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sabato 04 febbraio 2012 | twitter |
Specifiche ambientali da considerare fin dalla progettazione iniziale

Prodotti connessi all'energia, ecocompatibilità determinante per la commercializzazione

La direttiva fissa un quadro per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.

La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la proget­ tazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia ha subito diverse e sostanziali modificazioni.

In occasione di nuove modificazioni, strettamente limitate all’estensione dell’ambito di applicazione di tale direttiva al fine di includere tutti i prodotti connessi all’energia, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifu­ sione di detta direttiva.

Le disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri con riguardo alla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità e possono pertanto avere un’incidenza diretta sulla realizzazione e sul funzionamento del mercato interno.

L’armonizzazione delle normative nazionali costituisce l’unico mezzo per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.

L’estensione dell’ambito di applicazione a tutti i prodotti connessi all’energia garantisce la possibilità di armonizzare a livello comunitario le specifiche per la progettazione ecocompatibile di tutti i prodotti significativi connessi all’energia.

Ai prodotti connessi all’energia è imputabile una quota consistente dei consumi di risorse naturali e di energia nella Comunità.

Essi producono anche numerosi impor tanti impatti ambientali di altro tipo.

Per la grande maggioranza delle categorie di prodotti presenti sul mercato comunitario si possono osservare livelli molto diversi di impatto ambientale sebbene le loro prestazioni funzionali siano simili.

Nell’interesse dello sviluppo sostenibile, dovrebbe essere incoraggiato il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo di tali prodotti, in particolare identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo ed evitando il trasferimento dell’inquinamento quando tale alleggerimento non comporta costi eccessivi.

Molti prodotti connessi all’energia presentano notevoli potenzialità di miglioramento in termini di riduzione degli impatti ambientali e di risparmio energetico, me­ diante una progettazione migliore che determina altresì economie per le imprese e gli utilizzatori finali.

Oltre ai prodotti che utilizzano, producono, trasferiscono o mi­ surano energia, anche determinati altri prodotti connessi all’energia, compresi materiali da costruzione, quali finestre e materiali isolanti, o alcuni prodotti che utilizzano l’acqua, quali soffioni doccia e rubinetti, potrebbero con­ tribuire ad un notevole risparmio energetico in fase di utilizzazione.

La progettazione ecologica dei prodotti costituisce un fattore essenziale della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti.

Quale impostazione preventiva finalizzata all’ottimizzazione delle prestazioni ambientali dei prodotti conservando contemporaneamente le loro qualità di uso, essa presenta nuove ed effettive opportunità per il fabbricante, il consumatore e la società nel suo insieme.

Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 settembre 2009.

Il miglioramento dell’efficienza energetica, una delle cui opzioni disponibili è l’uso più efficiente dell’elettricità, è considerato un contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità.

La domanda di elettricità è quella che presenta la maggiore crescita tra le categorie di uso finale di energia e si prevede che essa aumenterà nei prossimi 20-30 anni, in assenza di un’azione politica che si opponga a tale tendenza.

Una significativa riduzione del consumo di energia, come suggerito dalla Com­ missione nel programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), è possibile.

Il cambiamento climatico è una delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002.

Il risparmio energetico è uno dei modi più efficaci, sotto il profilo dei costi, per aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento e ridurre la dipendenza dalle importazioni.

È pertanto opportuno adottare misure e obiettivi sostanziali sotto il profilo della do­ manda.

È opportuno agire nella fase progettuale del prodotto connesso all’energia, poiché è emerso che è in tale fase che si determina l’inquinamento provocato durante il ciclo di vita del prodotto ed è allora che si impegna la maggior parte dei costi.

È opportuno istituire un quadro coerente per l’applicazione delle specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia nell’intento di garantire la libera circolazione di quei prodotti che ottemperano a tali specifiche e di migliorarne l’impatto ambientale complessivo. Le specifiche comunitarie dovrebbero rispettare i principi della concorrenza leale e del commercio internazionale.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere definite tenendo conto degli obiettivi e delle priorità del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, compresi, se necessario, gli obiettivi applicabili delle pertinenti strategie tematiche di tale programma.

La presente direttiva è intesa a conseguire un elevato livello di protezione dell’ambiente riducendo l’impatto ambientale potenziale dei prodotti connessi all’energia, il che si tradurrà in definitiva in un beneficio per i consumatori e gli altri utilizzatori finali.

Lo sviluppo sostenibile richiede anche un’attenta considerazione dell’im patto sanitario, sociale ed economico delle disposizioni previste.

Il miglioramento del rendimento energetico e delle risorse dei prodotti contribuisce a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico e a ridurre la domanda di risorse naturali, presupposti indispensabili per una solida attività economica e pertanto per uno sviluppo sostenibile.

Lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell’ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell’ambiente in ragione di un problema specifico di tale Stato membro sorto dopo l’adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo alle condizioni stabilite all’articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l’approvazione da parte di quest’ultima.

Per ottimizzare i benefici ambientali derivanti dal miglioramento della progettazione può essere necessario infor­ mare i consumatori in merito alle caratteristiche e ai risultati ambientali dei prodotti connessi all’energia e fornire loro consigli per un utilizzo del prodotto rispettoso dell’ambiente.

L’approccio illustrato nella comunicazione della Commissione del 18 giugno 2003 dal titolo «Politica integrata dei prodotti — Sviluppare il concetto di “ciclo di vita ambientale”», che costituisce un’importante innovazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, è volto a ridurre l’impatto ambientale dei prodotti nell’arco dell’intero ciclo di vita, compresi la selezione e l’impiego di materie prime, la fabbricazione, l’imballaggio, il trasporto e la distribuzione, l’installazione e la manutenzione, l’uso e il fine vita.

Prendere in considerazione, nella fase della progettazione, l’impatto ambientale che un prodotto eserciterà nell’intero arco della sua vita può agire favorevolmente sul miglioramento della prestazione ambientale e sui costi, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, contribuendo così a realizzare gli obiettivi della strategia tematica per l’uso sostenibile delle risorse naturali.

Occorre sufficiente flessibilità per consentire che tali fattori siano integrati nella progettazione dei prodotti pur tenendo conto degli aspetti tecnici, funzionali ed economici.

Sebbene sia auspicabile un approccio globale alle prestazioni ambientali, la diminuzione dei gas a effetto serra attraverso l’aumento dell’efficienza energetica dovrebbe essere considerata un obiettivo ambientale prioritario in attesa dell’adozione di un piano di lavoro.

Può risultare necessario e giustificato stabilire particolari specifiche quantitative per la progettazione ecocompatibile per alcuni prodotti o aspetti ambientali ad essi relativi al fine di garantire che il loro impatto ambientale sia ridotto al minimo.

Vista l’urgente necessità di contribuire alla realizzazione degli impegni assunti nel quadro del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e fatto salvo l’approccio integrato proposto nella presente direttiva, bisognerebbe dare priorità alle misure che presentano un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra a basso costo.

Tali misure possono contribuire anche a promuovere un uso sostenibile delle risorse e rappresentare un importante contributo al quadro decennale di programmi per il consumo e la produzione sostenibili concordato al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile svoltosi a Johannesburg dal 26 agosto al 4 settembre 2002.

Come principio generale e ove opportuno, il consumo energetico dei prodotti connessi all’energia in stand-by o quando sono disattivati dovrebbe essere ridotto al minimo necessario per il loro adeguato funzionamento.

Quantunque convenga prendere come riferimento i pro­ dotti o le tecnologie più performanti disponibili sul mercato, compresi i mercati internazionali, il livello delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbe essere fissato sulla base di analisi tecniche, economiche e ambientali.

Una metodologia flessibile di definizione di tale livello può facilitare un rapido miglioramento delle prestazioni ambientali.

Le parti interessate dovrebbero essere consultate e cooperare attivamente a tali analisi.

