplinate in modo tipico della legge, ma rientranti nelle prove art. 234 cpp, per le quali non necessita alcuna preventiva autorizzazione dell’A.G. ex artt. 266 e segg. cpp”. Il comma 1° dell’art. 234 così definisce la prova documentale:

“È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.

Il carattere di prova atipica propria della ripresa filmata Con riferimento al caso in esame, la Suprema Corte precisa quali siano gli elementi che consentono l’utilizzabilità come prove di tali videoregistrazioni, senza la preventiva autorizzazione della Magistratura: - l’area in cui le stesse sono state effettuate, pur essendo un luogo privato, era comunque accessibile al pubblico (non vi è stata quindi né un'intrusione nell'altrui privata dimora o nell'altrui domicilio, né tantomeno in un ambiente in cui dovesse essere garantita l'intimità e la riservatezza); - non si tratta di filmati che hanno leso la libertà morale delle persone che sono state ritratte (in altre parole, le prove non sono state acquisite con modalità lesive o comunque in violazione di diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione).

In quest’ottica, pertanto, la sentenza 11 gennaio 2010 n. 770 ribadisce un principio ormai consolidato in giurisprudenza: riprese videofilmate ed intercettazioni sono due mezzi di prova che pur potendo sembrare simili hanno in realtà una ratio profondamente diversa, laddove, per l’appunto, le prime “non appartengono al "genus" delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni, ma a quello delle prove documentali non disciplinate dalla legge, con la conseguenza che ad esse non si applicano le limitazioni stabilite dalla disciplina di cui agli artt. 266 e seguenti cod.proc.pen., ma soltanto quelle derivanti dal rispetto della libertà morale della persona, che va verificato dal giudice, di volta in volta, con riferimento alla loro utilizzabilità. V. Corte cost., sentenza n. 135 del 2002” (Cass. pen., Sez. I, 10/07/2007, n. 31389; cfr. ex aliis, Cass., Sez. I, 20/02/2009, n. 7455).

Le prove documentali non devono ledere la libertà morale della persona Rammentiamo sul punto quanto dispone l’art. 189 c.p.p. (prove non disciplinate dalla legge): “Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova”.

Per libertà morale in questo caso deve intendersi la libertà di manifestare il proprio pensiero, in assenza di elementi che possano condizionare le decisioni, limitarne o impedirne movimenti o azioni.

D’altronde, l’art. 188 c.p.p. (libertà morale della persona nell’assunzione della prova) dispone chiaramente che “Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti”.

Tale norma, in primo luogo, mira a tutelare la libertà morale e personale del soggetto, da intendersi quale bene indisponibile e pertanto sottratto alla stessa valutazione dell’interessato, ed in secondo luogo la c.d. “genuinità” della prova.

(Sentenza Cassazione penale 11/01/2010, n. 770)
23/04/2010
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