Sempre più attenta appare la giurisprudenza in tema di responsabilità dell’amministratore di condominio per infortuni occorsi in tale ambito (al proposito v., da ultimo, i precedenti richiamati in Guariniello, Il T.U. Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza aggiornato con le sentenze sui D.Lgs. n. 81/2008 e 106/2009, terza ed., Milano, 2011, 27 s.).
Questa è la volta di un “amministratore di condominio e quindi datore di lavoro di un pulitore presso il medesimo condominio”, accusato “di aver cagionato la morte del pulitore -caduto nelle trombe delle scale durante le operazioni di pulizia- per colpa generica, nonché per inosservanza delle norme di prevenzione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro per non aver adeguato i parapetti delle scale dove l'operatore svolgeva la sua attività lavorativa ai parametri di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 547/1955 che impone un'altezza del parapetto di almeno un metro”.
Nell’annullare la sentenza di proscioglimento pronunciata dal GUP del Tribunale di Roma, la Sez. IV sottolinea, anzitutto, alcuni punti:
- 1) l'accertata (e non contestata) violazione della norma cautelare da parte dell'amministratore del condominio (altezza del parapetto delle scale inferiore a quella prevista dalla legge);
- 2) il ritenuto collegamento dell'infortunio con l'espletamento dell'attività lavorativa della vittima (addetta alle pulizie delle scale del condominio del quale l’imputato era l'amministratore);
- 3) la mancanza di elementi oggettivi tali da indurre ad ipotizzare un suicidio o un omicidio;
- 4) la mancanza in atti di un qualsivoglia fattore eccezionale in grado di interrompere il nesso causale tra l'espletamento dell'attività lavorativa e la morte del lavoratore”.
E ricorda che
“il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori, e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure”.
Avuto riguardo alla fattispecie in esame, osserva che
“il legislatore se ha stabilito in un metro l'altezza minima di un parapetto ha evidentemente ritenuto che un'altezza inferiore non possa considerarsi idonea ad assicurare al lavoratore una tutela efficace”.
Infine, precisa che
“sussiste continuità normativa tra la disposizione di cui all'art. 26, comma 1, lettera b), D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e la vigente normativa antinfortunistica, posto che il contenuto di detta disposizione risulta ad oggi recepito nel D.Lgs. n. 81 nell'allegato 4, punto 1.7.2.1”.
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(Sentenza Cassazione penale 01/06/2011, n. 22239)