Il gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo in legno» comprende i rivestimenti a base di legno e di vegetali, compresi i rivestimenti di legno e di legname, le pavimentazioni laminate, i rivestimenti di sughero e le pavimentazioni di bambù, composti, per oltre il 90 % in massa (del prodotto finito), da legno, polvere di legno e/o materiali a base di legno/vegetali.
Non comprende i rivestimenti murali, se correttamente indicati, i rivestimenti per uso esterno o i rivestimenti aventi una funzione strutturale.
Il regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che i criteri ecologici specifici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti, sulla base dei criteri elaborati dal comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica.
I criteri ecologici e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica devono essere validi per quattro anni a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000
(Decisione Commissione UE 26/11/2009, n. 18, G.U.U.E. 13/01/2010, n. L8)