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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Ambiente e adempimenti

La proroga della proroga: non fare oggi quello che puoi fare tra un anno

Molte delle misure introdotte dal Decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, cosiddetto "milleproroghe” – ora convertito in legge dal DDL A.S. 1955-B – prevedono proroghe attinenti alla materia ambientale, in alcuni casi confermando quelle già stabilite nella versione originaria del decreto d’urgenza (Tarsu/Tia; Raee; Cov) in altri prevedendone di nuove (installazione impianti per energia rinnovabili)

Quasi tutti i differimenti degli adempimenti o, comunque, delle misure ambientali del DL n. 194/2009, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (G.U. n. 302 del 30-12-2009) sono contenute nell’art. 8 - rubricato, per l’appunto, “Proroga di termini in materia ambientale” - eccettuati quelli inclusi negli articoli 1 (comma 22) e 9 (comma 2), mentre le proroghe aggiunte ex novo in sede di conversione si individuano facilmente, in quanto inserite in commi contrassegnati con la numerazione bis, ter, etc.:

>>>> - art. 1, comma 22 (mantenimento in bilancio di risorse del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio);

>>>>- art. 8, comma 1 (proroga dei termini di cui al DL 30 dicembre 2008, n. 208) in materia di adozione dei piani di gestione di cui all’art. 13 della direttiva 2000/60/CE; - art. 8, comma 2 (proroga di termini per la funzionalità dell’ISPRA);

>>>>- art. 8, comma 3 (proroga di termini del DLgs n. 152/2006 in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti);

>>>>- art. 8, comma 3-bis (inquinamento impianti industriali); - art. 8, comma 4 (prodotti organici destinati all’esportazione verso Paesi extra UE); - art. 8, comma 4-bis (installazione impianti fotovoltaici);

>>>>- art. 8, comma 4-ter (ex “ecopiazzole” e raccolta differenziata rifiuti);

>>>>- art. 9, comma 2 (proroga in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Esaminiamo, quindi, disgiuntamente le prime proroghe introdotte dal DL n. 194/2009, entrate immediatamente in vigore dal 30 dicembre 2009, da quelle che, invece, dispiegheranno la loro efficacia a seguito della pubblicazione in GU della legge di conversione. Le proroghe stabilite dal DL 194/2009

Tra le proroghe introdotte dal DL 194/2009, in vigore dal 30 dicembre 2009, si ricordano innanzitutto quelle riguardanti la tariffa rifiuti (in particolare, il differimento del passaggio Tarsu/Tia), Raee (rinvio della cd. “responsabilità individuale” dei produttori di AEE), e i COV (proroga dei valori limite del DLgs n. 161/2006).

Leggiamole insieme, una per una.

Mantenimento in bilancio delle risorse del Fondo per la tutela dell’ambiente (art. 1, comma 22, DL 194/2009)

L’art. 1, comma 22, DL n. 194/2009, prevede di mantenere in bilancio e di utilizzare nel 2010 “Le somme ancora disponibili al 31 dicembre 2009 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio".

Tale Fondo è stato istituito dall'art. 13, comma 3-quater, del DL n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/2008), presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009 e 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011.

Queste risorse sono riservate alla concessione di contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori rivolti al risanamento ed al recupero dell’ambiente e allo sviluppo economico dei territori stessi.

In buona sostanza, l’art. 13, comma 3-quater ha riprodotto il contenuto degli abrogati commi 28 e 29 dell’art. 1 della “finanziaria 2005” (legge n. 311/2004; essi, per l’appunto, prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con DM in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare).

Si rileva che, a seguito di una serie di interventi normativi, il Fondo è stato complessivamente dotato di 105.050.000 euro per il 2009, 30 milioni di euro per il 2010 e 30 milioni di euro per il 2011.

Con risoluzione parlamentare approvata in data 22 dicembre 2009 dalla V Commissione Bilancio della Camera dei deputati (Risoluzione n. 8-00059 Gioacchino Alfano ed altri) il Governo è stato impegnato a destinare quota parte del Fondo - pari a circa 66,2 milioni di euro per il 2009, 18,9 milioni per il 2010 e 18,9 milioni per il 2011- agli enti indicati in allegato alla risoluzione.

