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sabato 18 maggio 2013
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Commissione UE

Gas-serra: chi controlla i controllori e chi verifica i dati trasmessi?

La Commissione Europea ha elaborato due regolamenti in materia di emissioni dei gas a effetto serra; il primo, sulla verifica delle comunicazioni delle emissioni delle tonnellate-chilometro e sull’accreditamento dei verificatori; il secondo, sul il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni.

Verifica delle comunicazioni e accreditamento dei certificatori

Il regolamento stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l’accreditamento e la supervisione dei verificatori.

Il regolamento fissa altresì, fatto salvo il regolamento (CE) n. 765/2008, le disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

Il regolamento si applica alla verifica dei dati relativi alle emissioni dei gas a effetto serra e alle tonnellate-chilometro svolte a decorrere dal 1° gennaio 2013 e trasmesse a norma dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE.

È necessario disporre di un quadro complessivo di norme per l’accreditamento dei verificatori al fine di assicurare che la verifica delle comunicazioni effettuate da un gestore o da un operatore aereo nell’ambito del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, da trasmettere conformemente al regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sia condotta da verificatori in possesso delle competenze tecniche per svolgere il compito assegnato in maniera indipendente e imparziale e in conformità alle disposizioni e ai principi stabiliti nel presente regolamento.

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ha istituito un quadro generale inteso ad agevolare la libera circolazione dei servizi e dei prestatori di servizi nell’Unione mantenendo al contempo un elevato livello qualitativo di servizio.

È opportuno che l’armonizzazione nell’Unione delle norme in materia di accreditamento e verifica concernenti il sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni contribuisca alla realizzazione di un mercato concorrenziale per i verificatori, garantendo al contempo trasparenza e informazioni ai gestori e agli operatori aerei.

Nel dare attuazione all’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE, occorre garantire una sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone le norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e le disposizioni connesse della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE, da un lato, e le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione e i requisiti essenziali per l’effettiva attuazione della direttiva 2003/87/CE, dall’altro.

È opportuno che il regolamento (CE) n. 765/2008 rimanga di applicazione per gli aspetti dell’accreditamento dei verificatori non interessati dal presente regolamento.

In particolare, occorre garantire che ove per le prassi interne di uno Stato membro una procedura alternativa all’accreditamento, ossia la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, sia eseguita da un’autorità nazionale designata da tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, lo Stato membro di cui trattasi fornisca prove documentali attestanti che detta autorità possiede un livello di credibilità simile a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares svolta dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 di detto regolamento.

Commissione UE, Regolamento 21/6/2012, n. 600, GUUE L181 del 12/7/2012

Monitoraggio delle comunicazioni

Il regolamento istituisce norme per il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di gas a effetto serra e dei dati relativi all’attività ai sensi della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra che decorre a partire dal 1° gennaio 2013 e nei successivi periodi di scambio.

Il regolamento si applica al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni dei gas a effetto serra specificate in relazione alle attività elencate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE e al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi all’attività di impianti permanenti e di trasporto aereo nonché al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo.

Esso si applica ai dati relativi alle emissioni e ai dati sull’attività riferiti al periodo successivo al 1° gennaio 2013.

La completezza, coerenza, trasparenza e accuratezza del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, in conformità alle disposizioni armonizzate istituite nel presente regolamento, sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra introdotto dalla direttiva 2003/87/CE.

Nel corso del secondo periodo di conformità previsto dal sistema per lo scambio di quote di emissioni, relativo agli anni dal 2008 al 2012, gli operatori industriali, gli operatori aerei, i responsabili delle verifiche e le autorità competenti hanno maturato esperienza in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni secondo le disposizioni della decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

È necessario che le norme relative al terzo periodo di scambio nell’ambito del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che inizierà il 1 o gennaio 2013, e ai successivi periodi di scambio facciano tesoro di tale esperienza.

È necessario che la definizione di biomassa nel presente regolamento sia coerente con le definizioni dei termini «biomassa», «bioliquidi» e «biocarburanti» di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in particolare dal momento che il trattamento preferenziale per quanto concerne gli obblighi di restituzione delle quote ai sensi del sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra istituito dalla direttiva 2003/87/CE costituisce un «regime di sostegno» ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2009/28/CE e, di conseguenza, un sostegno finanziario ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.

Per coerenza, è opportuno che al regolamento si applichino le definizioni di cui alla decisione 2009/450/CE della Commissione, dell’8 giugno 2009, recante interpretazione particolareggiata delle attività aeree elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.

Per rendere ottimale il funzionamento del sistema di monitoraggio e comunicazione, è fondamentale che gli Stati membri che designano più di un’autorità competente si adoperino affinché tali autorità competenti coordinino le proprie attività in linea con i principi sanciti dal presente regolamento.

È opportuno che il piano di monitoraggio, che definisce una documentazione precisa, completa e trasparente della metodologia di monitoraggio impiegata per un determinato impianto o per un determinato operatore aereo, costituisca il fulcro del sistema istituito dal presente regolamento.

Occorre aggiornare tale piano periodicamente, sia per tener conto delle conclusioni dei responsabili della verifica, sia su iniziativa propria del gestore o dell’operatore aereo. Il gestore o l’operatore aereo rimane il principale responsabile dell’applicazione della metodologia di monitoraggio, che è specificata in parte dalle procedure previste dal presente regolamento.

È necessario definire metodologie di monitoraggio di base per ridurre al minimo gli oneri per i gestori e gli operatori aerei e per favorire il monitoraggio e la comunicazione effettivi delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tali metodologie dovrebbero prevedere metodi di calcolo e di misurazione di base.

È opportuno differenziare ulteriormente tali metodi di calcolo in una metodologia standard e in un sistema basato sul bilancio di massa.

Occorre garantire una certa flessibilità per poter combinare, nel medesimo impianto, le metodologie di misurazione, la metodologia di calcolo standard e il bilancio di massa, a condizione che il gestore si accerti che non si verifichino omissioni o doppi conteggi.

Commissione UE, Regolamento 21/6/2012, n. 601, GUUE L181 del 12/7/2012

A cura della Redazione

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12/07/2012
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