La notevole portata pratica della nuova disposizione introdotta con la legge 25 febbraio 2010, n. 36 impone alcune sottolineature, in quanto la questione della corretta interpretazione della portata della modifica che il decreto legislativo n. 258 del 2000 aveva operato al testo originario dell’art. 59 del decreto legislativo n. 152 del 1999 si è protratta anche nella vigenza delle nuove disposizioni introdotte nel 2006 in materia di scarichi (con il cd Testo unico ambientale)
E’ noto, infatti, come tutti gli scarichi siano stati disciplinati in funzione del perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, per cui è previsto che debbano rispettare i valori limite di emissione individuati nell’Allegato 5, ed in particolare nelle 7 Tabelle in esso contenute.
Fra queste:
le Tabelle 1 e 2 stabiliscono, la seconda per il recapito in aree sensibili, i limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane,
la Tabella 3 quelli degli scarichi di acque reflue industriali (in acque superficiali o in rete fognaria),
la Tabella 4 i limiti per gli scarichi sul suolo, sia per le acque reflue urbane che per quelle industriali.
La Tabella 5 individua poi le sostanze (18) per le quali, salvo alcune eccezioni, non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli individuati nelle precedenti tabelle 3 e 4, e ciò in relazione alla particolare natura delle sostanze stesse, limiti più permissivi che possono pertanto riguardare sostanze inquinanti diverse da quelle contenute nella tabella 5.
Più in generale è ammessa la possibilità per le regioni e per gli enti gestori delle pubbliche fognature di fissare limiti più severi di quelli statali.
Più in particolare l’art. 59, comma 5, d. lgs. 11 maggio 1999 n. 152, prevedeva che: “Chiunque nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori fissati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".
Ed in proposito la giurisprudenza, anche di legittimità, aveva affermato che il reato di cui al comma quinto dell’art. 59 scattasse soltanto a seguito del superamento dei valori limiti fissati nella Tabella 3 dell’Allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5.
La norma è stata poi sottoposta a modifica con il d. lgs. 18 agosto 2000 n. 258, che ha riscritto l’art. 59, comma 5, nel senso che segue: Chiunque nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell’Allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’autorità competente a norma dell’art. 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell’allegato 5, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Come può rilevarsi dal confronto fra le due disposizioni:
Originaria formulazioneNuova formulazione
“chiunque nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, ovvero da una immissione occasionale, supera i valori fissati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”“chiunque, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalla province autonome o dall’autorità competente a norma degli articoli 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5, è punito...”.
A fronte di ciò un orientamento giurisprudenziale dimostratosi maggioritario ha affermato come dopo la entrata in vigore del citato decreto dovessero ritenersi sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superavano i limiti tabellari posti dallo Stato, ed individuati nelle Tabelle 3 e 4, anche per le sostanze diverse dalle 18 indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5, in quanto la nuova formulazione collocava il riferimento alle sostanze indicate nella tabella 5 solo dopo la indicazione dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni, solo per i quali restava il riferimento alle sostanze individuate nella Tabella 5
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 la formulazione normativa è rimasta invariata rispetto al testo rimodulato con l’intervento legislativo del 2000, infatti la vigente disposizione, prevede, all’art 137, comma 5, che: Chiunque nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella Tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province autonome o dall’autorità competente a norma dell’art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro.
La questione viene oggi (recte dall’entrata in vigore della legge n. 36, in data 27 marzo 2010) risolta dal legislatore, il quale con la recente legge 25 febbraio 2010, n. 36, recante “Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue”, modifica il c.d. Testo Unico Ambientale, introducendo una modifica alla disciplina sanzionatoria penale in tema di inquinamento idrico.
In particolare la legge modifica l’art. 137, comma quinto, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in tema di sanzioni penali applicabili ai cosiddetti scarichi extratabellari di acque reflue industriali, stabilendo che “Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 137 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti piu' restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro».
La finalità è quella di ripristinare l’originale ratio della norma contenuta originariamente nel d. lgs. n. 152/1999 ed eliminare gli effetti derivanti dalla riformulazione operata dal. lgs n. 258/2000, e ripresa dal d. lgs n. 152 del 2006; come attesta la relazione illustrativa, allorché si indica lo scopo di ricondurre “la sanzione penale alla violazione dei soli limiti stabiliti per le sostanze più pericolose, del resto, non soltanto restituisce organicità e razionalità al sistema sanzionatorio in esame ma conferma anche un’impostazione normativa e giurisprudenziale in atto sin dal 1999”.