Tra questi enti figurano Comuni, Province, istituti di ricerca, parrocchie e diocesi, fondazioni, sedi CRI e consorzi di bonifica mentre i progetti finanziati sono i più differenti progetti e tra questi, per esempio, vi è la realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili pubblici, di piste ciclabili, di interventi di riqualificazione ambientale ed a favore del sistema produttivo locale, l’asfaltatura di strade e la costruzioni di circonvallazioni, ristrutturazioni di asili nido, di ville storiche e complessi museali).

Per quanto attiene alle risorse del Fondo per il 2010, si rammenta che l’art. 2, comma 48 della “finanziaria per il 2010” (legge n. 191/2009) gli riserva una quota pari a 100 milioni di euro del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell’economia, di cui all’art 2, comma 250 della stessa legge.

Pertanto, attualmente, rimangono da assegnare per l’esercizio finanziario 2009 circa 38,9 milioni, per l’esercizio 2010 circa 111,1 milioni e per il 2011 circa 11,1 milioni. Nella relazione tecnica del DDL i commi 22 e 23 vengono indicati sotto lo stesso titolo del “mantenimento in bilancio di risorse del fondo per le piccole opere”.

Difatti, il comma 23 dell’art. 1, DL n. 194/2009 provvede a compensare gli effetti finanziari recati dal comma 22 disponendo che ad essi si faccia fronte mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del DL 7 ottobre 2008, n. 154 (capitolo 7593/Economia).

Adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici: proroga dei termini di cui al DL n. 208/2008 (art. 8, comma 1, DL 194/2009)

La disposizione proroga al 28 febbraio 2010 il termine per adottare i “piani di gestione dei bacini idrografici” da parte delle Autorità di bacino nazionali. Il differimento viene operato sostituendo la scadenza fissata al 22 dicembre 2009 dalla c.d. “direttiva acque” (direttiva 2000/60/CE), e recepita nel nostro ordinamento dal comma 3-bis dell’art. 1 del D.L. 208/2008.

In particolare, si rammenta che tali Piani di gestione sono stati previsti, a livello comunitario, dall’art. 13 della citata direttiva e recepiti, a livello nazionale, dall’art. 117 del DLgs n. 152/2006: questa ultima norma stabilisce, per l’appunto, che per ciascun distretto idrografico debba essere adottato un “Piano di gestione”.

A sua volta, il “Piano di gestione” costituisce piano stralcio del “Piano di bacino distrettuale” e viene adottato e approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo dall'art. 66, DLgs n. 152/2006.

Come è noto, il “Piano di bacino distrettuale” è a tutti gli effetti un piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo attraverso il quale vengono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso volte alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato (art. 65, comma 1, DLgs n. 152/2006).

Funzionalità dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ex APAT (art. 8, comma 2, DL 194/2009)

Viene confermata anche in sede di conversione in legge la proroga (di un anno) al 31 dicembre 2010 dell’autorizzazione alle assunzioni di personale disposta per l’APAT dall’art. 1, comma 347 della Finanziaria 2008 (legge 244/2007) ed avente effetto anche per l’ISPRA, sino al completamento delle relative procedure, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del DL n. 208/2008.

Si ricorda, peraltro, che il comma 2 dell’art. 3, DL n. 208/2008 ha disposto che l’ISPRA, nel limite della dotazione organica relativa all’APAT (di cui all’art. 1, comma 347, della legge finanziaria 2008) possa assumere personale risultato vincitore di concorsi pubblici a tempo indeterminato e inserito in graduatorie ancora vigenti.

Tutto ciò per consentire di risolvere la situazione molto delicata e per molti versi anomala dell’ISPRA e degli enti che sono ora confluiti nell’Istituto, laddove il precariato ISPRA (ex Apat, ex Icram, ex Infs) rappresentava il 40% della forza lavoro, ed a fronte della quale, pertanto, è stato ideato un piano di reclutamento che mira a portare nel triennio 2009/2011 ad assunzioni a tempo indeterminato per oltre 400 unità.

