Territorialità IVA: nuovi confini per le prestazioni di servizi
Con il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, sono state recepite nel nostro ordinamento le norme contenute nella direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi in ambito IVA.
Entrata in vigore il 1° gennaio 2010, tale direttiva ha modificato i criteri per stabilire il luogo in cui si considera ex lege effettuata la prestazione imponibile ai fini dell’IVA, ovvero la sua territorialità.
Fin dalla sua istituzione, l’IVA è stata definita dalla giurisprudenza comunitaria come una “imposta generale sui consumi”, ovvero come un’imposta reale, che colpisce le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere da determinate categorie di soggetti.
L’obiettivo del legislatore comunitario di attuare un’imposizione generale sui consumi è stato perseguito mediante la previsione della tassazione delle operazioni imponibili nello Stato in cui presumibilmente si attua il consumo delle merci stesse, cosicché il tributo dovrebbe incidere esclusivamente sul consumatore finale, il quale non può traslare su altri l’onere fiscale.
Il luogo in cui l’operazione si considera effettuata, che coincide con il luogo di applicazione dell’imposta, viene individuato dal legislatore comunitario attraverso una serie di criteri territoriali, differenziati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
Mentre il criterio relativo alle cessioni di beni è rimasto invariato, i criteri concernenti le prestazioni di servizi sono stati modificati in numerose occasioni dal legislatore comunitario.
Nella disciplina originaria dell’imposta, per le prestazioni di servizi il luogo di tassazione era individuato con esclusivo riferimento al “luogo di utilizzazione”, in sintonia con la qualificazione dell’IVA come imposta sui consumi.
Tale criterio era previsto dall’art. 6, terzo comma, della II direttiva IVA, ma esclusivamente per alcune prestazioni di servizi, mentre al di fuori di tali operazioni l’individuazione del presupposto territoriale era rimessa alla discrezionalità degli Stati.
A causa della mancata armonizzazione dei criteri di collegamento territoriale, la predetta norma non permetteva, in molti casi, di stabilire quale fosse il luogo di utilizzo del servizio, con il conseguente verificarsi di frequenti fenomeni di doppia imposizione e di non tassazione involontaria

Lo Speciale approfondisce in particolare:
I principi generali sulla territorialità
In base all’art. 7, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2009,
le prestazioni di servizi generiche, non riconducibili a nessuna delle deroghe previste, si consideravano
effettuate in Italia se rese da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato
…
continua >>
Soggetti passivi IVA
Secondo la direttiva, ai soli fini dell’applicazione delle nuove regole in materia di territorialità,
si considerano soggetti passivi:
… continua >>

Le novità per il reverse charge
Regola generale
Prima delle attuali modifiche l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 prevedeva, con riferimento alle operazioni
(cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nello Stato da soggetti non residenti nei confronti
di soggetti passivi residenti, l’inversione contabile cd. facoltativa… continua >>

Le deroghe ai criteri generali della territorialità
Deroghe "assolute"
Previste dall’art. 7-quater, riguardano le prestazioni di servizi specifiche, per questo non riconducibili
nell’ambito della cd. regola generale. I criteri da seguire affinché le predette prestazioni siano rilevanti
territorialmente in Italia..
… continua >>

Le prestazioni di servizi fuori campo Iva
Le prestazioni di servizi fuori campo Iva
Si considerano fuori campo IVA per carenza del presupposto della territorialità le seguenti prestazioni
rese a soggetti privati (non soggetti passivi ai fini IVA) extracomunitari
(le due condizioni devono verificarsi congiuntamente):
…
continua >>
