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capital adeguacy : è il primo grande pilastro dell’accordo di Basilea 2, e definisce le regole per individuare i requisiti minimi di capitale per le banche
Centrale Rischi : sistema informativo della Banca d’Italia che provvede a sistematizzare in un quadro organico di lettura l’insieme delle posizioni creditizie che un soggetto assume nei confronti dell’intero gruppo di intermediari finanziari affidanti
classi di rating : ogni banca aderente all’accordo di Basilea 2 dovrà introdurre un sistema di classificazione della propria clientela in base alla rischiosità della stessa, in accordo con le direttive del Comitato di Basilea; tuttavia non è stato previsto un sistema standard di classificazione, ma ogni banca potrà adottare una propria scala, costituita da varie classi di rischio (o di rating): tale scala potrà essere alfabetica (con le classi di rating, quindi, rappresentate da combinazioni di lettere) o numerica (con le classi di rating, quindi, rappresentate da combinazioni di numeri);
coefficiente di solvibilità : il requisito minimo di patrimonializzazione richiesto dall'autorità di vigilanza; le banche devono costantemente mantenere un ammontare minimo di patrimonio di vigilanza pari all'8 % del complesso delle attività ponderate in relazione ai rischi di perdita per inadempimento dei debitori (rischio creditizio); per le banche appartenenti a gruppi bancari l'ammontare minimo di patrimonio è pari al 7%, purché venga rispettato a livello consolidato il vincolo dell’8%
collateral: tipologia di garanzia diffusa nella prassi anglosassone che equivale sostanzialmente ad una garanzia reale
committed: facilitazione creditizia che la banca si impegna a tenere a disposizione dell'affidato sino ad una scadenza contrattualmente prevista e salvo il verificarsi di condizioni risolutive del contratto
covenant: clausola, concordata esplicitamente in fase di definizione contrattuale di un finanziamento, che riconosce al soggetto finanziatore il diritto di rinegoziare o revocare il credito al verificarsi degli eventi previsti nella clausola stessa; tali clausole permettono di collegare le performance economico-finanziarie del cliente ad eventi risolutivi/modificativi delle condizioni contrattuali (scadenza, tassi, ecc.)
Comitato di Basilea : comitato istituito dai governatori delle Banche centrali dei dieci Paesi più industrializzati (G10) alla fine del 1974, che opera presso la Bank for International Settlements a Basilea;corporate: sono le imprese di maggiori dimensioni con fatturato consolidato superiore ai 50 mln € ed esposizione creditizia maggiore di 1 mln €
credit crunch (rarefazione del credito) : situazione che viene a crearsi alla fine di una fase di espansione economica e che è caratterizzata da alti tassi di interesse e dall’imposizione di limiti all’espansione del credito bancario; in tale situazione, la domanda di credito eccede l’offerta e la banca centrale emana disposizioni restrittive che tendono a limitare l’offerta di denaro
credito problematico : credito vantato verso clientela che presenta, per loro intrinseche caratteristiche o per eventi rilevabili dall'esterno, sintomi più o meno gravi di difficoltà con il conseguente deterioramento della qualità dei rischi assunti dalla banca
credit risk mitigation (tecniche di attenuazione del rischio di credito) : strumenti e tecniche che determinano una riduzione del rischio di credito, riconosciuta in sede di calcolo dei requisiti patrimoniali (ad esempio, le garanzie rilasciate dalla controparte affidata)
credit spread : componente del costo di un finanziamento che copre il rischio di credito
credit watch : processo di controllo ed aggiornamento delle informazioni che può portare le agenzie ad una variazione del rating
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