Con sentenza 19 gennaio 2010, n. 484, la Sezione Seconda Quater del TAR del Lazio ha rilevato che, ai sensi del primo comma dell’art. 10 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B al citato decreto, e dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti. Inoltre, secondo quanto dispone il successivo art. 14, il Sindaco è tenuto ad ordinare ai soggetti obbligati di rimuovere i rifiuti e di procedere in danno degli stessi soggetti in caso di inadempienza all'ordine, allorché si tratta di abbandono o di deposito di rifiuti "sul suolo e nel suolo".
Spetta al Sindaco, inoltre, il potere di adottare i provvedimenti necessari alla rimozione dei rifiuti in caso di violazione del divieto.
Il presupposto, quindi, dell'intervento del Sindaco, è quello che si configuri una discarica a cielo aperto o interrata.
A parere del TAR del Lazio, tali disposizioni normative, richiamate nel corpo del preambolo del provvedimento oggetto di causa, unitamente alla dettagliata descrizione delle attività istruttorie poste in essere dall’Amministrazione intimata, concorrono a determinare una sufficiente motivazione che dà conto della situazione di degrado cui è sottoposta l’area in cui ricade il terreno.
Ciò unitamente alla provenienza certa dei rifiuti presenti sul terreno (3 accumuli di residui di calcinacci, mattonelle per pavimenti e pietrame, nonché 2 cumuli di fieno, 3 cumuli di tubi di cemento, una pedana di forati per tamponature interne e 6/8 traverse di ferrovia), consente di affermare l’obbligo della rimozione, in quanto l'obbligo di bonifica dei siti inquinati grava in primo luogo sull'effettivo responsabile dell'inquinamento stesso, che le competenti Autorità amministrative hanno l'obbligo di individuare e ricercare, mentre la mera qualifica di proprietario o detentore del terreno inquinato non implica di per sé l'obbligo di effettuazione della bonifica, con la conseguenza che esso può essere posto a suo carico solo se responsabile o corresponsabile dell'illecito abbandono.
(TAR ROMA, Sentenza 19/01/2010, n. 484)