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giovedì 20 giugno 2013
Questo articolo è tratto da:
L'assicuratore non è tenuto al risarcimento

Cattiva manutenzione strade, per i danni risponde solo la ditta appaltatrice

di Federico Gavioli
L'impresa che ha in appalto la manutenzione della rete stradale comunale è responsabile per i danni verso terzi nei confronti del Comune. Inoltre l'assicurazione non è tenuta a coprire l'ppaltatore dei lavori di manutenzione per i danni che l'automobilista ha subito per la cattiva manutenzione della strada.

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n.5641 del 10 aprile scorso ha ribadito un concetto già espresso in precedenti orientamenti: l’impresa che ha in appalto la manutenzione della rete stradale comunale è responsabile per i danni verso terzi nei confronti del Comune.

Inoltre l’assicurazione non è tenuta a coprire l’appaltatore dei lavori di manutenzione per i danni che l’automobilista ha subito per la cattiva manutenzione della strada.

La vicenda trae origina dal ricorso in Cassazione di una società per azioni nei confronti dell’assicurazione e del Comune; con sentenza del 2004 il Tribunale ordinario aveva accolto la domanda risarcitoria di un ciclomotorista che era caduto a causa del rigonfiamento dell’asfalto provocato dalle radici di un albero in una strada urbana del Comune ; contestualmente ha accolto la proposta del Comune di “manleva nei confronti della società appaltatrice della manutenzione della strada”.

Il Tribunale ordinario ha, in sostanza, condannato la compagnia assicurativa a manlevare l’ente locale da ogni responsabilità.

I giudici di secondo grado hanno, inoltre, escluso che la garanzia prestata dalla società assicuratrice coprisse anche i danni derivati dalla omessa manutenzione , ordinando alla società assicurata di restituire quanto percepito dalla società assicuratrice in esecuzione della sentenza di primo grado.

Un precedente orientamento

Per il caso in commento si ritiene utile un cenno ad un recente orientamento giurisprudenziale che presenta alcune analogie con la sentenza in commento.

Con la sentenza n.19132 del 20 settembre 2011 la Corte di Cassazione ha stabilito che un Comune committente di un appalto pubblico non è da ritenere corresponsabile degli incidenti stradali provocati dalla cattiva manutenzione della strada, a seguito dei lavori in corso di manutenzione, da parte della ditta aggiudicatrice.

La vicenda trae origine da una sentenza del febbraio 2009 della Corte di Appello che accoglieva il ricorso di un cittadino che aveva impugnato la sentenza del Tribunale ordinario , e condannava tra gli altri, il Comune e il titolare di una impresa individuale perché, per la cattiva manutenzione della strada, un contribuente cadeva dal ciclomotore procurandosi un danno.

Il Comune avverso la sentenza della Corte di Appello ricorreva in Cassazione.

Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato.

La Corte di Cassazione , infatti, evidenziava, che poiché di regola nell’esecuzione dei lavori appaltati opera in autonomia , con propria organizzazione ed apprestando i relativi mezzi, l’appaltatore è esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, salva l’esclusiva responsabilità del committente laddove questi si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, che abbiano ridotto l’appaltatore al rango di “nudus minister”; ovvero la corresponsabilità del committente può essere evidenziata qualora si sia ingerito con direttive che abbiano solamente ridotto l’autonomia dell’appaltatore.

Per la Corte di Cassazione non sussiste responsabilità del committente (in questo caso l’ente locale) se non rimane accertato che questi, avendo in forza del contratto di appalto la possibilità di impartire prescrizioni nell’esecuzione dei lavori o di intervenire per chiedere il rispetto della normativa di sicurezza, se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa del sinistro.

Per i giudici di legittimità la Corte di Appello nella sentenza impugnata ha disatteso i principi suesposti , pervenendo a ravvisare la sussistenza della corresponsabilità dell’ente committente in ordine al sinistro de quo erroneamente argomentando della relativa mancata ingerenza nell’appalto, con esplicazione di attività di controllo e di direttive vincolanti al punto di eliminare del tutto l’autonomia dell’appaltatore.

Per la Corte di Cassazione la sentenza dei giudici di merito è da cassare e decidendo nel merito esclude dalla responsabilità gli enti interessati tra cui anche il Comune.

Le conclusioni

Con riferimento alla sentenza oggetto del presente commento la Corte di Cassazione ritiene il ricorso non fondato.

La Corte di Appello, evidenziano i giudici di Piazza Cavour, ha ben rilevato le motivazioni per le quali l’assicurazione non è tenuta al pagamento del danno; dal contratto di assicurazione si evince , infatti, che sono esclusi i danni conseguenti ad omessa esecuzione dei lavori di manutenzione, riparazione , etc.

Sono pertanto da escludersi i danni subito dal ciclomotorista, nel caso in esame, in quanto derivati da una cattiva manutenzione della strada della società appaltatrice.

E’ la società appaltatrice che deve interamente risarcire il ciclomotorista.

Con riferimento all’ente locale , inoltre, la Cassazione evidenzia che non vi era neppure il motivo per difendersi in quanto è “ininfluente qualsiasi possibile decisione sulla sua posizione”.

(Sentenza Cassazione civile 10/04/2012, n. 5641)
17/04/2012
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