Il regolamento si applica alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 5 000 tonnellate:
a) che battono la bandiera di uno Stato membro;
b) che, indipendentemente dalla loro bandiera, accedono a un porto o ad un terminale in mare aperto sotto la giurisdizione di uno Stato membro, salpano da essi o gettano l’ancora in una zona sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
Secondo le condizioni fissate dal regolamento il provvedimento si applica anche alle petroliere di portata lorda pari o superiore a 600 tonnellate.
Il regolamento non si applica a navi da guerra o ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. Gli Stati membri si impegnano, per quanto ragionevole e praticabile, a rispettare il presente regolamento
Il regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo ha subito diverse e sostanziali modificazioni.
Poiché sono necessarie nuove modificazioni, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di detto regolamento. Nell’ambito della politica comune dei trasporti dovrebbero essere adottate misure al fine di migliorare la sicurezza e di prevenire l’inquinamento nei trasporti marittimi.
L’Unione è seriamente preoccupata per i sinistri marittimi causati da petroliere e per l’inquinamento delle coste dell’Unione che ne consegue, nonché per i danni provocati alla fauna, alla flora e ad altre risorse marine.
Nella comunicazione per una politica comune sulla sicurezza dei mari la Commissione ha posto l’accento sulla richiesta del Consiglio straordinario «Ambiente e Trasporti » del 25 gennaio 1993 di sostenere le iniziative dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI) in materia di riduzione del divario tra la sicurezza delle navi di nuova costruzione e delle navi esistenti grazie a migliorie e/o alla progressiva eliminazione delle navi esistenti.
Nella risoluzione dell’8 giugno 1993 per una politica comune della sicurezza dei mari il Consiglio ha pienamente condiviso gli obiettivi formulati nella comunicazione della Commissione.
Nella risoluzione dell’11 marzo 1994 su una politica comune sulla sicurezza dei mari il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione ed ha sollecitato in particolare azioni volte a migliorare le norme di sicurezza delle navi cisterna.
Nella risoluzione del 20 gennaio 2000 sulla marea nera causata dal naufragio dell’Erika il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente le iniziative della Commissione volte ad anticipare la data di introduzione dell’obbligo del doppio scafo per le petroliere.
Nella risoluzione del 21 novembre 2002 sul naufragio della petroliera «Prestige» al largo delle coste della Galizia il Parlamento europeo ha auspicato l’emanazione di misure più severe che possano entrare in vigore quanto prima, affermando che la nuova catastrofe ha evidenziato nuovamente la necessità di un’azione efficace a livello internazionale e unionale per migliorare in modo significativo la sicurezza marittima.
L’OMI ha stabilito, nell’ambito della convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi del 1973 e del relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), norme definite a livello internazionale per la prevenzione dell’inquinamento che riguardano la progettazione e l’esercizio delle petroliere. Gli Stati membri sono parti della convenzione MARPOL 73/78.
A norma dell’articolo 3.3 della convenzione MARPOL 73/78, la convenzione non si applica alle navi da guerra o ausiliarie o ad altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.
Il raffronto tra i dati statistici relativi all’età e ai sinistri delle navi cisterna rivela un aumento del tasso di sinistri per le navi più vetuste. È riconosciuto a livello internazionale che l’applicazione delle modifiche apportate nel 1992 alla convenzione MARPOL 73/78, che prevedono l’obbligo di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo esistenti quando raggiungono una certa età, garantirà un maggior livello di protezione contro l’inquinamento accidentale da idrocarburi in caso di collisione o incaglio.
È nell’interesse dell’Unione adottare misure per garantire che le petroliere che accedono ai porti o ai terminali in mare aperto o gettano l’ancora in una zona sotto la giurisdizione degli Stati membri e le petroliere che battono la bandiera degli Stati membri siano conformi alla regola 20 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78, rivista nel 2004 mediante la risoluzione MEPC 117(52), adottata dal comitato per la protezione dell’ambiente marino dell’OMI («MEPC»), al fine di ridurre i rischi di inquinamento accidentale da idrocarburi nelle acque europee.
La risoluzione MEPC 114(50), adottata il 4 dicembre 2003, ha introdotto una nuova regola 21 nell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 sulla prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi di petroliere quando trasportano prodotti petroliferi pesanti (HGO), che vieta il trasporto di HGO in petroliere a scafo singolo. I paragrafi 5, 6 e 7 della regola 21 prevedono la possibilità di deroghe all’applicazione di talune disposizioni di tale regola. La dichiarazione della presidenza italiana del Consiglio europeo per conto dell’Unione europea, che figura nella relazione ufficiale adottata dal MEPC nella sua 50 a sessione (MEPC 50/3), esprime un impegno politico a non invocare tali deroghe.
Il 6 marzo 1992 l’OMI ha adottato modifiche della convenzione MARPOL 73/78 che sono entrate in vigore il 6 luglio 1993. Tali misure prevedono, per le petroliere consegnate a partire dal 6 luglio 1996, l’obbligo di doppio scafo o di tecnologia equivalente al fine di prevenire un inquinamento da idrocarburi in caso di collisione o incaglio.
Tali modifiche prevedono inoltre, per le petroliere monoscafo consegnate prima di tale data, un programma di eliminazione avente effetto a decorrere dal 6 luglio 1995, in base al quale le petroliere consegnate prima del 1 o giugno 1982 dovranno conformarsi alle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente entro venticinque o, in certi casi, trenta anni dopo la data di consegna.
Le petroliere monoscafo esistenti non potrebbero più operare a partire dal 2005 e, in taluni casi, dal 2012, a meno che soddisfino le norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente previste dalla regola 19 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78.
Per quanto riguarda le petroliere monoscafo esistenti consegnate dopo il 1 o giugno 1982 o quelle consegnate anteriormente al 1 o giugno 1982, ma che sono state modificate in modo da soddisfare le norme MARPOL 73/78 in materia di cisterne di zavorra segregata e delle relative sistemazioni protettive, il termine ultimo sarà raggiunto entro il 2026.
Il 27 aprile 2001 durante la 46 a sessione del MEPC sono state adottate rilevanti modifiche alla regola 20 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 mediante la risoluzione MEPC 95(46) e il 4 dicembre 2003 mediante la risoluzione MEPC 111(50), che ha introdotto un nuovo calendario accelerato di progressiva eliminazione delle petroliere monoscafo.
I termini rispettivi entro i quali le petroliere devono conformarsi alla regola 19 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 dipendono dalle dimensioni e dall’età della nave. In detto calendario le petroliere sono pertanto divise in tre categorie a seconda della loro stazza, costruzione ed età. Tutte queste categorie, compresa quella inferiore, ossia la categoria 3, sono importanti per gli scambi all’interno dell’Unione.
Il termine ultimo entro il quale le petroliere monoscafo devono essere eliminate è la data anniversario del giorno di consegna della nave, secondo un calendario a partire dal 2003 fino al 2005 per le petroliere di categoria 1 e fino al 2010 per le petroliere delle categorie 2 e 3.
La regola 20 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 introduce un requisito secondo cui tutte le petroliere a scafo unico possono continuare ad operare soltanto a condizione che siano conformi ad un regime di valutazione delle condizioni delle navi (CAS), adottato il 27 aprile 2001 mediante la risoluzione MEPC 94(46) dall’OMI, come modificata mediante la risoluzione MEPC 99(48) dell’11 ottobre 2002, e mediante la risoluzione MEPC 112(50) del 4 dicembre 2003. Il CAS obbliga l’amministrazione dello Stato di bandiera a rilasciare una dichiarazione di conformità, nonché a partecipare alle procedure di ispezione nell’ambito del regime di valutazione delle condizioni. Il CAS mira a rilevare le debolezze strutturali nelle petroliere di una certa età e dovrebbe quindi applicarsi a tutte le petroliere di età pari o superiore a quindici anni.
La regola 20.5 dell’allegato I della convenzione MARPOL 73/78 prevede una deroga per le petroliere delle categorie 2 e 3 secondo cui, in determinate circostanze, esse possono operare oltre la data limite per la loro eliminazione. La regola 20.8.2 dello stesso allegato riconosce il diritto, per le parti della convenzione MARPOL 73/78, di negare l’accesso a porti o terminali in mare aperto sotto la loro giurisdizione a petroliere cui è stato consentito di operare in virtù di tale deroga.
Gli Stati membri hanno dichiarato la loro intenzione di avvalersi di tale diritto. Qualsiasi decisione di ricorrere a tale diritto dovrebbe essere comunicata all’OMI.
È importante garantire che le disposizioni del presente regolamento non compromettano la sicurezza degli equipaggi o delle petroliere in cerca di un’area sicura o di un luogo di rifugio.
Al fine di consentire ai cantieri navali degli Stati membri di procedere alla riparazione di petroliere monoscafo, gli Stati membri possono prevedere deroghe per autorizzare l’ingresso nei loro porti di tali navi, a condizione che non trasportino nessun carico.
È alquanto improbabile che l’OMI modifichi il contenuto delle pertinenti regole della convenzione MARPOL 73/78 e delle risoluzioni MEPC 111(50) e 94(46) adottate dal MEPC di cui al presente regolamento. In tali testi potrebbero, tuttavia, essere introdotte modifiche non sostanziali, quali una rinumerazione.
Al fine di mantenere il regolamento aggiornato in relazione alle più recenti evoluzioni del pertinente diritto internazionale, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea solo riguardo alle modifiche che non amplino l’ambito d’applicazione del presente regolamento.
È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio,
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Parlamento Europeo e Consiglio UE, Regolamento 13/6/2012, n. 530, G.U.U.E. L172 del 30/6/2012
A cura della Redazione
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