p>Il decreto si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna, sia all'interno dello Stato nazionale che tra gli Stati della Comunita' europea, alle operazioni di carico e scarico, al trasferimento da un modo di trasporto ad un altro ed alle soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Il decreto non si applica al trasporto di merci pericolose effettuato:
a) mediante veicoli, vagoni o unita' navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilita' di queste ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
b) mediante unita' navali adibite alla navigazione marittima su vie navigabili marittime che si estendono nelle vie navigabili interne;
c) mediante traghetti che effettuano soltanto l'attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure
d) interamente all'interno del perimetro di un'area chiusa.
Qualora a seguito di un incidente le disposizioni in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto, e sussistano ragioni di urgenza, limitazioni ulteriori possono essere adottate con provvedimento dell'amministrazione, di concerto con i Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed eventuali altri Ministeri interessati, ciascuna secondo i profili di specifica competenza, previa mera notifica alla commissione.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza e' affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti.
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
(D.Lgs. 07/01/2010, n. 35, G.U. 11/03/2010, n. 58)