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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Protezione e ricerca ambientale

Fusione APAT, INFS e ICRAM: nasce ISPRA

E' stato pubblicato in GU del 3 agosto il decreto 21 maggio 2010 , n. 123 relativo alla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

E' stato pubblicato in GU del 3 agosto il decreto 21 maggio 2010 , n. 123 relativo alla fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile.

Nell'ISPRA, retto dal presente regolamento, nonché da uno statuto deliberato ed emanato ai sensi dell'articolo 14, confluiscono il personale, le risorse finanziarie e strumentali e i rapporti attivi e passivi dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM, soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente.

L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali.

Per il conseguimento dei propri fini istituzionali può istituire sedi operative sul territorio nazionale nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili, in particolare per assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche, anche nel quadro della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali in materia ambientale.

L'Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell'APAT, dell'ICRAM e dell'INFS.

Con riferimento alle attività di cui al comma precedente, l'Istituto promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualita' e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.

(Decreto Ministero dell'Ambiente 21/05/2010, n. 123, G.U. 03/08/2010, n. 179)
05/08/2010
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