E' dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità per i seguiti di competenza ed in particolare affinché convochi incontri ed organizzi gruppi di lavoro, ove ritenuto necessario, per la consultazione dei soggetti interessati, delle Associazioni dei consumatori domestici e non domestici e delle Associazioni rappresentative degli interessi degli operatori ai fini dell’acquisizione di elementi utili per l’adozione del Glossario.
Gli esercenti la vendita adottano una bolletta conforme alle disposizioni previste dalla presente direttiva:
a) per i clienti finali elettrici, anche multisito, alimentati in bassa tensione;
b) per i clienti finali di gas naturale, anche multisito, con consumi complessivi non superiori a 200.000 smc;
c) per i clienti finali altri gas limitatamente a quanto previsto al Titolo VI.
La presente direttiva non si applica nei confronti dei clienti finali che:
a) utilizzano l’energia elettrica per scopi di illuminazione pubblica;
b) per il settore elettrico, abbiano stipulato direttamente i contratti di distribuzione e di dispacciamento in prelievo rispettivamente con esercenti il servizio di distribuzione e con Terna;
c) per il settore gas, abbiano stipulato direttamente i contratti di distribuzione o di trasporto con le relative imprese;
d) siano clienti multisito di un contratto per il quale almeno un punto di prelievo non ricada nell’ambito di applicazione della presente direttiva.
(Deliberazione Autorità per l'energia elettrica e il gas 28/12/2009, n. 202, G.U. 09/02/2010, n. 32)