Nel risolvere con chiarezza un problema controverso sotto il vigore delle norme previgenti, l’art. 16, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa”, a condizione, in particolare, “che essa risulti da atto scritto recante data certa”; e in tal modo esclude la possibilità di provare per testi il trasferimento di funzioni da parte del datore di lavoro.
Di questo nevralgica novità introdotta dal D.Lgs. n. 81/2008 si occupa nella presente sentenza la Sez. IV in un caso in cui il rappresentante legale di una s.p.a. subappaltante condannato al pari del datore di lavoro per un infortunio mortale sul lavoro occorso al dipendente di un’impresa subappaltatrice deduce a sua discolpa che “egli aveva conferito delega per l'attuazione delle misure di prevenzione antinfortunistica”, anche se non “per iscritto”.
La Sez. IV nota che l’imputato aveva conferito solo verbalmente singoli incarichi di preposto alla sicurezza, e che il presunto delegato era inidoneo a svolgere l'opera di prevenzione non avendo neppure frequentato corsi di formazione”.
Aggiunge che, “anche ammettendo che - anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 che ha previsto espressamente che la delega sia conferita per iscritto (comma 1, lettera a) - non fosse prevista alcuna forma per il rilascio della delega è comunque da ritenere che dovesse esservi certezza del rilascio e del contenuto della delega sia per ritenerne l'esistenza che per poterne individuare i contenuti”.
Sottolinea che nel caso di specie “queste caratteristiche non emergono”: “non è infatti indicata la data o l'epoca del rilascio della procura, né sono indicati i compiti che sarebbero stati delegati di talché non appare illogica la considerazione secondo cui, in buona sostanza, l'attribuzione dei compiti era rimessa alla disponibilità e all'accordo dello stesso preposto, con la conseguente inidoneità di questi episodici accordi ad esonerare il datore di lavoro da responsabilità non essendo avvenuto il trasferimento di compiti che la delega comporta”. (Sulla certezza della data della delega v. Cass. 19 febbraio 2009, Caboni, in Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza aggiornato con il D.Lgs. 106/2009, II Ed., 2009, 171).
Resta da osservare che, ad avviso della Sez. IV, i due imputati non avevano “adempiuto all'obbligo di cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione previsto dall'art. 7, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 626/1994 [ora art. 26, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 81/2008], e che, in particolare, il datore di lavoro subappaltatore “non aveva adempiuto all'obbligo di formazione su di lui incombente e che non viene meno con il distacco del lavoratore presso altra impresa”. (Nel senso che Il datore di lavoro “è tenuto, nel momento in cui invia i propri dipendenti presso terzi o comunque consente che gli stessi prestino la propria attività in ambienti di lavoro da lui non direttamente organizzati e gestiti, ad assicurarsi che gli stessi operino in situazioni di sicurezza”, da ultimo, Cass. 4 settembre 2009, Liuzzi, in Guariniello, op.cit., 329).
(Sentenza Cassazione penale 01/12/2009, n. 45931)