Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ha subito diverse e sostanziali modificazioni.
In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tale regolamento.
È accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) causano un grave danno allo strato di ozono.
Vi sono prove evidenti che le ODS sono presenti in minore concentrazione nell’atmosfera e sono stati osservati i primi segni che l’ozono stratosferico sta iniziando a ripristinarsi.
Si prevede, tuttavia, che il ripristino dello strato di ozono alle concentrazioni esistenti prima del 1980 non potrà avvenire prima della metà del XXI secolo. L’aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono continua pertanto a costituire una grave minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Allo stesso tempo, la maggior parte di queste sostanze presenta un elevato potenziale di riscaldamento globale e contribuisce all’aumento della temperatura del pianeta.
È pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti per proteggere la salute umana e l’ambiente dagli effetti nocivi derivanti da tali emissioni e per evitare il rischio di un ulteriore ritardo nel ripristino dello strato di ozono.
Date le sue competenze in materia ambientale e commerciale, la Comunità, con decisione 88/540/CEE del Consiglio GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8, ha aderito alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono («il protocollo»).
Molte ODS sono gas a effetto serra ma non vengono controllate ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del suo protocollo di Kyoto in quanto si assume che il protocollo eliminerà gradualmente le ODS.
Nonostante i progressi compiuti grazie al protocollo, la progressiva eliminazione di ODS deve ancora essere completata nell’Unione europea e nel mondo, tenendo presente nel contempo che allo stato attuale molte delle alternative alle ODS presentano un elevato potenziale di riscaldamento globale.
Occorre pertanto ridurre al minimo ed eliminare la produzione e l’uso di ODS, ove siano disponibili alternative tecnicamente praticabili con un basso potenziale di riscaldamento globale.
Ulteriori misure per la protezione dello strato di ozono sono state adottate dalle parti del protocollo, le più recenti durante le riunioni tenutesi a Montreal nel settembre 2007 e a Doha nel novembre 2008.
È necessario adottare provvedimenti a livello comunitario per l’adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo e in particolare per accelerare l’eliminazione graduale degli idroclorofluorocarburi, tenendo debitamente conto dei rischi di introdurre gradualmente alternative con un elevato potenziale di riscaldamento globale.
In seguito alle preoccupazioni espresse nel rapporto del 2006 del comitato di valutazione scientifica in merito al rapido aumento della produzione e del consumo di idro clorofluorocarburi nei paesi in via di sviluppo, le parti del protocollo, nel 2007, in occasione della loro diciannovesima riunione, hanno adottato la decisione XIX/6 relativa all’accelerazione dell’eliminazione degli idroclorofluorocarburi.
In conformità a quanto stabilito da tale decisione, è opportuno anticipare dal 2025 al 2020 la data per la cessazione della produzione di tali sostanze.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, a partire dal 2010 non sarà più possibile utilizzare idroclorofluorocarburi vergini per le attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione o condizionamento d’aria.
Per ridurre al minimo il rischio che idroclorofluorocarburi vergini vengano illecitamente utilizzati come materiali riciclati o rigenerati, nelle operazioni di manutenzione o assistenza dovrebbe essere utilizzato solo materiale rigenerato o riciclato.
La rivendita di idroclorofluorocarburi riciclati dovrebbe essere vietata e gli idroclorofluorocarburi riciclati dovrebbero essere impiegati solo quando recuperati dall’apparecchiatura e soltanto dall’impresa che ha effettuato o commissionato il recupero.
Per coerenza, tale deroga dovrebbe applicarsi anche alle pompe di calore.
Alla luce dell’ampia disponibilità di tecnologie e sostanze alternative in grado di sostituire le ODS, è opportuno prevedere in alcuni casi misure di controllo più severe di quelle previste dal regolamento (CE) n. 2037/2000 e di quelle previste dal protocollo.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000, la produzione e l’immissione sul mercato di clorofluorocarburi, altri clorofluorocarburi completamente alogenati, halon, tetracloruro di carbonio, 1,1,1-tricloroetano, idrobromo fluorocarburi, bromoclorometano e bromuro di metile sono state gradualmente eliminate ed è quindi vietata l’immissione sul mercato di tali sostanze e di prodotti ed apparecchiature che le contengono.
