La riforma del settore dei minimi, come oggi prevista, manifesta almeno due criticità, riguardanti, partitamente, un aspetto soggettivo ed oggettivo: per il primo, se il restringimento soggettivo della platea degli operatori interessati dal regime di esonero sia coerente con le indicazioni che provengono dalla legislazione comunitaria; e, per il secondo, se il contenuto dell'agevolazione, mettendo a parte la riduzione dell'imposizione, sia l'effettivo esonero dagli adempimenti fiscali
La manovra recata dal D.L. 98/2011 interviene anche nel regime dei cd. minimi, cioè dei contribuenti esonerati dagli adempimenti in relazione al modesto volume d'affari (¿ 30.000 all'anno).
Modificando le disposizioni introdotte dalla L. 244/2007 (art. 1, commi da 96 a 117), l'art. 27 del D.L. sulla stabilizzazione finanziaria restringe il campo di applicazione alle persone fisiche che intraprendono una nuova attività autonoma (impresa o professione), successivamente al 31.12.2007, a condizione che essa sia effettivamente "originaria", cioè, non sia la prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata, ponendo, nel caso di subentro, la condizione che anche il precedente titolare non abbia superato il limite di 30.000 euro nell'anno precedente.
La riforma del settore dei minimi, come oggi prevista, manifesta almeno due criticità, riguardanti, partitamente, un aspetto soggettivo ed oggettivo: per il primo, se il restringimento soggettivo della platea degli operatori interessati dal regime di esonero sia coerente con le indicazioni che provengono dalla legislazione comunitaria; e, per il secondo, se il contenuto dell'agevolazione, mettendo a parte la riduzione dell'imposizione, sia l'effettivo esonero dagli adempimenti fiscali.
Sul primo aspetto va ricordato che il Governo italiano ha chiesto ed ottenuto dal Consiglio europeo il rinnovo dell'autorizzazione concessa a suo tempo (Decisione 2008/737/CE) per l'introduzione del regime di esonero, ai sensi dell'art. 285 della dir. 2006/112/CE.
Con tale provvedimento (cfr. Decisione 2010/688/EU del 15.10.2010 in GUUE n. 294 del 12.11.2010), il Consiglio autorizza il mantenimento della deroga "a decorre dal 1° gennaio 2011 fino alla data di entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli importi dei massimali del volume d'affari annuo al disotto dei quali i soggetti passivi possono beneficiare di un'esenzione dall'IVA o fino al 31 dicembre 2013, se questa data è anteriore"(cfr. art. 2 della Decisione 2010/688/EU).
Dalla norma sopra richiamata si intende che il legislatore europeo ha intenzione di revisionare il regime delle franchigie, attualmente disciplinato dagli artt. 282 e segg. della dir. 2006/112/CE: in tal senso vanno lette le osservazioni contenute nel Libro Verde (doc. Com. (2010) 695 del 1.12.2010) e, in particolare, le domande n. 24, 25 e 26 volte proprio alla valutazione, nell'ambito della consultazione pubblica lanciata dal Libro Verde, dell'opportunità di una revisione dell'attuale regime, in modo da rendere più ampia la fascia dei soggetti ammessi alla franchigia di imposta (per un precedente specifico si v. la Proposta della Commissione europea (2004) 728).
In sintesi, quindi, il D.L. 98/2011 restringe l'ambito applicativo dei "minimi", mentre la Commissione europea sembra indirizzata ad ampliarlo.
L'altro argomento, non meno delicato, riguarda il contenuto dell'esonero dagli adempimenti e, in particolare, gli effetti che si producono nelle transazioni internazionali.
Il tema è se il soggetto esonerato sia da considerare come un "privato", oppure se mantenga la qualifica di "operatore economico", ancorché minimo: cioè, lo status di soggetto passivo che rappresenta una condizione cruciale nella qualifica delle operazioni intracomunitarie.
La questione è regolata, almeno per gli acquisti intracomunitari, dall'art. 2, par. 1, lett. i) della dir. 2006/112/CE, secondo cui gli acquisti di beni IC sono rilevanti sottola condizione che il venditore non sia un soggetto ammesso alle franchigie d'imposta, cioè, al regime di esonero.
Così non è, invece, per i servizi dove, anzi, la norma regolamentare (art. 17 del Reg. 282/2011/EU) fa riferimento alla norma generale di qualificazione del soggetto passivo, cioè, all'art. 9 e segg. della dir. 2006/112/CE.
Rimane, dunque, l'incertezza sul trattamento da riservare a tali soggetti, ovviamente nel caso in cui siano parte (attiva o passiva) di un servizio regolato dall'art. 7ter del d.P.R. 633/1972.