Il provvedimento prevede il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno: ne consegue che l'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2011 ammonta all'82%, anziché al 99%.
L'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 21 novembre 2011 interviene anche sull'acconto IRPEF 2012, stabilendo che «il versamento di 3 punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435».
Il comma 5 specifica che il differimento «produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».
Ai contribuenti che alla data di pubblicazione del decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di 17 punti percentuali compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione.
Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento; i sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2011.
Il Ministero dell'Economia e delle finanze ha peraltro chiarito che - qualora i sostituti d'imposta non siano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre - gli stessi dovranno comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo.
Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta.
Nota bene
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il D.P.C.M. si applica anche al versamento della seconda o unica rata dell'acconto della cedolare secca sugli affitti e dell'imposta sostitutiva dovuta da coloro che applicano il regime dei "minimi".