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mercoledì 23 maggio 2012 | twitter |
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Diritto penale del lavoro

Infortuni del prestatore d'opera: committente privato senza responsabilità?

di Giuseppe Amato
Il committente risponde dell'incidente subito dal prestatore d'opera solo se si accerta, in concreto, l'effettiva incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento.

La Cassazione affronta il tema dei limiti della responsabilità del committente nel contratto di appalto o di prestazione d’opera [come nel caso di specie].

La normativa di riferimento già contenuta nell’articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 [oggetto della pronuncia in commento], è stata sostanzialmente trasfusa nel vigente articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Si tratta di una normativa che pone notevoli obblighi al committente.

Di rilievo, in particolare, l’obbligo imposto al datore di lavoro/committente di accertare l’”idoneità tecnico professionale” dell’impresa appaltatrice e/o del prestatore d’opera, quello di fornire alla stessa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui questa è destinata ad operare [sono i rischi derivanti dalla peculiarità dell’ambiente di lavoro, che solo il titolare può conoscere appieno] e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché l’ulteriore obbligo di promuovere la “cooperazione” ed il “coordinamento” ai fini dell’attuazione delle misure precauzionali, attraverso l’elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi [da allegare al contratto di appalto o di opera e, secondo il nuovo testo dell’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, come innovato dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 106 del 2009, da adeguare “in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture”] che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

La violazione dei suindicati obblighi comportamentali può fondare una (cor)responsabilità (anche) del datore di lavoro/committente per gli infortuni verificatisi durante lo svolgimento dei lavori: qui, a quanto è dato capire, in danno dello stesso prestatore d’opera.

Vanno però evitati ingiustificati automatismi e va piuttosto approfondito il ruolo nello specifico tenuto dal committente: non a caso, opportunamente, la Cassazione precisa che l’accertamento della responsabilità del committente è subordinata alla positiva verifica dell’ effettiva incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento.

E’ questa la ragione dell’annullamento con rinvio della sentenza, che aveva affermata la responsabilità dei committenti, evidenziando come non fossero stati approfonditi i profili rilevanti per l’eventuale formalizzazione dell’addebito, specialmente in una vicenda in cui i committenti non erano imprenditori che avevano stipulato un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori all’interno dell’azienda, ma privati che si erano limitati alla stipula di una contratto d’opera per l’esecuzione di lavori in economia su un proprio immobile.

Non si era tenuto in conto, appunto, della specificità dei rapporti intercorsi tra le parti.

Né si erano approfonditi i criteri seguiti per la scelta del prestatore d’opera [sub specie, dell’idoneità/inidoneità di questi a svolgere l’attività commissionata].

Né, infine, alcuna disamina era stata svolta in ordine all’eventuale percepibilità di una situazione di pericolo evidente, tale da dover essere segnalata al prestatore d’opera.

La soluzione pare corretta, perché coglie i limiti entro cui può essere formalizzato l’addebito al committente, del quale, specie allorquando si tratti del committente in un contratto di prestazione d’opera per lavori in economia [ergo, un soggetto di regola “non professionale”], va in ogni caso accertata in positivo la colpa, sotto i profili, concorrenti o alternativi, dell’ indebita ingerenza, dell’omessa segnalazione di una situazione di pericolo o della scelta inidonea dell’esecutore dei lavori.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Informativa 01/02/2012)
02/02/2012
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