L’elaborazione di disposizioni obbligatorie richiede un’adeguata consultazione delle parti interessate.

Tale consultazione può mettere in luce la necessità di un’introduzione per fasi successive o di misure di transizione.

L’introduzione di traguardi intermedi accresce la prevedibilità della politica, consente di adeguare il ciclo di sviluppo dei prodotti e facilita la pianificazione a lungo termine per gli interessati.

È opportuno dare la priorità a iniziative alternative quali l’autoregolamentazione da parte dell’industria allorché ciò permette di conseguire gli obiettivi in maniera più rapida o meno costosa che tramite specifiche vincolanti.

Misure legislative possono rendersi necessarie allorché le forze di mercato non si muovono nella giusta direzione o ad una velocità accettabile.

L’autoregolamentazione, compresi gli accordi volontari quali gli impegni unilaterali da parte dell’industria, può permettere rapidi progressi in seguito ad un’attuazione rapida e efficace dal punto di vista dei costi e permette adeguamenti flessibili e appropriati alle opzioni tecnolo­ giche e alle sensibilità del mercato.

Ai fini della valutazione di accordi volontari o di altre misure di autoregolamentazione presentate come alternative alle misure di esecuzione, dovrebbe essere garantita l’informazione almeno sui seguenti punti: partecipazione aperta, valore aggiunto, rappresentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un’iniziativa di autoregolamentazione e soste­ nibilità.

In sede di valutazione delle iniziative di autoregolamentazione da parte dell’industria nel contesto della presente direttiva, la comunicazione della Commissione del 17 febbraio 2002 dal titolo «Gli accordi ambientali a livello di Comunità nel quadro del piano d’azione “Semplificare e migliorare la regolamentazione”», potrebbe fungere da orientamento utile.

La presente direttiva dovrebbe altresì promuovere l’integrazione del concetto di progettazione ecocompatibile in seno alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese.

Tale integrazione potrebbe essere agevolata dall’ampia disponibilità di informazioni sulla sostenibilità dei loro prodotti e dalla facilità di accesso alle stesse.

I prodotti connessi all’energia che ottemperano alle spe­ cifiche per la progettazione ecocompatibile fissate nelle misure di esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere muniti della marcatura CE e delle associate informazioni, al fine di consentire la loro immissione sul mercato interno e la loro libera circolazione.

L’attuazione rigorosa delle misure di esecuzione è necessaria per ri­ durre l’impatto ambientale dei prodotti connessi all’energia regolamentati e assicurare una concorrenza leale.

Nella preparazione delle misure di esecuzione e del piano di lavoro, la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le pertinenti parti interessate al gruppo di prodotti, come l’industria, compresi PMI e artigianato, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi per la tutela dell’ambiente e le organizzazioni di consumatori.

In sede di elaborazione delle misure di esecuzione, la Commissione dovrebbe altresì tenere nel debito conto la vigente legislazione nazionale in materia di ambiente, concernente in particolare le sostanze tossiche, che gli Stati membri hanno detto che sarebbe opportuno preservare senza ridurre gli attuali livelli giustificati di protezione negli Stati membri.

È opportuno tener conto dei moduli e delle norme da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica di cui alla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Le autorità preposte alla sorveglianza dovrebbero scam­ biarsi informazioni sulle misure previste nell’ambito della presente direttiva al fine di migliorare la sorveglianza del mercato, tenendo conto del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Tale cooperazione dovrebbe avvalersi il più possibile di mezzi elettronici di comunicazione e di pertinenti programmi comunitari.

Dovrebbe essere agevolato uno scambio di informazioni sulla prestazione ambientale del ciclo di vita e sulle realizzazioni di soluzioni di progettazione.

L’accumulazione e la valutazione dell’insieme delle conoscenze generate dagli sforzi di progettazione ecocompatibile dei fabbricanti è uno dei valori aggiunti d’importanza cruciale della presente direttiva.

Un organismo competente è di solito un organismo pubblico o privato, designato dalle autorità pubbliche, che offre le necessarie garanzie di imparzialità e disponibilità di competenze tecniche per effettuare una verifica del prodotto per quanto riguarda la sua conformità alle misure di esecuzione applicabili.

Tenendo conto dell’importanza di evitare la non conformità, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano disponibili gli strumenti necessari per un’efficace sorveglianza del mercato.

Per quanto concerne la formazione e l’informazione delle PMI in materia di progettazione ecocompatibile, può essere opportuno prendere in considerazione attività di accompagnamento.

È nell’interesse del funzionamento del mercato interno disporre di norme armonizzate a livello comunitario.

Una volta pubblicato il riferimento a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’ottemperanza ad esse dovrebbe determinare la presunzione di conformità alle corrispondenti prescrizioni contenute nella misura di esecuzione adottata sulla base della presente direttiva, anche se dovrebbero essere permessi altri mezzi per di­ mostrare tale conformità.

Una delle funzioni principali delle norme armonizzate dovrebbe consistere nell’aiutare i fabbricanti ad applicare le misure di esecuzione adottate in virtù della presente direttiva.

Tali norme potrebbero essere di importanza fondamentale per la definizione dei metodi di misurazione e di prova. Nel caso di specifiche generali di progettazione ecocompatibile, le norme armonizzate potrebbero contribuire notevolmente a guidare i fabbricanti nella definizione del profilo ecologico dei loro prodotti secondo le condizioni della misura di esecuzione applicabile.

Tali norme dovrebbero indicare chiaramente il rapporto tra le loro clausole e le condizioni in questione. Le norme armonizzate non dovrebbero avere lo scopo di fissare limiti riguardo agli aspetti ambientali.

Per le definizioni utilizzate nella presente direttiva è utile riferirsi alle pertinenti norme internazionali, come ISO 14040.

La presente direttiva è conforme ad alcuni principi sull’applicazione della nuova strategia illustrata nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione e al criterio di far riferimento alle norme europee armonizzate.

La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul ruolo della normalizzazione in Europa raccomanda alla Commissione di esaminare se il principio della nuova strategia possa essere esteso a settori non ancora presi in considerazione, quale strumento per migliorare e semplificare la legislazione, in tutti i casi in cui sia possibile.

La presente direttiva è complementare agli esistenti strumenti comunitari, quali la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica la direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche ed il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell’energia per le apparecchiature per ufficio.

Le sinergie tra la presente direttiva e gli strumenti comunitari vigenti dovrebbero contribuire ad aumentare il rispettivo impatto e a fissare specifiche coerenti da far applicare ai fabbricanti.

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare o abrogare la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE.

Tali modifiche o abrogazioni devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di esecuzione che fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile di determinati prodotti connessi all’energia inclusa l’introduzione di misure di esecuzione durante il periodo transitorio, e incluse, se del caso, disposizioni sul bilanciamento di vari aspetti ambientali.

Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regola­ mentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Sulla base dell’esperienza maturata con l’applicazione della presente direttiva, della direttiva 2005/32/CE e delle misure di esecuzione, la Commissione dovrebbe riesami­ nare il funzionamento, i metodi e l’efficacia della presente direttiva e valutare se sia opportuno estenderne l’ambito d’applicazione oltre i prodotti connessi all’energia.

Nell’ambito di tale riesame la Commissione dovrebbe consultare i rappresentanti degli Stati membri nonché le parti interessate.

Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.

Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, segnatamente garantire il funzionamento del mercato interno stabilendo che i prodotti debbano raggiungere un adeguato livello di prestazione ambientale, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussi­ diarietà sancito dall’articolo 5 del trattato.

La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto na­ zionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali della direttiva 2005/32/CE.

L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate discende dalla direttiva 2005/32/CE.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive nel diritto nazionale di cui all’allegato IX, parte B.

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzio­ nale «Legiferare meglio» gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(Direttiva Parlamento Europeo Consiglio CE 21/10/2009, n. 125, G.U.U.E. 31/10/2009, n. L285)
03/11/2009
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