Con sentenza 2 febbraio 2010, n. 1422, la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio, ha affermato che non appare irragionevole o discriminatoria la scelta delle competenti Autorità nazionali di adottare un metodo di assegnazione do quote di gas ad effetto serra non pregiudizievole per i gestori che hanno intrapreso azioni atte a ridurre le emissioni di CO2 già a partire dal 2003, i quali altrimenti, per il solo fatto di essersi volontariamente attivati per ridurre le emissioni, avrebbero ottenuto quote percentualmente più basse rispetto ai gestori rimasti inerti, nel medesimo periodo di riferimento, rispetto all’esigenza d contenimento delle emissioni.
Inoltre, è stato osservato che il sistema delle quote comunitarie non può comportare un “congelamento” all’anno 2003 dell’assetto di mercato delle attività economiche produttive di CO2, né può determinare una “barriera” all’accesso di nuovi operatori, delineando una sorta di diritto speciale monopolistico riservato ai soli operatori economici preesistenti in contrasto con gli stessi fondamenti del Trattato europeo.
Del tutto ragionevolmente, quindi, il regolatore nazionale ha previsto l’assegnazione di quote di emissione anche per gli impianti attivati dopo il 2003.
Ciò posto, i giudici romani hanno affermato che l'impugnata assegnazione delle quote di emissione è il risultato di una corretta serie di atti succedutesi nel tempo, e più precisamente:
>>> iniziale Piano nazionale di assegnazione, notificato alla Commissione il 15 luglio 2004;
>>> integrazione dello stesso Piano effettuata il 24 febbraio 2005 sulla base dei dati forniti dai gestori degli impianti;
>>> decisione della Commissione europea del 25 maggio 2005, che richiedeva espressamente all'Italia di "ridurre di 23,0 milioni di tonnellate l'assegnazione media annua complessiva di quote rispetto a quanto indicato nel piano notificato portando così le emissioni annue massime del settore interessato agli scambi a 232,5 milioni di tonnellate ";
>>> schema di assegnazione pubblicato in data 25 novembre 2005".
Infine, la Commissione europea in data 22 febbraio 2006 si è espressa con parere favorevole in merito all' assegnazione delle quote di C02 calcolate mediante il criterio del "livello di emissioni".
(Sentenza TAR ROMA 02/02/2010, n. 1422)