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venerdì 24 maggio 2013
Questo articolo è tratto da:
Parlamento Europeo e Consiglio UE

Biocidi, norme armonizzate: piu' tutele per salute e ambiente

Il nuovo regolamento comunitario ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del presente regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente. La tutela dei gruppi vulnerabili è oggetto di particolare attenzione.

Il regolamento disciplina:

a) la creazione, a livello di Unione, di un elenco di principi attivi utilizzabili nei biocidi;

b) l’autorizzazione dei biocidi;

c) il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione;

d) la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’Unione;

e) l’immissione sul mercato di articoli trattati.

I biocidi sono messi a disposizione sul mercato o usati solo se autorizzati conformemente al regolamento.

Le domande di autorizzazione sono fatte dal, o per conto del, potenziale titolare dell’autorizzazione.

Le domande di autorizzazione nazionale in uno Stato membro sono presentate all’autorità competente di detto Stato membro («autorità competente ricevente»).

Le domande di autorizzazione dell’Unione sono presentate all’Agenzia.

L’autorizzazione può essere concessa per un singolo biocida o per una famiglia di biocidi.

L’autorizzazione è rilasciata per un periodo massimo di dieci anni.

I biocidi sono usati nel rispetto dei termini e delle condizioni di autorizzazione stabiliti ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, e dei requisiti in materia di etichettatura e imballaggio di cui all’articolo 69.

L’uso corretto prevede l’applicazione razionale di una serie di misure fisiche, biologiche, chimiche o di altra natura, a seconda dei casi, che consentano di ridurre l’uso dei biocidi al minimo necessario e di adottare le precauzioni appropriate.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per fornire al pubblico delle informazioni appropriate sui benefici e sui rischi dei biocidi, nonché sulle possibilità di ridurre al minimo il loro impiego.

Il titolare di un’autorizzazione notifica a ogni autorità competente che ha rilasciato un’autorizzazione nazionale per una famiglia di biocidi, ciascun prodotto della famiglia di biocidi almeno trenta giorni prima di immetterlo sul mercato, salvi i casi in cui un determinato prodotto sia esplicitamente identificato nell’autorizzazione o la variazione della composizione riguardi solo pigmenti profumi e coloranti nell’ambito delle variazioni permesse.

Nella notifica sono indicate la composizione esatta, la denominazione commerciale e il suffisso del numero di autorizzazione.

Nel caso di un’autorizzazione dell’Unione, il titolare dell’autorizzazione presenta la notifica all’Agenzia e alla Commissione.

La Commissione, mediante un atto di esecuzione, precisa le procedure di autorizzazione degli stessi biocidi dalla stessa impresa o da imprese diverse, secondo condizioni identiche.

Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 82, paragrafo 3. Articolo 18 Misure per l’utilizzo sostenibile dei biocidi

Entro il 18 luglio 2015 la Commissione, sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra come il presente regolamento contribuisca all’utilizzo sostenibile dei biocidi e l’eventuale necessità di introdurre misure aggiuntive, in particolare per gli utilizzatori professionali, al fine di ridurre i rischi posti dai biocidi alla salute umana, alla salute animale e all’ambiente.

Tale relazione esamina fra l’altro:

a) la promozione delle migliori prassi come mezzo per ridurre al minimo l’uso dei biocidi;

b) gli approcci più efficaci per monitorare l’uso dei biocidi;

c) lo sviluppo e l’applicazione di principi di gestione integrata dei parassiti in relazione all’uso di biocidi;

d) i rischi posti dall’uso dei biocidi in ambienti specifici come scuole, luoghi di lavoro, asili, luoghi pubblici, case di riposo o in prossimità di acque superficiali o sotterranee e l’eventuale necessità di misure aggiuntive per ovviare a tali rischi;

e) il contributo che una migliore efficienza delle apparecchiature utilizzate per l’applicazione dei biocidi potrebbe dare all’uso sostenibile.

Sulla base di tale relazione la Commissione, se del caso, presenta una proposta da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria.

_________________

Parlamento Europeo e Consiglio UE, Regolamento 22/5/2012, GUUE L167 del 27/6/2012

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

27/06/2012
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