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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
No alle norme del Friuli-Venezia Giulia

Tutela del paesaggio: piani, autorizzazioni e tempi senza autonomia

Per la Consulta è illecita l'estensione "sine die" dell'efficacia della procedura transitoria fino a quando i Comuni non avranno adeguato gli strumenti urbanistici al nuovo piano paesaggistico. Bocciate le norme regionali della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Nel caso posto all'esame della Corte Costituzionale si è dovuto stabilire se l’art. 58 della legge regionale n. 5 del 2007, così come modificato dall’art. 2, comma 13, della legge regionale n. 12 del 2008, sia espressione della competenza integrativo-attuativa che lo Statuto riserva alla Regione Friuli-Venezia Giulia o se, al contrario, costituisca una inammissibile deroga alla disciplina statale.

L’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ha previsto una nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche in base alla quale la Regione, o il Comune da essa delegato, prima di pronunciarsi sulla relativa istanza, deve acquisire il parere del Soprintendente (vincolante nelle ipotesi previste dall’art. 146, comma 5) in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili o aree tutelate.

Inoltre, l’esercizio della funzione autorizzatoria può essere delegato dalla Regione agli enti locali solo se dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche, nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia di urbanistica e di edilizia.

Il regime precedente prevedeva, invece, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte degli uffici urbanistici dell’amministrazione competente e la successiva trasmissione degli atti alla Soprintendenza che aveva il potere di annullare l’autorizzazione rilasciata.

Il termine fissato dal legislatore statale per il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina è stato per due volte prorogato.

Infatti al momento del ricorso era il 31 dicembre 2008 mentre, successivamente, è stato differito al 30 giugno 2009, dall’art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, ed ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009, dall’art. 23, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

L’art. 159, nel testo attualmente in vigore, prevede che la disciplina dettata dall’art.146 «si applica anche ai procedimenti di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione».

La norma citata ha introdotto, quindi, una disciplina transitoria di proroga del regime dell’annullamento successivo da parte delle soprintendenze solo per i provvedimenti adottati nel periodo precedente alla suddetta data del 31 dicembre 2009.

Il legislatore regionale, invece, all’art. 58 della legge n. 5 del 2007, nel nuovo testo risultante dalla modifica di cui all’art. 2, comma 13, della legge regionale n. 123 del 2008, ha disposto che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni avvenga con applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 «sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale».

In tal modo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, in attesa dell’adeguamento degli strumenti comunali di pianificazione al piano paesaggistico regionale, le autorizzazioni paesaggistiche seguono ancora la disciplina transitoria, secondo la quale devono essere rilasciate dalla Regione o dai Comuni da questa delegati e poi trasmesse alla Soprintendenza per l’eventuale annullamento.

La norma impugnata, dunque, modifica la decorrenza del termine fissato dal legislatore statale per la piena applicazione della procedura autorizzatoria di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, determinando una illegittima riduzione della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale.

Infatti, la fissazione di un termine massimo, entro il quale deve concludersi la fase transitoria e deve trovare piena applicazione la nuova procedura, assume un valore determinante perché garantisce l’effettiva attuazione della nuova normativa anche con riferimento all’applicazione dei nuovi strumenti di pianificazione paesaggistica.

Inoltre, entro il medesimo termine, le Regioni hanno l’obbligo di verificare la sussistenza, in capo ai soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6, a pena, in caso di mancato adempimento, dell’automatica decadenza delle deleghe.

Risulta dunque evidente che la disposizione regionale impugnata non può essere ricondotta alla potestà legislativa «integrativo-attuativa» in materia di tutela del paesaggio di cui all’art. 6 dello statuto speciale di autonomia, in quanto determina una inammissibile modifica, per di più in senso riduttivo, della tutela del paesaggio imposta dalla legislazione statale.

D’altra parte, non può essere condivisa la tesi della difesa della Regione secondo la quale il prolungamento del regime transitorio si sarebbe reso necessario per l’irragionevolezza del termine previsto che imporrebbe «il passaggio ad una procedura che può funzionare solo in presenza di determinati presupposti, senza previamente assicurare che tali presupposti vengano ad esistenza».

Al contrario, il legislatore statale ha dettato una disciplina inderogabile anche per le ipotesi in cui non vengano rispettati i tempi indicati per l’approvazione dei piani paesaggistici o degli strumenti di pianificazione paesistica.

In particolare l’art. 156 del d.lgs. n. 42 del 2004 dispone che: «entro il 31 dicembre 2009, le regioni che hanno redatto piani paesaggistici, verificano la conformità tra le disposizioni dei predetti piani e le previsioni dell’articolo 143 e provvedono ai necessari adeguamenti.

Decorso inutilmente il termine sopraindicato il Ministero provvede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 5, comma 7».

Inoltre, i Comuni, sino all’adeguamento dei loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, sono tenuti ad applicare il comma 9 dell’art. 143, che così dispone: «A far data dall’adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’articolo 134, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

A far data dalla approvazione del piano le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici».

Si impone, pertanto, la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2007, come sostituito dall’art. 2, comma 13, della legge regionale n. 12 del 2008, nonchè del comma 2 del medesimo articolo, limitatamente alle parole «a seguito dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano paesaggistico regionale, per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica» eccedendo tali disposizioni, per l’evidenziato contrasto con la disposizione statale che fissa il termine in cui cessa la disciplina transitoria, la potestà legislativa «integrativo-attuativa» riconosciuta alla Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di tutela del paesaggio, dall’art. 6 dello statuto speciale.

(Sentenza Corte Costituzionale 17/03/2010, n. 101)
18/03/2010
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