Il provvedimento è assunto in attesa di stabilire gli obblighi effettivi in materia di biocarburanti ed in particolare i criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi, derivanti dal recepimento della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali.
Pertanto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, come modificato dal comma 367 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
>>> per l'anno 2010 la quota minima di cui al comma 139, dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3,5 per cento, calcolata sulla base del tenore energetico,
>>> per l'anno 2011 tale quota e' fissata nella misura del 4 per cento, e
>>> per l'anno 2012 la quota minima e' fissata nella misura del 4,5 per cento.
(Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25/01/2010, G.U. 20/02/2010, n. 42)