I direttori e legali rappresentanti in tempi diversi di una società, imputati dei reati di omicidio colposo in pregiudizio di cinque lavoratori e di lesioni colpose gravissime in danno di quattro lavoratori presentarono istanza di ricusazione nei confronti del G.U.P. presso il Tribunale, e ciò per “la preoccupazione che il predetto giudice nel decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata contro i medesimi imputati, fosse negativamente condizionato dall'avere in precedenza definito, con sentenza di condanna, altro procedimento penale a carico dei medesimi ricusanti, allora imputati di omicidio colposo in pregiudizio di altro lavoratore, avendo in quel procedimento esternato la convinzione che il mancato apprestamento di qualsiasi misura di prevenzione contro l'inalazione di fibre di amianto, presenti negli ambienti di lavoro, fosse imputabile a detti legali rappresentanti e che la loro condotta omissiva fosse collegata causalmente alla morte per mesotelioma pleurico del dipendente”.
Nel rigettare il ricorso proposto dagli imputati avverso il provvedimento di reiezione dell’istanza di ricusazione emesso dalla corte d’appello, la Sez. IV premette che “la questione di fondo, sulla quale è basata la prospettazione dell'effetto pregiudicante che la precedente sentenza di condanna avrebbe sicuramente sull'esito del procedimento in corso di svolgimento davanti allo stesso decidente in funzione di giudice dell'udienza preliminare, è minata in radice dalla innegabile diversità dei fatti oggetto dei due procedimenti, perché essi, pur vedendo imputati le stesse persone, tuttavia, riguardano condotte diverse, eventi ontologicamente diversi e non omologhe sequenze causali tra condotta ed evento, da individuare caso per caso, in relazione alla specificità di ciascuno di essi”.
Afferma il “principio di diritto, secondo cui se l'evento-morte è diverso, in quanto riguarda vittime differenti, anche l'eventuale identità del materiale probatorio valutato e da valutare non è sufficiente ad integrare quella medesimezza ed identità del fatto che giustifica l'accoglimento di un'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 37 c.p.p., anche dopo la dichiarazione di parziale illegittimità, di cui alla sentenza della Corte Cost. n. 283 del 2000”.
Precisa che, “nella fattispecie, v'è di più, posto che, oltre alla diversità degli eventi-morte, gli è che le patologie indicate nel presente procedimento quali causa della morte dei cinque lavoratori non sono tutte sovrapponibili a quella che aveva cagionato, nel presunto procedimento pregiudicante, il decesso di un lavoratore, cioè il mesotelioma pleurico: tant'è vero che, nel caso di un lavoratore si ipotizza un carcinoma vescicale uroteliale; inoltre, diversa è la malattia professionale da cui è affetto altro lavoratore, consistente nella presenza di placche pleuriche bilaterali ialine, di natura non neoplastica”.
Ne desume che “l'esposizione alle microfibre di amianto non costituisce l'unico fattore di rischio che gli imputati avrebbero, secondo l'accusa, omesso di prevenire, posto che in imputazione si fa riferimento anche all'esposizione ad ammine aromatiche e ad idrocarburi policiclici aromatici”.
Nota ancora che “i soggetti passivi erano addetti a reparti diversi l'uno dall'altro, onde il grado di esposizione di ciascuno ai fattori di rischio era anche diverso: il che vale ad avere contezza della diversità anche della condotta attribuibile agli imputati, non potendosi prescindere dalla disanima, caso per caso, dei concreti provvedimenti che avrebbero dovuto adottarsi, per prevenire o contenere l'esposizione dei lavoratori ai fattori di rischio”.
(Cassazione penale 06/04/2010, n. 12878)