Una ulteriore precisazione a proposito della vigilanza esigibile da parte del coordinatore per l’esecuzione dei lavori si ricava da lla presente sentenza, anche questa relativa al caso di un infortunio addebitato a tale soggetto: “non esiste alcuna illogicità o contraddizione tra l’affermazione che l’imputato non aveva l’obbligo di una continua presenza in cantiere e l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di controllo, atteso che l’incidente si è verificato per l’adozione generalizzata di modalità di lavoro improprie e in violazione delle regole di prevenzione –frutto anche dell’omesso controllo di chi doveva vigilare sull’esecuzione del lavoro- e non per episodica adozione di una modalità pericolosa”.