Molteplici, e preziosi, sono gli spunti forniti dalla presente sentenza, dedicata alla tragedia del crollo della scuola di sal Giuliano di Puglia (sul crollo della cattedrale di Noto v. Cass. 16 febbraio 2006, Santalucia, in ISL, 2006, 6, 375). Eccone alcuni:
>>> A) La Sez. IV, nel respingere il ricorso presentato per la parte civile Stato Italiano e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, osserva che la Corte d’appello “ha rigettato la domanda dello Stato rilevando che il crollo dell'edificio scolastico di proprietà di Ente pubblico territoriale diverso dallo Stato (la proprietà dell'edificio scolastico appartiene alla Provincia) nessun danno ingiusto ha procurato alla parte civile ricorrente, che, dunque, non ha titolo per reclamare alcun risarcimento a tale titolo”, e che “l'esistenza di un danno all'immagine è stata egualmente respinta in forza della considerazione che il crollo di una scuola comunale non di proprietà statale, non determina alcun danno all'immagine del Ministero della Istruzione e della Ricerca”.
Rileva che, “a fronte di innegabili obblighi restitutori conseguenti alla consumazione di un reato, chi rivendica restituzioni o risarcimenti deve averne titolo a norma delle leggi civili giusto il tenore dell'art. 185, commi 1 e 2 c. p.”; che “l'assenza di posizione giuridicamente qualificata rispetto all'immobile distrutto esclude che lo Stato possa richiedere per proprio titolo le somme erogate in un intervento di sostituzione delle strutture strumentali alla continuazione del servizio scolastico, deliberato secondo propri programmi, e propri obbiettivi di spesa a fronte di un danno da delitto, recato alla amministrazione locale proprietaria dell'edificio crollato”, e che “il Ministero della Istruzione non (ha) ricevuto danno morale alcuno dal crollo disastroso di un edificio scolastico di proprietà comunale”.
Esclude in proposito “ogni possibile coinvolgimento negativo della compagine ministeriale e conseguentemente dell'immagine ministeriale nel prodursi del fatto pregiudizievole”, e pone in luce “una impossibilità, allo stato degli atti, di rapportare i turbamenti, le sofferenze fisiche e psichiche dei singoli appartenenti alla comunità scolastica, provata dai delitti contestati, ad un pregiudizio che incida sulla immagine del Ministero della Istruzione”. Non ignora “il contrario orientamento di cui alla sentenza n. 2963 del 2004”, e si adegua “alla pronunzia della sesta sezione penale 4/9/2001 n. 32957”.
>>> B) Illuminante è poi la precisazione in merito alla eccepita “imprevedibilità dell'evento terremoto con intensità pari al nono grado della scala Mercalli modificata”.
In proposito, la Sez. IV sottolinea, anzitutto, che “la previsione da porre a fondamento della colpa, nel caso di disastro come nel caso di omicidio o di lesioni colpose, riguarda l'evento crollo di edifici, l'evento morte o l'evento lesioni”, e che “la individuazione esatta dello strumento che realizzerà l'evento addebitabile a titolo di colpa non è elemento costitutivo necessario della colpa medesima”.
Raccomanda, in particolare, di evitare “l'errore prospettico di scambiare la imprevedibilità delle caratteristiche concrete di uno tra i fattori causali individuati, con la imprevedibilità dell'evento: una costruzione innalzata con numerosi vizi che incidono sulla stabilità dell'edificato è prevedibilmente esposta a pericolo di crollo (e ai conseguenti effetti negativi derivati) senza necessità di previsione iniziale che vada a indovinare (salvo il caso di violazione che riguardi esclusivamente cautele antisismiche e riguardi una causa dell'evento esclusivamente sismica) il fattore concausale che produrrà l'evento da evitarsi secondo le cautele di legge”.
In secondo luogo, la Sez. IV pone in risalto che “i terremoti di massima intensità sono eventi che, anche ove si propongano con scadenze che eccedono una memoria rapportata alla durata di molte generazioni umane, rientrano nelle normali vicende del suolo, e, certamente, non possono essere qualificati eccezionali o imprevedibili quando si verifichino in zone già qualificate ad elevato rischio sismico o in zone formalmente qualificate come sismiche”.
Inoltre, chiarisce che “il giudizio di prevedibilità, in relazione al suo carattere predittivo, se pure si radica nella memoria del passato, di più si proietta sul piano della rappresentazione del futuro, ma proprio nel passato, e nelle già formalizzate classificazioni di varia probabilità sismica, trova certezza prospettica della previsione di una possibilità irrecusabile sul piano logico”.
“Quanto al versante soggettivo della prevedibilità che riguarda il processo cognitivo del soggetto chiamato a rispondere della sua omissione”, cota che, nel caso di specie, “doveva essere accertato se gli imputati, secondo una valutazione ex ante, fossero in grado di conoscere le conseguenze delle loro omissioni (o, in caso di condotte commissive, delle loro azioni).