È ora opportuno altresì generalizzare progressivamente il divieto di impiegare dette sostanze per la manutenzione o l’assistenza di tali apparecchiature.
È opportuno che, anche successivamente all’eliminazione delle sostanze controllate, la Commissione possa, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.
In particolare, la decisione X/14 delle parti del protocollo fissa i criteri per accordare deroghe per tali usi.
La Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire le condizioni per gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.
Al fine di evitare un aumento dei quantitativi utilizzati per questi scopi, non dovrebbe essere consentito ai produttori e agli importatori di aumentare in misura significativa le quantità immesse sul mercato.
È opportuno includere nel presente regolamento le condizioni specifiche decise dalle parti per l’immissione sul mercato di sostanze destinate a tali usi, al fine di assicu rarne l’osservanza.
La disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile ha dato luogo ad una più sostanziale riduzione nella sua produzione e consumo rispetto a quanto previsto nel protocollo, come pure nella decisione 2008/753/CE della Commissione, del 18 settembre 2008, concernente la non iscrizione del bromuro di metile nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza e nella direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.
La deroga per usi critici del bromuro di metile dovrebbe cessare completamente, ferma restando, temporaneamente, la possibilità di concedere deroghe in situazioni di emergenza in caso di diffusione imprevista di parassiti o malattie e qualora ciò sia consentito ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e della direttiva 98/8/CE.
In questi casi occorre stabilire misure per ridurre al minimo le emissioni, quali l’uso di film plastici virtualmente impermeabili per la fumigazione del terreno.
Alla luce del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Com missione, del 4 novembre 2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, che vietava l’uso del bromuro di metile come biocida a decorrere dal 1° settembre 2006, e della decisione 2008/753/CE, che vietava l’uso del bromuro di metile come prodotto fitosanitario a decorrere dal 18 marzo 2010, l’uso di bromuro di metile per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto dovrebbe essere vietato entro il 18 marzo 2010.
Il protocollo stabilisce, all’articolo 2 F, paragrafo 7, che ciascuna delle parti si impegna ad assicurare che l’uso di idroclorofluorocarburi sia limitato considerabilmente alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale.
Data la disponibilità di tecnologie alternative e sostitutive, l’immissione sul mercato e l’uso di idroclorofluorocarburi così come di prodotti e apparecchiature che li contengono o che dipendono da tali sostanze possono essere ulteriormente limitati.
La decisione VI/13 delle parti del protocollo prevede che, nel valutare le alternative agli idroclorofluorocarburi, occorra tener conto di fattori quali il potenziale di riduzione dell’ozono, l’efficienza energetica, la potenziale infiammabilità, la tossicità, il potenziale di riscaldamento globale, nonché l’impatto potenziale sull’uso efficace e sull’eliminazione graduale di clorofluorocarburi e halon.
In tale decisione, le parti hanno concluso che i controlli di idroclorofluorocarburi in base al protocollo dovrebbero essere considerevolmente rafforzati per proteggere lo strato di ozono e per riflettere la disponibilità delle sostanze alternative.
È opportuno che le misure di controllo relative a prodotti e apparecchiature che contengono sostanze controllate siano estese ai prodotti e alle apparecchiature che dipendono da tali sostanze, onde evitare l’elusione delle restrizioni previste dal presente regolamento.
Estendendo le misure anche a prodotti e apparecchiature la cui struttura, il cui uso o il cui corretto funzionamento richiedono la presenza di sostanze controllate, si elimina la possibilità di immettere sul mercato, importare o esportare prodotti o apparecchiature che non contengono sostanze controllate in quel dato momento, ma che potrebbero necessitare di ricarica in un momento successivo.
È opportuno inoltre eliminare le deroghe per prodotti e apparecchiature fabbricati prima dell’entrata in vigore delle misure di controllo, perché esse non sono più pertinenti e potrebbero rappresentare un rischio di immissione sul mercato o commercio illeciti.
Le sostanze controllate nonché i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate provenienti da Stati che non sono parti del protocollo non dovrebbero essere importati.
