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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
La Consulta conferma

Rifiuti in Campania, sanzioni "funzionali" all'emergenza

La Corte costituzionale promuove la disciplina sanzionatoria prevista per l’emergenza rifiuti

Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica, sollevava questioni di legittimità costituzionale dell’art. 6, lettere a) e d), d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonché misure urgenti di tutela ambientale) – successivamente convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 2008, n. 210 – nella parte in cui, limitatamente alle aree geografiche in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, configura come delitto condotte che, nel restante territorio nazionale, non sono penalmente rilevanti (lettera a), o sono punite a titolo di contravvenzione (lettera d).

Nel questione era stata sollevata, su sollecitazione del p.m., nel corso di un giudizio direttissimo, instaurato nei confronti di tre persone arrestate in flagranza dei reati previsti dagli artt. 110 e 81 cpv. c.p., 6, lett. a) e d) l d.l. n. 172 del 2008, essendo state sorprese «nel corso di attività di trasporto, raccolta e scarico di rifiuti ingombranti».

Secondo il remittente, se è vero che il d.l. n. 172 del 2008 non ha istituito «alcun giudice speciale o straordinario» e non ha inciso sulle regole di riparto della competenza, tuttavia l’introduzione di un trattamento penale più severo per condotte tenute nell’area interessata dallo stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 25 e 77 Cost.

Sotto il primo profilo, si prevede un trattamento punitivo ingiustificatamente più severo per la popolazione residente nei territori in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, peraltro in via temporanea, di talchè la norma impugnata regolerebbe la medesima situazione di fatto in modo difforme ed opposto, a seconda della duplice variabile temporale e territoriale.

In secondo luogo, sarebbe violato il principio della riserva di legge, in quanto l’esplicito richiamo alle aree designate ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 quale ambito territoriale di efficacia delle relative sanzioni, presuppone una delega per l’individuazione di tale requisito a fonte normativa non primaria; orbene, il provvedimento dell’Esecutivo, dichiarativo dello stato di emergenza per la raccolta dei rifiuti, si pone come norma di riferimento per l’individuazione di un presupposto costitutivo del reato e, di conseguenza, l’art. 6 introdurrebbe una norma penale in bianco, lesiva del principio sancito dall’art. 25 Cost.

Infine, ad avviso del remittente, non sarebbero ravvisabili i requisiti di necessità e di urgenza, indispensabili a legittimare l’adozione del decreto-legge, come si desumerebbe dallo stesso preambolo del d.l., in cui si afferma la sussistenza della «straordinaria necessità ed urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative per consolidare i risultati positivi ottenuti […] e per il definitivo superamento dell’emergenza»: ciò renderebbe evidente che la normativa in esame era stata predisposta in un momento in cui la fase acuta dell’emergenza era ormai superata.

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate con riguardo a tutti parametri evocati. In relazione all’asserita violazione dell’art. 77 Cost., la Corte ha ritenuto legittima la scelta di consolidare, mediante la decretazione d’urgenza, «i risultati positivi ottenuti in una grave situazione di emergenza, quale quella concernente lo smaltimento dei rifiuti in Campania (…), allo scopo di evitare che i predetti risultati siano vanificati da condotte illegali, potenzialmente idonee a ricreare le condizioni che avevano fatto sorgere l’emergenza medesima».

Del resto, ha sottolineato la Corte, per costante giurisprudenza costituzionale il sindacato sulla legittimità dell’adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge deve limitarsi «alla “evidente mancanza” dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal secondo comma dell’art. 77 Cost., rimanendo invece la valutazione del merito delle situazioni di urgenza nell’ambito della responsabilità politica del Governo nei confronti delle Camere, chiamate a decidere sulla conversione in legge del decreto».

La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 3 Cost., sottolineando che le norme censurate, come riconosciuto dallo stesso remittente, da un lato prevedono come soggetti attivi dei reati in questione tutti coloro che pongono in essere i comportamenti specificamente indicati, indipendentemente dalla loro residenza, dal’altro si applicano a tutte le porzioni di territorio in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Orbene, ha precisato la Corte, «i due rilievi che precedono sono sufficienti ad escludere che sia stato violato il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, poiché la previsione di un trattamento penale più severo per coloro i quali si rendano responsabili di illeciti che contribuiscono a creare o mantenere una situazione di emergenza ambientale, con grave pericolo per la salute delle popolazioni dei territori interessati, non è manifestamente irragionevole e costituisce una risposta che il legislatore ha ritenuto di dover dare alla diffusione di comportamenti da reprimere con rigore». In alteri termini, non solo le norme censurate sono dotate dei requisiti di generalità e astrattezze, ma pongono in rilievo «che i soggetti tutelati dalle disposizioni sanzionatorie sono proprio le popolazioni coinvolte, di volta in volta, dall’emergenza rifiuti».

La Corte, infine, ha escluso che la riconducibilità della norma in esame alla categoria – peraltro ritenuta a certe condizioni costituzionalmente ammissibile – delle norma penali in bianco, dato che il fatto e le sanzioni sono descritte in maniera puntuale.

«La dichiarazione dello stato di emergenza, da parte dell’autorità governativa, è solo una condizione di fatto per l’applicabilità delle norme medesime, che non integra in alcun modo il contenuto del precetto penale, fissato nella legge, in sé e per sé completo ed autosufficiente».

Del resto, l’atto amministrativo a carattere generale, che costituisce da presupposto per l’applicabilità delle sanzioni penali in esame, è «suscettibile di valutazione, sotto il profilo della legittimità, da parte dei giudici ordinari e di quelli amministrativi, nell’ambito delle rispettive competenze».

(Sentenza Corte Costituzionale 05/03/2010, n. 83)
08/03/2010
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