Con il decreto vengono fissati le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del Fondo per il perseguimento da parte dei comuni dei seguenti obiettivi:
a) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per immobili di proprieta' di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 1;
b) riduzione dei costi della fornitura energetica per scopi sociali, attraverso interventi integrati volti a favorire l'efficienza energetica e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili in edifici di proprieta' pubblica, di enti locali o di soggetti con essi convenzionati, a favore di utenti finali che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2;
c) parziale copertura dei costi amministrativi interni di sistema sostenuti per l'attuazione, degli interventi di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 365, della legge, per gli interventi previsti dal decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 e dall'art. 1, comma 345-duodecies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Soggetti destinatari degli interventi sono i clienti finali titolari di contratti di fornitura di energia per usi civili, i quali si trovino in almeno una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c), per interventi da realizzare sulle abitazioni di proprieta' degli stessi:
a) disagio economico, come definito ai sensi della legge 29 gennaio 2009, n. 2;
b) disabilita' ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, certificata dalla competente ASL;
c) eta' non inferiore a 65 anni, purche' in una condizione di disagio economico, secondo quanto specificamente stabilito dai singoli comuni per tale categoria di soggetti.
Gli interventi di cui al comma 1 consistono nella realizzazione, nel potenziamento e nella manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonche' nella realizzazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi.
Sono altresi' destinatari degli interventi i soggetti pubblici titolari degli immobili sotto indicati, che provvedono alla realizzazione, al potenziamento e alla manutenzione straordinaria di impianti per la produzione e/o la fornitura di energia utilizzanti fonti rinnovabili, nonche' all'effettuazione di interventi di efficienza energetica tali da ridurre i consumi di energia ed i relativi costi:
a) edifici di edilizia popolare residenziale pubblica;
b) centri di riabilitazione per anziani e disabili;
c) case di riposo;
d) centri di accoglienza e case famiglia;
e) edifici di edilizia sociale di proprieta' degli enti locali.
A cura della Redazione
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(Decreto 26/01/2012, G.U. 28/04/2012, n. 99)