ShopWKI
Manuale del revisore legale
Editore: Ipsoa
€ 99,00 (-10%) € 89,00
Il Decreto Monti
Editore: Ipsoa
€ 17,50 +IVA
IVA 2012
Editore: Ipsoa
€ 89,00 (-10%) € 80,00
Versione eBook € 62,30 +IVA

Log in

giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Conta il fabbisogno

Energia da privati, ENEL puo' rifiutare l'acquisto

La produzione privata di energia elettrica, e la sua cessione all’Enel, non può infatti avvenire senza tener conto del fabbisogno energetico nazionale che l’Enel deve soddisfare, e non si può leggere la normativa nel senso di imporre all’Enel di acquistare tutta l’energia che venga prodotta per iniziativa dei privati.

Non esiste un obbligo giuridico, in capo all’Enel, di pervenire alla stipulazione della convenzione per la cessione di energia elettrica prodotta dal privato, e che, conseguentemente, il diniego opposto dall’Enel e avallato dal Ministero sia illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione di un legittimo affidamento.

La tesi di parte ricorrente, alla luce del quadro normativo di riferimento, non può essere condivisa.

L’art. 22, l. n. 9/1991, disciplina la produzione da parte di soggetti privati, diversi dall’ENEL, di energia elettrica da fonti rinnovabili, stabilendo che:

>>> a) la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti rinnovabili non è soggetta a riserva a favore dell’Enel (co. 1);

>>> b) i soggetti che intendono provvedere all’installazione di tali impianti devono darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e all’Enel (co. 2);

>>> c) l’eccedenza di energia elettrica prodotta da tali impianti è ceduta all’Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all’art. 4, n. 8, l. n. 1643/1962 (co. 3);

>>> d) la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell’energia elettrica prodotta da detti impianti sono regolati da apposite convenzioni con l’Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali (co. 4);

>>> e) i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell’Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili (co. 5).

Nella pratica, gli impianti in questione, realizzati e gestiti da privati, possono o cedere all’Enel solo l’energia eccedentaria, o cedere all’Enel tutta l’energia da essi prodotta, operando come impianti dedicati.

L’art. 22 in commento pone a carico dei produttori privati un obbligo di cessione all’Enel dell’energia elettrica eccedentaria, ma non pone a carico dell’Enel anche un obbligo incondizionato di acquisto.

La giurisprudenza di questo Consesso ha affermato che in base all’art. 22 in commento l’Enel avrebbe un obbligo di acquisto in caso di produzione eccedentaria e non anche in caso di produzione dedicata (Cons. St., sez. VI, 6 luglio 2000 n. 3796).

Può prescindersi dall’affrontare la questione se dall’art. 22 derivi un obbligo di acquisto dell’energia eccedentaria, perché non è questa la materia del contendere, vertendosi in un caso di impianto destinato a produrre energia dedicata.

Per siffatta ipotesi, non può desumersi in alcun modo un obbligo dell’Enel di acquistare l’energia da parte di privati che si propongono di produrre esclusivamente per l’Enel. Infatti la cessione dell’energia elettrica all’Enel deve essere regolata da apposite convenzioni tra cedenti e Enel, sulla base di una convenzione tipo che deve tener conto dell’esigenza di coordinamento dei programmi realizzativi nei diversi ambiti territoriali (art. 22, co. 4).

La produzione privata di energia elettrica, e la sua cessione all’Enel, non può infatti avvenire senza tener conto del fabbisogno energetico nazionale che l’Enel deve soddisfare, e non si può leggere la normativa nel senso di imporre all’Enel di acquistare tutta l’energia che venga prodotta per iniziativa dei privati.

In particolare, il d.m. 25 settembre 1992, che approva le convenzioni tipo, nell’ambito della convenzione tipo per la cessione di energia elettrica, pone come condizione che il ritiro da parte dell’Enel dell’energia elettrica sia utile e conveniente sul piano dell’interesse generale.

Si desume da tale quadro normativo che a fronte di progetti, come quello per cui è processo, volti a produrre energia elettrica da cedere integralmente all’Enel (energia dedicata), l’Enel e il Ministero avessero il potere discrezionale di rifiutare la stipula della convenzione se il mutato quadro del fabbisogno energetico nazionale o la mutata politica energetica nazionale non rendessero conveniente l’acquisto dell’energia elettrica.

I provvedimenti impugnati rifiutano la stipula della convenzione proprio in considerazione della riduzione del fabbisogno energetico e dunque della incoerenza di ulteriori convenzioni con il disposto dell’art. 22, co. 4, in relazione al programma energetico nazionale.

Si tratta di valutazione di merito amministrativo, immune da vizi logici o di travisamento, che impedisce la stipula della convenzione e che non è sindacabile in sede giurisdizionale.

Né all’epoca dei fatti era vigente il principio di preferenza e precedenza per l’energia prodotta da fonti rinnovabili (ora affermato dall’art. 11, co. 4, l. n. 79/1999).

L’operato dell’amministrazione non è viziato da difetto di istruttoria e di motivazione dando conto con dovizia di elementi delle ragioni di politica energetica nazionale che non hanno consentito il perfezionamento della convenzione.

(Decisione Consiglio di Stato 13/05/2010, n. 2938)
13/07/2010
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Questo articolo è tratto da:
VOTA  
VOTI

Condividi

Sull'argomento: Energia e clima
Ambiente & Sviluppo
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 219,00
Codice Tecnico Ambiente
Editore: Utet Scienze Tecniche
€ 150,00 (-15%) € 127,50
Manuale Ambiente 2011
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 75,00 (-10%) € 67,50
Versione eBook € 52,50 +IVA
Il contratto di rendimento energetico
Editore: Utet Scienze Tecniche
€ 42,00 (-15%) € 35,70
Il codice dei rifiuti e delle bonifiche
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 69,00
La gestione dei rifiuti dalla A alla Z
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 32,00 (-9%) € 29,00
Versione eBook € 22,40 +IVA
La gestione degli scarichi
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 32,00
Versione eBook € 22,40 +IVA
La nuova disciplina dei rifiuti
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 36,00
Codice dell'energia
Editore: Ipsoa
€ 70,00