È stato, pertanto, stimato che nel 2010 il numero complessivo di nuove immissioni a tempo indeterminato sarà di 191 unità di personale di cui 69 unità di profilo amministrativo (concorsi in via di definizione), 29 tecnici e 60 ricercatori (concorsi già banditi), oltre alle 33 categorie protette (da assumere entro il 2010).

Così alla fine del 2010, l'ISPRA dovrebbe poter contare su 1.271 unità a tempo indeterminato e un numero prevedibile di circa 200 unità con contratto flessibile, per un totale di 1471 unità di personale (cioè, più di quanto ISPRA contava al 1° agosto 2008).

Adozione della Tariffa Integrata Ambientale per lo smaltimento dei rifiuti (art. 8, comma 3, DL 194/2009) Confermata dalla legge di conversione l’ennesima proroga delle disposizioni in tema di TIA/TARSU: previa sostituzione delle parole “entro il 31 dicembre 2009” contenute nell'art. 5, comma 2-quater, del DL n. 208/2008, viene differito al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la Tariffa Integrata Ambientale (TIA), anche in mancanza dell’emanazione da parte del MATTM del regolamento - previsto dall’art. 238, comma 6, del DLgs n. 152/2006 - volto a disciplinare l’applicazione della TIA stessa.

La situazione rimane così invariata ancora per questi altri quattro mesi e si asiterà all’applicazione di differenti tariffe sul territorio nazionale, laddove i Comuni dove è ancora vigente la TARSU (ai sensi del DLgs n. 507/1993) la continueranno ad applicare sino alla nuova "scadenza", mentre quelli che hanno "già" adottato la tariffa Ronchi continueranno ad applicare quest’ultima: tutto ciò nonostante entrambe le tariffe siano state formalmente abrogate dal TUA.

Prodotti organici (COV) destinati all’esportazione verso Paesi extra UE (art. 8, comma 4, DL 194/2009)

Il comma 4 dell’art. 8 proroga fino al 17 maggio 2010 l'entrata in vigore di quanto disposto dall’art. 7, comma 2 del DLgs n. 161/006, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni dei composti organici volatili” (COV) che vengono aggiunti ad alcuni prodotti (si tratta delle pitture, vernici e prodotti per carrozzeria, elencati nell'allegato I dello stesso DLgs n. 161/006).

Ciò vuol dire che, grazie a questa proroga di un anno, prima di tale data non si dovranno applicare i valori limite più rigorosi previsti (dall'allegato II al DLgs n. 161/2006) per i COV: tale limitazione dell’operatività del DLgs n. 161/2006 vale, comunque, solo per il caso in cui questi prodotti, fin dal primo atto di immissione sul mercato, sono destinati ad essere oggetto di miscelazione o di utilizzazione esclusivamente in Stati non appartenenti all'Unione europea.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 9, comma 2, DL 194/2009)

Il comma 2 dell’art. 9 proroga di un anno (al 31 dicembre 2010) il termine previsto dall’art. 20, comma 4, del DLgs n. 151/2005, relativo all’entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, sia con riferimento ai rifiuti domestici, sia a quelli professionali (cd. RAEE nuovi).

Ciò vuol dire che fino al 31 dicembre di quest’anno continueranno ad applicarsi le modalità di finanziamento previste per i RAEE storici dall’art. 10, comma 1 (RAEE domestici) e dall’art. 12, comma 2 (RAEE professionali) del DLgs n. 151/2005, che per l’appunto all’art. 3 detta le seguenti definizioni:

>>>>- “RAEE domestici” i rifiuti originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

>>>>- “RAEE professionali” quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici.

>>>>- “RAEE storici” quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005.

La motivazione dei questa ulteriore proroga è da rintracciarsi – secondo quanto riferito dalla relazione illustrativa - nella mancata definizione, da parte della Commissione europea, delle norme europee idonee per l’identificazione del produttore affinché possa entrare in vigore il sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE c.d. “nuovi”.

La precedente proroga era stata fissata al 31 dicembre 2009 dall’art. 7 del DL n. 208/2008.