È inoltre opportuno vietare l’esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi dopo l’en trata in vigore del divieto di uso nella Comunità di tali prodotti e apparecchiature o di sostanze controllate per la loro manutenzione o assistenza, per evitare la costituzione di «depositi» di tali sostanze in paesi che non dispongono di adeguati impianti di distruzione.
Il sistema di licenze per le sostanze controllate comprende le autorizzazioni all’esportazione di tali sostanze, così da migliorare la sorveglianza e il controllo degli scambi di ODS e permettere alle parti lo scambio di informazioni.
Detto sistema di licenze dovrebbe essere esteso ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate.
Al fine di migliorare la sorveglianza e il controllo del commercio, il rilascio di licenze non dovrebbe essere limitato all’ingresso di merci nel territorio doganale per l’immissione in libera pratica nella Comunità, bensì dovrebbe riguardare anche l’ingresso secondo altre procedure doganali o per destinazioni doganali.
È opportuno continuare a consentire il transito attraverso il territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, il deposito doganale e il regime di zona franca senza il rilascio di una licenza per evitare inutili oneri per gli operatori e le autorità doganali.
Le spedizioni verso o dal territorio di uno Stato membro che non fa parte del territorio doganale della Comunità o che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento ma che è coperto dalla ratifica del protocollo da parte dello Stato membro in questione, non dovrebbero creare inutili oneri per gli Stati membri in relazione al rilascio delle licenze e alle comunicazioni, a condizione che siano adempiuti gli obblighi previsti dal presente regola mento e dal protocollo.
Prima di rilasciare licenze di importazione ed esportazione, la Commissione dovrebbe poter verificare presso le autorità competenti del paese terzo interessato se l’operazione prevista rispetta i requisiti applicabili in quel dato paese, onde evitare scambi illeciti e indesiderati.
La direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi e il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, prescrivono l’etichettatura delle sostanze classificate come ODS e l’etichettatura di miscele contenenti tali sostanze.
Poiché le ODS prodotte per essere utilizzate come materia prima, come agente di fabbricazione, per usi di laboratorio e a fini di analisi possono essere immesse in libera pratica nella Comunità, è opportuno distinguerle dalle sostanze prodotte per usi diversi, onde evitare che sostanze controllate destinate ad essere utilizzate come materia prima, agente di fabbricazione o per usi di laboratorio e a fini di analisi siano destinate ad usi diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento. Inoltre, al fine di informare gli utenti finali ed agevolare l’applicazione del presente regolamento, è opportuno che anche i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze siano etichettati secondo tali modalità al momento delle operazioni di manutenzione o assistenza.
Per ridurre il rilascio di sostanze controllate nell’atmosfera, è opportuno adottare disposizioni per recuperare le sostanze controllate usate ed evitare fughe di sostanze controllate.
Il protocollo prevede l’elaborazione di relazioni sul commercio di ODS. I produttori, gli importatori e gli esportatori di sostanze controllate dovrebbero pertanto trasmettere relazioni annuali. Per consentire alla Commissione di razionalizzare le procedure di comunicazione al fine di rispettare il protocollo ed evitare duplicazioni, è opportuno che anche gli impianti di distruzione invino relazioni direttamente alla Commissione.
Per garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione ai sensi del protocollo e per migliorarne l’esecuzione pratica, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli obblighi in materia di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese.
Alla luce del previsto sviluppo di strumenti per la comunicazione via Internet, la Commissione dovrebbe elaborare, se del caso, dei progetti di misure intese ad adeguare gli obblighi in materia di comunicazione nel momento in cui diventino operativi gli appositi strumenti.
La tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri è disciplinata dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, mentre la tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte della Commissione è disciplinata dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati in particolare per quanto riguarda i requisiti di riservatezza e sicurezza del trattamento, il trasferimento dei dati personali dalla Commissione agli Stati membri, la legittimità del trattamento dei dati e i diritti degli interessati in materia di informazione, accesso ai loro dati personali nonché rettifica degli stessi.
