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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Culpa in vigilando e responsabilità dell’amministratore delegato

Asbestosi: il non sapere di chi ha l'obbligo di sapere...

La Cassazione ribadisce che l'assenza e il silenzio del massimo responsabile di una società su temi come quello della malattia e della morte di tanti lavoratori dipendenti sono alla base della responsabilità per colpa rispetto alla quale non costituisce utile scudo l'opporre inconsapevolezze consustanziali alle omissioni, costitutive, proprio in quanto tali, della struttura del delitto colposo contestato.

Con questa importante sentenza, la Corte Suprema rende definitiva la condanna dell’amministratore delegato della società proprietaria di uno stabilimento esercente l’attività di produzione di manufatti in amianto per il reato di omicidio colposo in danno di dodici lavoratori deceduti per asbestosi.

A propria discolpa, l’imputato rileva come egli, “al di là della qualifica "meramente formale" di amministratore delegato della società proprietaria dello stabilimento, non abbia mai fatto parte dello staff dirigenziale dello stabilimento di Bari nel quale ebbero a prodursi le malattie e infine le morti di dodici lavoratori (per quanto rileva in questo processo) e sia stato invece direttore dello stabilimento di Broni della stessa società”.

Nel respingere questa argomentazione difensiva, la Sez. IV prende atto che i giudici di merito hanno ritenuto l’imputato, “in relazione ai tempi della sua carica di amministratore delegato e poi di componente del consiglio di amministrazione, in relazione ai poteri effettivamente a lui conferiti secondo una serie di atti scrupolosamente catalogati e commentati, responsabile di colpa omissiva per non avere vigilato sull'andamento generale della gestione di impresa e per non aver dato adempimento alle obbligazioni di garanzia della salute e della integrità dei lavoratori che secondo legge (a partire dalla norma generale di chiusura di cui all'art. 2087 c.c. e a finire con le altre norme specifiche menzionate in rubrica) gravavano su di lui, in quelle obbligazioni comprese le obbligazioni di sicurezza, la obbligazione di apprestare risorse economiche per la bonifica, la obbligazione di allontanamento degli ammalati dalla fonte morbigena, le obbligazioni di informazione sul carattere dannoso della specifica organizzazione del lavoro adottata come scelta strategica di impresa, infine la obbligazione residuale di fornire presidi personali adeguati alla protezione dei singoli lavoratori”.

Osserva che “il protestato difetto di poteri specifici in ordine alla gestione dello stabilimento Fibronit di Bari è giuridicamente privo di significato a fronte della considerazione dell'insieme di obbligazioni di garanzia gravanti sull'amministratore delegato (ma anche su un consigliere di consiglio di amministrazione ) in forza di legge e in forza della assunzione sociale di responsabilità generali quali accertate, dopo compiuta analisi di atti sociali, dalle sentenze di merito”.

Aggiunge che la responsabilità dell’imputato è stata affermata, non già “in relazione ad una posizione meramente formale o in relazione ad una sorta responsabilità oggettiva”, ma a “precise colpe personali”. In proposito, sottolinea che “sulla consapevolezza degli eventi mortali e delle cause di quegli eventi si deve anzitutto rammentare la sottolineatura dedicata al diretto e personale coinvolgimento dell’imputato, per causa dei suoi poteri, ad attività processuali interne, a controversie giudiziali in tema di salute, o in tema di licenziamenti collegati alla materia della salute, insorte tra i lavoratori di Bari e la società”.

E conclusivamente rammenta che “anche l'assenza e il silenzio del massimo responsabile della società su temi come quello della malattia e della morte di tanti lavoratori dipendenti sono stati posti a base della responsabilità per colpa rispetto alla quale non costituisce utile scudo l'opporre inconsapevolezze consustanziali alle omissioni, costitutive, proprio in quanto tali, della struttura del delitto colposo contestato”.

Di qui l’eloquente conclusione: “il non sapere di chi ha obbligo di sapere (in funzione dell'adeguato provvedere) è fattore costitutivo della colpa omissiva contestata”. (Circa la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una s.p.a. per omicidio colposo in danno di lavoratore deceduto per asbestosi v., da ultimo, Cass. 19 dicembre 2008, Pilato e altri, in ISL, 2009. 4, 231, alla cui nota si rinvia per ulteriori riferimenti).

(Sentenza Cassazione penale 30/10/2009, n. 41782)
10/12/2009
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