Si rileva, ulteriormente che, a seguito delle modifiche apportate dal DL n. 284/2007, rientra nel termine ora posticipato al 31 dicembre 2010, anche la disciplina relativa ai RAEE professionali originati da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, attraverso la previsione secondo la quale, fino al 31 dicembre 2008, il finanziamento delle operazioni di cui all'art. 12, comma 1, viene assolto dai produttori con le modalità stabilite all'art. 12, comma 2.

Si rammenta, infine, che la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione (n. 2009_2264) nei confronti dell’Italia alla quale viene contestata la non conformità di alcune delle disposizioni di trasposizione della direttiva 2002/96/CE (direttiva RAEE).

Le nuove proroghe del DDL di conversione in legge del DL 194/2009 (AS n. 1955-B) Il DDL n. 1955-B di conversione in legge del DL 194/2009, dunque, ha inserito nel testo originario ulteriori proroghe in materia di (ex) ecopiazzole (sei mesi, sino al 30 giugno 2010), di inquinamento atmosferico (2 anni), di impianti per la produzione di energie rinnovabili (un anno).

Esaminiamole in dettaglio.

Inquinamento impianti industriali (art. 8, comma 3-bis, , DDL AS n. 1955-B)

Il comma 3-bis dell’art. 8 - inserito nel DL 194/2009 durante l’esame al Senato - proroga di due anni (al 29 aprile 2013) il termine previsto dall'art. 281, comma 2, del DLgs n. 152/2006 (TUA) per l’adeguamento alle norme della Parte Quinta del TUA, delle emissioni degli impianti e delle attività in esercizio al 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore della Parte Quinta) rientranti nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 203/1988.

In altre parole, ci sono due anni in più per adeguare alle norme del TUA gli impianti e le attività già in esercizio al 29 aprile 2006, rientranti nel campo di applicazione del TUA ma non in quello del DPR n. 203/1988.

Peraltro, anche in questo caso si parla di una proroga di una proroga, dato che il termine inizialmente previsto dal TUA era già stato prorogato di due anni (cioè fino al 29 aprile 2011) dall’art. 32 del D.L. 248/2007 (all’epoca la proroga è stata “giustificata” per “la mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 [che] ha dato luogo ad incertezze interpretative presso gli operatori di settore”).

Installazione impianti fotovoltaici (art. 8, comma 4-bis, DDL AS n. 1955-B)

A seguito di un emendamento approvato dal Senato, il DDL in esame dispone la sostituzione delle parole “1º gennaio 2009“ riportate nell’art. 4, comma 1-bis, del DPR 389/2001 (Testo unico dell’edilizia), come integralmente sostituito dall’art. 1, comma 289 della legge finanziaria 2008), con le seguenti: “1º gennaio 2011”.

In pratica, il comma 4-bis dell’art. 8 del DDL in esame rinvia al 1° gennaio 2011 il termine a partire dal quale i regolamenti edilizi comunali dovranno prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a:

>>>- 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento;

>>>- 5 kW per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati.

Si ricorda che ai sensi della definizione recata dall’art. 2, comma 1, lettera a), del DLgs n. 387/2003, sono fonti rinnovabili “le fonti energetiche rinnovabili non fossili” e cioè l’energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

(Ex) ecopiazzole e raccolta differenziata rifiuti (art. 8, comma 4-ter, , DDL AS n. 1955-B)

Il nuova comma 4-ter proroga al 30 giugno 2010 il termine per l’adeguamento dei “centri di raccolta dei rifiuti urbani” (c.d. “ecopiazzole”) al DM 8 aprile 2008 (art. 2, comma 7) già operanti - all’entrata in vigore di tale DM - in base a disposizioni regionali o locali. In effetti l’art. 2, comma 7, del D.M. 8 aprile 2008 – come successivamente riscritto dal D.M. ambiente 13 maggio 2009 - prevede che tale adeguamento dovesse avvenire entro sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla G.U (avvenuta il 28 aprile 2008) e (naturalmente) questo termine è scaduto il 28 ottobre 2008.

I centri di raccolta de quo sono definiti dall’art. 1 del DM 8 aprile 2008 come i centri comunali o intercomunali “costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche”.

01/03/2010
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