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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Determinante l'assenza di misure idonee

Infortuni, senza prevenzione non c'è ''colpa'' che tenga

di Giuseppe Amato
L'imprudenza del lavoratore durante l'utilizzo degli strumenti di lavoro non esclude la responsabilità del datore di lavoro.

Questo il principio di diritto affermato dalla Cassazione: in caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale esclusiva, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento imprudente del lavoratore infortunato realizzato nello svolgimento delle proprie mansioni e utilizzando gli strumenti di lavoro.

Nella specie, la Corte, sulla base di tale principio, nel rigettare il ricorso avverso la sentenza di condanna, ha così ritenuto corretto il ragionamento del giudice di merito che, apprezzata l’irregolarità di una scala in muratura presente nel cantiere e utilizzata durante i lavori, aveva ravvisata la responsabilità per l’infortunio dei titolari della posizione di garanzia nel cantiere ed escluso l’abnormità del comportamento del lavoratore, pur in ipotesi imprudente, nell’utilizzo della scala ove si era verificato l’incidente.

La sentenza si pone in linea con il principio, assolutamente pacifico, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, l’addebito di responsabilità formulabile a carico del datore di lavoro non è in effetti escluso dai comportamenti negligenti, trascurati, imperiti del lavoratore, che abbiano contribuito alla verificazione dell'infortunio, giacchè al datore di lavoro, che è "garante" anche della correttezza dell'agire del lavoratore, è imposto (anche) di esigere da quest’ultimo il rispetto delle regole di cautela (cfr. articolo 18, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81).

A tale regola, si fa unica eccezione, in coerente applicazione dei principi in tema di interruzione del nesso causale (articolo 41, comma 2, c.p.), in presenza di un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile del lavoratore: in tal caso, anche la condotta colposa del datore di lavoro che possa essere ritenuta antecedente remoto dell'evento dannoso, essendo intervenuto un comportamento assolutamente eccezionale ed imprevedibile (e come tale inevitabile) del lavoratore, finisce con l'essere neutralizzata e privata di qualsivoglia rilevanza efficiente rispetto alla verificazione di un evento dannoso [l’infortunio], che, per l'effetto, è addebitabile materialmente e giuridicamente al lavoratore (tra le tante, di recente, Cassazione, Sezione IV, 8 giugno 2010, Rigotti).

Il comportamento abnorme del lavoratore, infatti, non sarebbe in concreto suscettibile di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

In questa prospettiva, in linea con quanto osservato nella sentenza qui riportata, si esclude però tradizionalmente che presenti le caratteristiche dell’abnormità il comportamento, pur imprudente, del lavoratore che non esorbiti completamente dalle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli e mentre vengono utilizzati gli strumenti di lavoro ai quali è addetto, essendo l’osservanza delle misure di prevenzione finalizzata anche a prevenire errori e violazioni da parte del lavoratore (cfr., in senso conforme, Cassazione, Sezione IV, 5 giugno 2008, Stefanacci ed altri).

E’ quanto si è evidentemente verificato nella vicenda qui esaminata dalla Cassazione, laddove è stato accertato in sede di merito che il datore di lavoro [rectius, il delegato alla sicurezza del cantiere della ditta appaltatrice e il titolare della ditta subappaltrice datore di lavoro dell’infortunato] aveva omesso di mettere in sicurezza una scala presente nel cantiere, che costituiva uno strumentario potenzialmente utilizzabile dai lavoratori durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

(Sentenza Cassazione penale 26/08/2010, n. 32357)
03/09/2010
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