REVISIONE LEGALE E CONTROLLO CONTABILE
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha recepito la Direttiva comunitaria n. 43/2006 ed introdotto
importanti novità riguardo alla revisione legale.
Per chiarire la portata delle novità, anche nel caso in cui sia il collegio sindacale ad occuparsene, non si parlerà più di "controllo contabile" ma di "
revisione legale dei conti" e di "
revisori legali". Potranno occuparsene esclusivamente revisori e società di revisione iscritti presso un apposito Registro. In relazione al registro dei revisori, che afferisce al Ministero delle Finanze, la sua tenuta sarà delegabile ad un Ente.
Per tale individuazione sarà necessario aspettare l'emanazione dei regolamenti attuativi.
Numerosi sono gli interventi di abrogazione e coordinamento delle leggi, a partire dal Codice civile, tali da richiedere una approfondita analisi.
Vagliando gli effetti principali si nota il
nuovo art. 2409-bis C.C. -
Revisione legale dei conti - che prevede, secondo quanto dispone il decreto, che «il collegio sindacale possa svolgere attività di revisione legale dei conti, in alternativa a società di revisione o revisori esterni, qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato. In questo caso il collegio sindacale deve essere costituito da revisori iscritti nel registro.»
Con il nuovo art. 2409-quinquiesdecies viene poi affidato al consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico il compito di effettuare la revisione legale dei conti, purché questo sia composto da revisori legali iscritti al registro (nuovo), mentre con il nuovo art. 2409-noviesdecies viene affidato al comitato per il controllo sulla gestione lo stesso incarico nel sistema monistico.
Con le disposizioni introdotte dal
nuovo art. 2477 del Codice civile, viene esteso l'obbligo della nomina del collegio sindacale ai casi in cui la società presenti un determinato valore (da fissarsi dal Ministero dell'economia e delle finanze) nel rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi o superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi indicati dall'art. 2435-bis - Bilancio abbreviato.
Viene inoltre introdotto l'obbligo da parte del tribunale di nominare il collegio sindacale in caso di inerzia dell'assemblea.
Per le cooperative si introduce l'obbligo di nomina del collegio sindacale se la società ha optato per l'applicazione delle norme sulla società per azioni. Le cooperative che scelgono il modello delle Srl saranno obbligate a nominare il collegio sindacale quando ricorreranno le condizioni dell'art. 2477 del Codice civile, nonché quando emetteranno strumenti finanziari non partecipativi.
La nuova revisione legale
dei conti
Lo Speciale approfondisce in particolare:
Le novità per i revisori
Nella prima parte del provvedimento (artt. da 1 a 14) si segnalano le nuove regole di accesso alla professione, dal tirocinio alla gestione del registro. Il tutto è demandato …
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Principi di revisione
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Controllo di qualità
Grande aspetto innovativo è il controllo di qualità sull'operato dei revisori. I revisori saranno soggetti a un controllo di qualità almeno ogni sei anni…
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L'attività di revisione
La revisione delle società per azioni è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritta nel registro. Nelle società quotate...
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Indipendenza
La Consob stabilisce con regolamento le situazioni che possono compromettere l'indipendenza del revisore. Inoltre, revisori, società di revisione ed entità appartenentii...
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Responsabilità dei revisori
Per la prima volta sembra che sarà introdotto un criterio proporzionale nella responsabilità dei revisori finora esposti in modo...
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