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venerdì 03 settembre 2010 | twitter |
Competenza esclusiva riservata allo Stato

Barriere antirumore in autostrada, sindaci senza poteri

Nella nozione di servizio pubblico essenziale il legislatore intende comprese anche le autostrade; la configurabilità di competenze sindacali deve essere esclusa in radice, come del resto il giudice amministrativo ha già affermato, anche avuto riguardo al fatto che la rete autostradale in concessione della Società ricorrente ha una estensione così ampia da non tollerare interventi frammentati.

L’art. 9 della legge n. 447/95 (“Legge quadro sull’inquinamento acustico”), che, in presenza di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, riconosce al Sindaco, al Presidente della provincia, al Presidente della giunta regionale, al Prefetto, al Ministro dell'ambiente, ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, la possibilità di ordinare in via contingibile ed urgente il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, nel caso di servizi pubblici essenziali riserva tale facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, nella nozione di servizio pubblico essenziale il legislatore intende comprese anche le autostrade, di modo che, nella specie, la configurabilità di competenze sindacali deve essere esclusa in radice, come del resto il giudice amministrativo ha già affermato, anche avuto riguardo al fatto che la rete autostradale in concessione della Società ricorrente ha una estensione così ampia da non tollerare interventi frammentati (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 15 marzo 2002, n. 494).

Né alcuno spazio operativo alla competenza del Sindaco può essere recuperato ai sensi dell’art. 54 T.U.E.L., stante il carattere di dichiarata specialità che, in materia, rivestono le disposizione di cui alla legge 447/95 cit..

A tale rilievo, di per sé assorbente, deve poi aggiungersi come nel provvedimento impugnato non venga dato alcun conto dei presupposti legittimanti l’esercizio dei poteri di ordinanza.

La generica attestazione di un “problema di inquinamento acustico”, il rinvio all’attività di mappatura acustica della zona avviata dalla società concessionaria, e la constatazione della prevalenza di determinate opere (ampliamento del casello di Aulla, raddoppio del ponte di collegamento dal casello alla città, esecuzione di lavori di regimazione idraulica) su quelle di mitigazione acustica non valgono, infatti, ad evidenziare l’esistenza di una situazione di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, come richiesto dall’art. 9 l. 447/95, e neppure, invero, una situazione di grave pericolo incombente sulla incolumità della cittadinanza, come previsto dal menzionato art. 54 T.U.E.L.: basti osservare che – come lamentato dalla società ricorrente – neppure è dato conoscere quali livelli di pressione sonora l’amministrazione abbia utilizzato come parametro, e se, ed in quale misura, detti livelli siano stati superati.

Per altro verso, non può sottacersi che lo stesso art. 9 cit. consente l’adozione di misure temporanee e provvisorie, mentre l’ordinanza qui impugnata ingiunge l’esecuzione di opere sostanzialmente definitive, risultando perciò viziata anche sotto tale profilo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 settembre 2001, n. 4627).

Le considerazioni svolte sono sufficienti a dare conto della fondatezza delle censure articolate in ricorso, e conducono all’annullamento del provvedimento impugnato, assorbita ogni altra questione.

(Sentenza TAR FIRENZE 12/07/2010, n. 2501)
22/07/2010
Questo articolo è tratto da:
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