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martedì 21 maggio 2013
Questo articolo è tratto da:
Sicurezza dei dispositivi e degli impianti

Contatori a gas, controlli e verifiche a norme CE

Pubblicato il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID).

Il regolamento si applica ai controlli successivi alla messa in servizio relativi ai contatori del gas e dispositivi di conversione del volume, definiti all'allegato MI-002 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, e conformi alle prescrizioni del medesimo decreto, con esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

I contatori del gas e i dispositivi di conversione, qualora utilizzati per le funzioni di misura legali, sono sottoposti ai seguenti controlli successivi:

a) verificazione periodica;

b) controlli metrologici casuali.

I contatori del gas di portata massima non superiore a 10 m³/h sono esclusi dall'obbligo della verificazione periodica di cui al comma 1, lettera a).

In sede di controlli successivi, ai contatori del gas ed ai dispositivi di conversione, non sono aggiunti ulteriori sigilli rispetto a quelli gia' previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto rilasciati dagli organismi notificati.

Anche al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire nei controlli successivi e di meglio specificare le prescrizioni al riguardo gia' contenute nel presente regolamento possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico apposite direttive per l'effettuazione dei suddetti controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione.

La marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare apposta sui contatori del gas con portata massima fino a 10 m³/h compresi, hanno una validita' temporale di 15 anni decorrenti dall'anno della loro apposizione in sede di accertamento della conformita'.

Le disposizioni si applicano anche ai contatori del gas, con portata massima fino a 10 m³/h compresi, con la conversione della temperatura che indicano il solo volume convertito.

La periodicita' della verificazione periodica dei contatori del gas diversi da quelli precedenti e dei dispositivi di conversione e' riportata nell'allegato I al provvedimento.

Gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione sono pari a quelli fissati per i controlli in servizio, in corrispondenza della stessa tipologia e classe di accuratezza, dalla relativa Norma armonizzata o Raccomandazione OIML.

Nei casi in cui le pertinenti norme armonizzate o Raccomandazioni OIML non prevedono errori specifici per le verifiche sugli strumenti in servizio, gli errori massimi tollerati in sede di verificazione periodica sono quelli riportati nell'allegato MI-002, rispettivamente ai punti 2 e 8.

Ove non vi abbia gia' provveduto il fabbricante, l'organismo che esegue per la prima volta la verificazione periodica dota i contatori del gas e i dispositivi di conversione, senza onere per il titolare degli stessi, di un libretto metrologico, anche su supporto informatico contenente le informazioni di cui all'allegato II.

Il titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione che e' stato sottoposto alla verificazione periodica esibisce, su richiesta degli incaricati dei controlli metrologici successivi, il relativo libretto metrologico o la stampa dal supporto elettronico dello stesso che riporta cronologicamente gli interventi effettuati.

Nell'allegato III sono riportati i disegni cui devono conformarsi:

a) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito positivo della verificazione periodica;

b) il contrassegno da applicare sugli strumenti attestante l'esito negativo della verificazione periodica o dei controlli casuali.

Nel caso di strumenti gia' in uso, il libretto metrologico e' fornito da chi effettua la verificazione periodica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La verificazione periodica dei contatori del gas con portata massima superiore a 10 m³/h e dei dispositivi di conversione e' effettuata da organismi che hanno presentato apposita Scia a Unioncamere.

I controlli casuali dei contatori del gas e dei dispositivi di conversione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), sono effettuati dalle Camere di commercio.

Restano ferme le competenze degli organi di polizia giudiziaria abilitati dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesi e misure.

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto 16/4/2012, n. 75, G.U. n. 132 del 8/6/2012

A cura della Redazione

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11/06/2012
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Sull'argomento: Energia e clima
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