Al fine di rispondere al quesito giova ricordare che il D.Lgs. 03-04-2006, n. 152, come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera g), D.Lgs. 29-06-2010, n. 128, ha dettato, tra l'altro, nuove norme di principio in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).
L'art. 6, comma 16, D.Lgs. cit., in particolare, individua oggi i principi generali che l'Autorità competente ad emettere l'A.I.A. deve considerare ai fini del rilascio dell'autorizzazione. E' previsto che "L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;
d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale".