Log in

domenica 19 maggio 2013
L'Opinione
Ecoreati

Nuovi "ecoreati" ed estensione ai reati ambientali del D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti

Alessio Scarcella
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 177 del 1° agosto 2011 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Il provvedimento, composto da cinque articoli, è entrato in vigore il 16 agosto 2011. Nelle pagine che seguono viene offerto un primo commento della nuova disciplina.

Il «ritardato» recepimento della Direttiva n. 2008/99/Ce
Con la pubblicazione del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 si conclude, almeno per il momento, la questione del recepimento della direttiva comunitaria in materia di tutela penale dell’ambiente, varata dal legislatore comunitario per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di aggressione all’ambiente considerato nel suo complesso L’intervento del legislatore italiano arriva, pero`, con il consueto ritardo rispetto ai tempi imposti per il recepimento dalla normativa europea.
L’obbligo di introdurre analoga tutela era stato originariamente previsto dalle Decisioni quadro GAI 2003/80 e 2005/667, impugnate dalla Commissione Europea davanti alla Corte di giustizia dell’Unione per violazione dell’art. 47 TUE, in quanto basate su un fondamento normativo inappropriato. La Corte (sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/039 e sentenza 23 ottobre 2007, causa C- 440/05), accedendo alla tesi della Commissione, aveva annullato entrambe le decisioni quadro con la motivazione che queste avrebbero dovuto essere adottate sulla base giuridica del Trattato Ce (primo pilastro) e non del Trattato sull’Unione europea (terzo pilastro).
Ne era dunque seguita la Direttiva n. 2008/99/Ce, che gli Stati membri dell’Unione avrebbero dovuto recepire entro il 26 dicembre 2010. L’art. 19 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96) aveva, infatti, delegato il Governo ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o piu` decreti legislativi al fine di recepire le disposizioni della Direttiva n. 2008/99/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente e della Direttiva 2009/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la Direttiva n. 2005/35/Ce relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni. I termini di recepimento delle due direttive erano fissati, rispettivamente, al 26 dicembre 2010 e al 16 novembre 2010. Poiche´ la legge n. 96/2010 era entrata in vigore in data 10 luglio 2010, il termine per l’esercizio della delega sarebbe scaduto in data 9 aprile 2011.
L’esercizio della delega e` stato tempestivo, tenuto conto della proroga di novanta giorni contemplata nell’art. 1 della legge n. 96/2010 per il caso in cui il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari (quaranta giorni dalla data di trasmissione) venisse a scadere nei trenta giorni precedenti il 9 aprile 2011 o successivamente. Il termine per il parere, infatti, richiesto l’8 aprile 2011 con relativa trasmissione dello schema di decreto, scadeva il 18 maggio 2011, sicche´ il termine per l’esercizio della delega risulta prorogato ex lege al 9 luglio 2011, con conseguente tempestivita` dell’emanazione del decreto legislativo in data 7 luglio 2011, giusta quanto disposto dall’art. 14, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a nulla rilevando la successiva data di pubblicazione.
Nessun problema di costituzionalita` si pone, dunque, rispetto all’art. 76 Cost. Cio` , tuttavia, potrebbe non bastare. Com’e` noto, infatti, in riferimento alle direttive oggetto del decreto legislativo in esame, in data 26 gennaio 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia due lettere di messa in mora attraverso le quali ha contestato all’Italia il mancato recepimento sia della Direttiva n. 2008/99/Ce sulla tutela penale dell’ambiente (p.i. 2011/0207), sia della Direttiva n. 2009/123/Ce che modifica la Direttiva n. 2005/35/Ce relativa all’inquinamento provocato dalle navi (p.i. 2011/0216).
Il recepimento, tempestivo rispetto al termine per l’esercizio della delega, potrebbe tuttavia essere insufficiente per la Commissione Europea, non po tendo escludersi che l’apertura della procedura di infrazione sfoci in un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

02/04/2012
0 Commenti

Utente
Commento
Data
Scrivi il tuo commento
PREVIOUSPrevious
Il rischio rumore negli ambienti lavorativi
Editore: Ipsoa Indicitalia
Versione carta € 30,00
Ambiente & Sviluppo
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 224,00
Codice Tecnico Ambiente
Editore: Utet Scienze Tecniche
Versione carta € 150,00 (-20%) € 120,00
Manuale Ambiente 2012
Editore: Ipsoa Indicitalia
Versione eBook € 52,50 +IVA
Il contratto di rendimento energetico
Editore: Utet Scienze Tecniche
Versione carta € 42,00 (-20%) € 33,60
Il codice dei rifiuti e delle bonifiche
Editore: Ipsoa Indicitalia
Versione carta € 69,00 (-20%) € 55,20
La gestione dei rifiuti dalla A alla Z
Editore: Ipsoa Indicitalia
Versione carta € 32,00 (-20%) € 25,60
Versione eBook € 22,40 +IVA
La gestione degli scarichi
Editore: Ipsoa Indicitalia
Versione carta € 32,00 (-20%) € 25,60
Versione eBook € 22,40 +IVA
La nuova disciplina dei rifiuti
Editore: Ipsoa Indicitalia
Versione carta € 36,00 (-20%) € 28,80
Codice dell'energia
Editore: Ipsoa
Versione carta € 70,00 (-30%) € 49,00
NEXTNext
Big Suite

Codice Tecnico Ambiente
Versione carta € 150,00 (-20%) € 120,00
Manuale Ambiente 2012
Versione eBook € 52,50 +IVA
Il contratto di rendimento energetico
Versione carta € 42,00 (-20%) € 33,60
Il codice dei rifiuti e delle bonifiche
Versione carta € 69,00 (-20%) € 55,20