È opportuno che gli Stati membri conducano le ispezioni secondo un approccio basato sui rischi, per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, ossia concentrandosi sulle attività che presentano maggiori rischi di commercio illecito o di emissione illecita di sostanze controllate.
La raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri, dovrebbe fungere da orientamento per lo svolgimento di ispezioni da parte degli Stati membri.
Alla luce delle continue innovazioni che caratterizzano i settori contemplati dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe periodicamente riesaminare quest’ultimo e, se del caso, presentare proposte, in particolare sulle eccezioni e deroghe previste allorché diventano disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili all’uso di sostanze controllate, ai fini di una maggiore difesa dello strato di ozono e di una simultanea riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
Al fine di garantire il rispetto del protocollo la Commissione dovrebbe avere il potere di allineare gli allegati del presente regolamento con le decisioni delle parti, in particolare quelle relative ai metodi di distruzione approvati, alle condizioni per l’immissione sul mercato delle sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e ai processi nei quali le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione.
Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire il formato e il contenuto delle etichette per le sostanze controllate prodotte, immesse sul mercato o utilizzate come materia prima, come agente di fabbricazione o per usi di laboratorio e a fini di analisi; di modificare l’allegato III sui processi nei quali le sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione; di modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione; di modificare l’allegato V sulle condizioni per l’immissione sul mercato e l’ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi; di stabilire un meccanismo per l’attribuzione di quote di sostanze controllate per usi di laboratorio o ai fini di analisi; di modificare l’allegato VI; di adottare modifiche e un calendario per l’eliminazione graduale degli usi critici degli halon; di modificare l’elenco delle voci che una domanda di licenza deve contenere; di adottare ulteriori misure per la sorveglianza del commercio di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate; di adottare le norme relative all’immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze con trollate; di modificare l’allegato VII sulle tecnologie di distruzione; di elaborare un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero per la distruzione o la distruzione senza previo recupero di sostanze controllate dovrebbero essere considerati tecnicamente ed economicamente praticabili e pertanto obbligatori; di adottare requisiti professionali minimi per il personale; di stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate; di includere nuove sostanze nell’allegato II e di modificare gli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri e delle imprese.
Tali misure di portata generale e intese a modificare ele menti non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti.
La direttiva 2006/12/CE è abrogata dalla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3) con effetto dal 12 dicembre 2010, e la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, prevedono misure relative allo smaltimento e al recupero ecocompatibili di rifiuti, nonché controlli sui rifiuti pericolosi.
Al riguardo occorre prestare particolare attenzione alle ODS nei rifiuti provenienti dai settori dell’edilizia e delle demolizioni e in quelli di apparecchiature che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
In conformità del protocollo, possono essere utilizzate per la distruzione di sostanze controllate solo tecnologie approvate dalle parti.
È pertanto opportuno includere nel presente regolamento le pertinenti decisioni delle parti onde garantire che siano impiegate soltanto queste tecnologie, purché il loro impiego sia compatibile con la normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.
È opportuno istituire un meccanismo flessibile per l’introduzione di obblighi in materia di comunicazione per le sostanze identificate come sostanze che riducono lo strato di ozono, al fine di poter valutare l’entità del loro impatto sull’ambiente e garantire che le nuove sostanze che sono state identificate come sostanze a significativo potenziale di riduzione dell’ozono siano soggette a misure di controllo. In questo contesto, si dovrebbe prestare particolare attenzione al ruolo delle sostanze a vita molto breve, tenuto conto, in particolare, della valutazione in materia di ozono effettuata dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente/Organizzazione meteorologica mondiale (UNEP/WMO) nel 2006, secondo cui il potenziale di riduzione dello strato di ozono di tali sostanze è maggiore rispetto a quanto valutato in precedenza. (29) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e assicurare che esse siano applicate.
Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente di garantire il rispetto degli obblighi comunitari in quanto parte del protocollo e di affrontare un problema ambientale transfrontaliero ad impatto globale, disciplinando il commercio di ODS e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze all’interno e all’esterno della Comunità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono singolarmente e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato.
Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(Regolamento Parlamento Europeo Consiglio CE 16/09/2009, n. 1005, G.U.U.E. 31/10/2009, n. L286)