Nella sentenza del 20 aprile 2010, la Grande Sezione della Corte di Giustizia europea, dopo aver fatto un’attenta disamina della normativa vigente sugli inquinanti organici persistenti, ha accolto il ricorso promosso dalla Commissione delle Comunità europee, dichiarando che il Regno di Svezia, avendo proposto unilateralmente di includere una sostanza, il perfluorottano sulfonato (il c.d. “PFOS”), nell’allegato A della citata Convenzione di Stoccolma, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 10 CE.
La Svezia ha violato l’obbligo di leale cooperazione
In particolare, se vogliamo tutto si può far risalire al progetto di decisione del Consiglio [COM (2004) 537 def.] presentato il 4 agosto 2004 dalla Commissione, volto ad autorizzarla a presentare, a nome della Comunità e degli Stati membri parti, proposte di inclusione di un determinato numero di sostanze chimiche negli allegati ritenuti pertinenti del protocollo di Århus e/o della Convenzione di Stoccolma.
Venivano pertanto avviati i relativi lavori e in occasione della riunione dell’8 settembre 2004 del gruppo «Questioni ambientali internazionali» del Consiglio dell’UE, il Regno di Svezia si dichiarava in favore di una proposta congiunta volta all’inclusione del PFOS nell’allegato ritenuto pertinente della Convenzione di Stoccolma.
In particolare, la Svezia menzionava la possibilità, per quanto la riguardava, di presentare unilateralmente una proposta in tal senso.
Durante tale riunione, le discussioni relative al PFOS vertevano essenzialmente sulle conseguenze giuridiche di tale eventualità di inclusione unilaterale del PFOS nella Convenzione di Stoccolma e sulle obiezioni giuridiche della Commissione su tale eventualità.
I lavori e gli incontri sono proseguiti in più occasioni e più tavoli e hanno, peraltro, dato luogo anche all’emanazione della direttiva 2006/122/CE (che ha modificato, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE).
La violazione commessa dalla Svezia è, pertanto, più di tipo formale e sottintende una sorta di incidente diplomatico apertosi con la Commissione europea.
Quest’ultima, infatti, già con una lettera del 19 dicembre 2005, dopo aver rammentato le discussioni che avevano avuto luogo il 6 luglio 2005 in seno al gruppo «Questioni ambientali internazionali» del Consiglio e le decisioni proposte da tale gruppo, informava il governo svedese che la presentazione unilaterale, da parte del Regno di Svezia, di una proposta volta ad includere il PFOS nell’allegato A della Convenzione di Stoccolma aveva come conseguenza di dividere la rappresentanza internazionale della Comunità e di compromettere l’unità raggiunta sia durante la prima Conferenza delle parti a tale Convenzione sia nel contesto della proposta di inclusione delle nuove sostanze ai sensi del protocollo di Århus, venendo così violare l’art. 10 CE (obbligo di leale cooperazione).
In pratica, il Regno di Svezia “non ha adottato tutte le misure atte a facilitare la Comunità nell’adempimento dei propri compiti e non si è astenuto dall’adottare misure che rischiano di compromettere la realizzazione degli scopi della Comunità”.
L’azione unilaterale del Regno di Svezia ha, così, diviso la rappresentanza internazionale della Comunità sull’inclusione del PFOS a titolo della Convenzione di Stoccolma, in contrasto con l’obbligo di unità della rappresentanza della Comunità che deriva dall’obbligo di leale cooperazione previsto dall’art. 10 CE.
La Convenzione di Stoccolma sui POP
La Convenzione di Stoccolma è stata adottata il 22 maggio 2001 (in vigore dal 17 maggio 2004), con l’obiettivo di proteggere la salute umana e l’ambiente dagli inquinanti organici persistenti (persistent organic pollutants, c.d. «POP»).
Si tratta di sostanze chimiche estremamente tossiche, il cui elenco include pesticidi, prodotti chimici industriali e sottoprodotti di processi industriali (il più famoso è il chlordane, noto è il DDT, che valse il Nobel al suo inventore, ma sicuramente si ricordano l'Aldrin, il Dieldrin e l'Heptachlor, cioè l’Hcb), che si accumulano nell’organismo umano ed animale, provocando danni, a lungo termine, alle funzioni biologiche ed all’ambiente.
Autentico flagello dal tenore apocalittico-fantascientifico della nostra epoca, i POP sono in grado di rimanere intatti nell’ambiente per generazioni e riescono a trasferirsi attraverso grandissime distanze, grazie all’azione del vento o tramite le acque superficiali e le correnti marine, raggiungendo regioni dove non sono mai stati prodotti o utilizzati (il tipico esempio è dato dagli ecosistemi artici, che da questo punto di vista sono particolarmente a rischio).
Il testo originario delle Convenzione faceva riferimento a 12 sostanze chimiche - e da ciò qualcuno parlò di “quella sporca dozzina” – riconosciute dalle Parti della Convenzione come inquinanti che «possiedono proprietà tossiche, resistono alla degradazione, sono soggetti a bioaccumulo e sono trasportati dall’aria, dall’acqua e dalle specie migratorie attraverso le frontiere internazionali e depositati lontano dal luogo di emissione, ove si accumulano negli ecosistemi terrestri e acquatici».
Sulla stessa materia, si rammentano:
>>> il Protocollo UNECE (1998), volto ad introdurre una serie di misure per controllare, ridurre ed eliminare produzione ed uso dei POP, successivamente ratificato dall’Italia con la legge n. 125 del 6 marzo 2006 (“Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto ad Aarhus il 24 giugno 1998″);
>>> la Decisione del Consiglio UE 2006/507/CE, che stabilisce le procedure per il controllo della produzione, l’impiego, l’importazione, l’esportazione, lo stoccaggio e lo smaltimento dei POP;
>>> il Regolamento n. 850/2004/CE;
>>> il sistema REACH.
(Corte Giust. CE Sentenza 20/04/2010, n. C-246/07)