Secondo la Corte Costituzionale, alcune delle norme introdotte dalla legge regionale dell'Umbria n. 11 del 13 maggio 2009 (vertente in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate), contrastano con la normativa, nazionale e comunitaria, attinente al disciplina sui rifiuti e sulla valutazione dell'impatto ambientale.
Per tale motivo, la Consulta, con la Sent. n. 127 del 2010 dell'8 aprile 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, lett. c), 44 e 46 , L.R. 13 maggio 2009, n. 11.
Il giudizio di legittimità costituzionale delle summenzionate norme della L.R. 13 maggio 2009, n. 11 era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nel 2009.
Centri di raccolta: non è necessario che il Comune li autorizzi ma solo che li approvi (per motivi urbanistici)
L'illegittimità dell'art. 7, lett. c), L.R. 13 maggio 2009, n. 11 si fonda sul fatto che questa norma ha attribuito al Comune la competenza di rilasciare, rinnovare e modificare l'autorizzazione alla gestione dei "centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato", mentre, a livello nazionale, il D.M. 8 aprile 2008 prevede solo che il gestore del centro debba essere iscritto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e che il Comune debba approvare solo la realizzazione dei citati centri, e non anche la loro gestione di essi (art. 2, commi 1 e 4);
Sul punto, la Consulta indica, innanzitutto, le norme che ne costituiscono la disciplina a livello nazionale:
- l'art. 183, comma 1, D.Lgs. n. 152 del 2006, il quale, alla lettera cc), che definisce il "centro di raccolta" come l'"area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento";
- il D.M. 8 aprile 2008, il quale, al fine di dare attuazione all'art. 183, comma 1, lett. cc) disciplina i centri di raccolta e ne dà una ulteriore definizione;
- il D.M. 13 maggio 2009, che ha modificato ed integrato il D.M. 8 aprile 2008.
La Corte rileva, poi, che la normativa statale non prevede nessuna autorizzazione per la gestione dei centri raccolta dei rifiuti urbani: l'attuale formulazione dell'art. 2, D.M. 8 aprile 2008 (non più rubricato "Autorizzazioni e iscrizioni", ma "Approvazioni") prevede oggi -dopo gli interventi di modifica dell'art. 183 operati D.Lgs. n. 4 del 2008 e dal citato D.M. 8 aprile 2008- che "la realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente" (comma 1), e che "il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche" (comma 4).
Secondala Corte, "Dal complesso di queste norme deriva che riguardo all'attività di raccolta di rifiuti, finalmente distinta dallo smaltimento e dal recupero, solo la realizzazione dei centri di raccolta è "approvata" dal Comune, mentre non è necessaria l'autorizzazione per la gestione, richiedendosi solo l'iscrizione del gestore all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'art. 212, D.Lgs. n. 152 del 2006 (art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale)".
In particolare:
- "l'approvazione comunale rappresenta un controllo di tipo urbanistico, che riguarda la realizzazione del centro di raccolta" (ex nuovo testo dell'art. 2, comma 1, D.M. 8 aprile 2008);
- "l'attribuzione al Comune dell'ulteriore competenza al rilascio, rinnovo e modifica dell'autorizzazione, come disposta dalla legge regionale impugnata (art. 7, lett. c), riguardando la gestione dei centri di raccolta, incide allora sulla disciplina dei rifiuti e si pone in contrasto con la normativa statale, che non la prevede".
Alla stregua di ciò, la Consulta ha ritenuto che "ai Comuni non compete, in aggiunta all'approvazione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani riguardo alla realizzazione di essi, l'autorizzazione alla gestione (sull'illegittimità di norme regionali in tema di rifiuti, configuranti competenze in contrasto con la disciplina statale, Sent. n. 378 del 2007). Pertanto, subordinare la gestione di tali centri al preventivo rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune, così come disposto dall'art. 7, comma 1, lett. c), L.R. 13 maggio 2009, n. 11, si pone in contrasto con la normativa nazionale rappresentata dal D.M. 8 aprile 2008, emesso in attuazione dell'art. 183, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 152 del 2006, che è espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, comma 2, lett. s), Cost."
Nozione di rifiuto: non è possibile escludere in via presuntiva dei materiali
La Corte ha accolto la q.l.c. dell'art. 44, L.R. 13 maggio 2009, n. 11 Umbria che secondo la presidenza del Consiglio ha operato una esclusione dal proprio ambito di applicazione di alcuni materiali, che ha finito per farli uscire anche dalla nozione di "rifiuto" vigente a livello comunitario e trasposta nel nostro ordinamento dall'art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006,, secondala quale è rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione o l'obbligo di disfarsi.
Infatti, secondo il giudice delle Leggi, "non sono consentite esclusioni da parte del legislatore regionale di particolari sostanze o materiali in astratto ricompresi nella nozione di "rifiuto" stabilita dalla legislazione statale in attuazione della direttiva comunitaria (sentenze n. 61 e n. 315 del 2009).
La norma in oggetto, sottraendo alla nozione di rifiuto taluni residui che, invece, corrispondono alla definizione sancita dall'art.1, lett. a), Dir. n. 2006/12/CE, come "qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi", si pone in contrasto con la direttiva medesima, che funge da norma interposta per la valutazione di conformità della normativa regionale all'ordinamento comunitario (Sent. n. 62 del 2008)".
Non è stata ulteriormente accolta la tesi della Regione secondo la quale la norma censurata aveva riprodotto in modo quasi letterale il testo dell'art. 2, par. 3, Dir. n. 2008/98/CE sui rifiuti (che attualmente è ancora in fase di recepimento nel nostro ordinamento), dato che "la competenza per l'attuazione delle direttive comunitarie, nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato, come la tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene inequivocabilmente allo Stato (Sent. n. 233 del 2009), e non sono ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia, ispirandosi ad una direttiva non ancora recepita per i rifiuti".
Secondo la Consulta, pertanto, l'art. 44 è illegittimo, laddove esclude dall'ambito applicativo della L.R. 13 maggio 2009, n. 11 "i sedimenti derivanti da attività connesse alla gestione dei corpi idrici superficiali, alla prevenzione di inondazioni, alla riduzione degli effetti di inondazioni o siccità, al ripristino dei suoli, qualora sia stato accertato che i materiali non risultino contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti".
VIA: una legge regionale non può sottrarre un opera alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA
Secondo la Presidenza del Consiglio, l'art. 46 , L.R. 13 maggio 2009, n. 11, sottrae dalla verifica di assoggettabilità alla VIA (valutazione di impatto ambientale), alcuni progetti attinenti agli impianti mobili per il recupero di rifiuti non pericolosi (meglio specificati nella norma ritenuta illegittima), operando una deroga che contrasta apertamente con quanto stabilito dalla normativa statale.
Semplificando, la normativa comunitaria rinvia la necessità di esperire la VIA, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale (Dir. n. 85/337/CEE: art. 4, par. 2), alla normativa interna, mentre la normativa nazionale prevede che debba svolgersi un subprocedimento preventivo finalizzato a verificare l'assoggettabilità dell'opera alla VIA (art. 20, D.Lgs. n. 152 del 2006).
Quindi -secondo la Consulta- le Regioni non possono derogare all'obbligo di compiere la verifica, e possono soltanto limitarsi a fissare le modalità a mezzo delle quali si deve procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria: "L'obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente, per le ragioni sopra esaminate, di introdurre limiti quantitativi all'applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell'intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso (sentenze n. 315 e n. 249, sopra citate)".
(Corte Costituzionale Sentenza 08/04/2010, n. 127)