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venerdì 03 settembre 2010 | twitter |
Le misure impattano positivamente sulla riduzione dell'inquinamento

Distributori di benzina, meno rischio di essere "vaporizzati"

La direttiva stabilisce misure intese a ridurre la quantità di vapori di benzina emessi nell’atmosfera durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ha sancito la necessità di ridurre l’inquinamento atmosferico a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente.

Il protocollo di Ginevra concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri fissa obiettivi di riduzione delle emissioni dei composti organici volatili (COV) e il protocollo di Göteborg relativo alla riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico stabilisce limiti nazionali per le emissioni di quattro inquinanti, biossido di zolfo, ossidi di azoto, COV e ammoniaca, e richiede che siano utilizzate le migliori tecniche disponibili onde limitare le emissioni.

La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa fissa una serie di obiettivi di qualità dell’aria per l’ozono troposferico e il benzene, mentre la direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici stabilisce limiti nazionali di emissione per i COV che contribuiscono alla formazione dell’ozono troposferico.

Le emissioni di COV, compresi i vapori di benzina, prodotte in uno Stato membro pos­ sono contribuire ad aggravare i problemi di qualità dell’aria in altri Stati membri.

L’ozono è anche un gas ad effetto serra e contribuisce al riscaldamento atmosferico e al cambiamento climatico.

La direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio (fase I del recupero dei vapori di benzina), è intesa a recuperare i vapori di benzina emessi dal deposito e dalla distribuzione della benzina fra i terminal petroliferi e le stazioni di servizio.

I vapori di benzina sono emessi anche durante il riforni­ mento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio e dovrebbero essere recuperati secondo modalità conformi alle disposizioni della direttiva 94/63/CE.

Vari strumenti comunitari sono stati sviluppati e messi in atto per limitare le emissioni di COV. Sono tuttavia necessarie ulteriori azioni per conseguire gli obiettivi in materia di salute e ambiente stabiliti dal sesto programma di azione comunitaria per l’ambiente e dalla direttiva 2001/81/CE.

Allo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita dei combustibili destinati al trasporto su strada, la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel permetterà, a partire dal 1° gennaio 2011, l’immissione sul mercato di benzina contenente una percentuale maggiore di componenti costituiti da biocarburanti rispetto al passato.

Ciò potrà determinare un aumento di emissioni di COV, a causa della possibilità che gli Stati membri pongano in essere deroghe limitate ai requisiti in materia di tensione di vapore previsti da detta direttiva.

È possibile che le stazioni di servizio esistenti debbano adattare le infrastrutture attualmente in uso ed è preferibile installare attrezzature di recupero dei vapori in caso di ristrutturazioni complete del sistema di alimentazione (vale a dire una significativa modifica o il rinnovo dell’infrastruttura della stazione, in particolare dei serbatoi e delle tubazioni), poiché ciò riduce notevolmente il costo dei necessari adeguamenti.

Tuttavia, le stazioni di servizio di dimensioni maggiori possono essere adattate con minori difficoltà e sarebbe opportuno che installassero le attrezzature di recupero dei vapori più rapidamente, visto che producono maggiori emissioni.

Le stazioni di servizio nuove possono integrare le attrezzature di recupero dei vapori di benzina in fase di progettazione e costruzione della stazione di servizio e quindi possono installare immediatamente le attrezzature in questione.

I serbatoi di carburante dei veicoli a motore di nuova fabbricazione non contengono vapori di benzina. È pertanto opportuna una deroga per il primo rifornimento di tali veicoli.

Sebbene vari Stati membri prevedano requisiti nazionali in materia di sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina, non vi è alcuna legislazione comunitaria.

È quindi opportuno stabilire un livello minimo uniforme di recupero dei vapori di benzina per garantire un beneficio elevato per l’ambiente e incentivare il commercio di attrezzature per il recupero dei vapori di benzina.

Per assicurare che le attrezzature di recupero dei vapori di benzina permettano effettivamente di ridurre le emissioni, è opportuno sottoporre a controlli periodici tutte le attrezzature installate per la fase II del recupero dei vapori di benzina.

Gli Stati membri possono decidere che i controlli debbano essere eseguiti da uno o più dei seguenti soggetti: servizi ufficiali di ispezione, l’operatore stesso o un terzo.

Nel caso di ispezioni ufficiali, gli Stati membri dovrebbero tener conto della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri.

Le attrezzature di recupero dei vapori di benzina di fase II dovrebbero essere sottoposte a verifiche regolari.

Si dovrebbe incoraggiare il comitato europeo di normalizzazione (CEN) a sviluppare una metodologia di verifica armonizzata.

È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della pre­ sente direttiva e ne garantiscano l’attuazione.

Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive, in quanto il mancato rispetto delle disposizioni può comportare danni alla salute umana e all’ambiente.

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

Poiché è adottata ai sensi dell’articolo 175 del trattato, la presente direttiva non impedisce agli Stati membri di mantenere o di introdurre misure di protezione più rigorose che siano compatibili con il trattato.

Ai sensi dell’articolo 176 del trattato, gli Stati membri devono notificare alla Commissione siffatte misure.

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione in materia di armonizzazione di norme e metodi.

Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire ri­ durre le emissioni di vapori di benzina nell’atmosfera, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della natura transfrontaliera dell’inquinamento atmosferico, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato.

La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(Direttiva Parlamento Europeo Consiglio CE 21/10/2009, n. 126, G.U.U.E. 31/10/2009, n. L285)
03/11/2009
Questo articolo è tratto da:
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