La Corte interviene sull’obbligo di dotare occhiali o altri idonei mezzi di protezione che incombe sul datore di lavoro.
Il giudice di legittimità, in proposito, adotta una soluzione di rigore.
Si sostiene, infatti, che l’ articolo 382 del dpr 24 aprile 1955, n. 547 (norma, peraltro, ora reiterata nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81), che impone l'adozione di occhiali o schermi appropriati, intende salvaguardare la incolumità del lavoratore dal pericolo di offese agli occhi a causa di schegge non solo in quelle lavorazioni nelle quali tale proiezione sia “abituale”, ma anche in quelle in cui sia “eccezionale” e “contingente”.
Si tratta, infatti, argomenta la Corte, di una norma di carattere generale, non contenente una elencazione tassativa di attività per cui è necessaria la misura cautelare.
Pertanto rientra nella previsione qualsiasi tipo di lavoro, compreso, esemplificando, quello edile anche se il pericolo di proiezione di schegge non sia molto probabile.
La fattispecie esaminata era relativa ad un lavoratore che, mentre era intento ad inserire una tubazione in PVC in un pozzetto, colpendo il tubo con una mazzetta da muratore, aveva provocato il distacco di una scheggia dalla quale era stato colpito ad un occhio riportando lesioni personali.
Proprio sulla base del suddetto principio, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale e della parte civile, ha annullato la sentenza di assoluzione che il giudice di merito aveva argomentato sostenendo che la disposizione cautelare si applicasse solo per le situazioni lavorative che presentino rischi, onde non avrebbe potuto applicarsi al caso di specie ove il lavoratore infortunatosi svolgeva un attività non rischiosa quale quella consistente nel martellamento di un tubo di plastica.
(Cassazione penale Sentenza 23/02/2010, n. 7292)