E prende atto che la corte d’appello “ha correlato le cautele imposte per altre precedenti sopraelevazioni nello stesso abitato, al consolidamento (anche particolarmente accurato) di altro edificio dello stesso plesso scolastico, disposto poco tempo prima della sopraelevazione dalla stessa amministrazione comunale, con lo stesso tecnico comunale e affidato a ditta appaltatrice che pure operava per la sopraelevazione dell'altro edificio non consolidato, al mancato apprestamento e alla mancata consegna di tutta la documentazione tecnica condizionante la buona esecuzione dei lavori e condizionante il successivo utilizzo del manufatto, alla cattiva esecuzione dei lavori di sopraelevazione, per poi individuare l'ampia conoscenza da parte degli imputati dell'intero contesto e della prevedibilità, (secondo le capacità di comprensione di un uomo ordinario)”: “prevedibilità bene ancorata all'accertamento di una conosciuta debolezza statica legata alla cattiva sopraedificazione, che di per sé concretamente si proponeva come fonte di danno”.
E conclude che “un tale giudizio di prevedibilità è ragionevolmente esteso agli eventi seguiti alle condotte attive che consentirono l'utilizzo di un edificio altrimenti non ‘agibile’”.
>>> C) Altra delucidazione concerne la colpa generica. La Sez. IV segnala che “la colpa generica non è esclusa dalla semplice osservanza, per quanto rigorosa, di leggi, regolamenti, ordini e discipline non esaurendo questa osservanza i doveri imposti a chi esplica determinate attività in quanto, al di là dell'obbligo di rispettare le previsioni volte a prevenire specifiche situazioni di pericolo e di danno, sussiste pur sempre l'obbligo di agire in ogni caso con diligenza, prudenza e accortezza necessari ad evitare che dalla propria attività possa derivare nocumento a terzi”.
>>> D) Un argomento di particolare interesse concerne la asserita “sconoscenza scusabile di un sindaco medico che non possiede cognizioni in materia edilizia per essere altrimenti specializzato”.
La Sez. IV afferma che “ogni sindaco conosce, per proprio sapere, o per acquisizione mediante i canali di apprendimento della sua amministrazione, gli obblighi minimi connessi all'esercizio del suo incarico elettivo”, e per giunta pone in rilievo “i comuni oneri di diligenza e prudenza che sono richiesti non ad un sindaco in ragione della sua carica, ma che sono richiesti rispetto a qualsiasi condotta umana”.
Precisa che “la separazione tra attività politica di indirizzo e attività di gestione, non si spinge al punto di sottrarre alla attività di indirizzo e controllo l'onere di conoscenza (col suo corredo necessario di responsabilità) dell'oggetto sul quale quelle attività peculiari della carica elettiva, si esercitano”; che “la scriminante definita amministrativa o politica da far valere per le sole condotte omissive — non ha anche una efficacia diretta di scriminante penale, se perfino la stessa scriminante amministrativa non opera quando i vizi dell'assunzione dell'atto deliberativo dell'organo elettivo siano così evidenti da escludere la buona fede”; e che “l'addebito di condotte commissive dirette e personali che abbiano causalmente concorso a determinare il prodursi degli effetti vietati dalla legge penale, è indifferente alla esistenza di separazioni delle competenze amministrative incidenti, invece, salva individuazione della misura della incidenza, sulle omissioni rivenienti da inosservanza di norme cautelari”.
In questo quadro, la Sez. IV mette in luce a carico del sindaco due tipologie di violazione: “la prima tipologia riguarda violazioni derivanti da carenze di ordine strutturale riconducibili all'esercizio (mancato) di poteri di indirizzo e di programmazione, nonché di controllo dell'organo politico; omessa attivazione del sindaco , a fronte di violazioni derivanti da carenze strutturali, per l'esercizio dei poteri sindacali di sollecitazione e rimedio; ancora mancato esercizio delle proprie prerogative di controllo indirizzo e sollecitazione nonostante numerose sollecitazioni ( per esempio dei presidi) ad attuare quell'esercizio”; “la seconda tipologia riguarda violazioni derivanti da indebita attivazione costituente ingerenza nei poteri di gestione del funzionario responsabile del procedimento e tale da portare a compimento e aggravare gli effetti delle violazioni che dovevano essere fermate”.
In questa seconda prospettiva, rileva che “il sindaco, inerte rispetto a condotte imposte da obblighi di legge, si è invece adoperato in fatto col rilasciare al dirigente scolastico che reclamava un certificato di collaudo, un atipico certificato di agibilità della scuola”, autorizzando con ciò l'apertura della scuola al suo uso, pur in assenza di un collaudo statico e violando il divieto di consentire l'utilizzazione di una costruzione prima del collaudo stesso, utilizzazione a lui in concreto personalmente nota, quanto all'ala della scuola sottostante la sopraelevazione”.
Quanto alla inesigibilità dalla comune diligenza di un medico/sindaco (non attrezzato con competenze edilizie specialistiche ) della capacità di individuare il difetto di validità e la non effettiva equipollenza di un certificato di staticità e agibilità redatto dal progettista direttore dei lavori, la Sez. IV insegna che “una qualsiasi persona mediamente diligente, incaricata o meno di rappresentanza politica di una intera comunità locale, doveva quantomeno percepire che il certificato preso per buono conteneva la sottoscrizione del progettista, direttore dei lavori, e dunque rivelava la coincidenza tra soggetto controllante e soggetto controllato, manifestando agli occhi di chiunque il contrasto radicale di quella certificazione con gli stessi obbiettivi per i quali era richiesta e rilasciata”.
(Sentenza Cassazione penale 01/07/2010, n. 24732)