E' questo il tenore della risposta data dall'Agenzia delle Entrate ad una consulenza giuridica, con la risoluzione n. 3/E del 9 gennaio scorso.
L'art. 9 prevede - per gli imprenditori agricoli - la determinazione del valore della produzione ai fini IRAP sulla base della differenza tra l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini IVA e l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazione ai fini IVA, oppure, tramite opzione, secondo le regole ordinarie previste dall'art. 5 per le società di capitali ed enti equiparati.
Invece, l'art. 5-bis contiene la disciplina di determinazione del valore della produzione per le società di persone e per le imprese individuali titolari di reddito d'impresa.
L'Agenzia fa notare che, nella circolare n. 60/E del 28 ottobre 2008, è stato chiarito che la modalità di determinazione della base imponibile IRAP contenuta nell'art. 5-bis costituisce il regime "naturale" dei soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa (società di persone e imprese individuali), a prescindere dal regime di contabilità dagli stessi adottata (semplificata o ordinaria).
Però, poiché il legislatore, con l'introduzione dell'art. 5-bis, ha inteso semplificare le regole di determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti IRPEF titolari di reddito d'impresa, l'Agenzia ritiene che sulla base di una interpretazione logico-sistematica, il rinvio operato nell'art. 9 all'art. 5 deve essere esteso anche all'art. 5-bis.
Resta fermo che, qualora il soggetto titolare di reddito agrario opti per l'applicazione dell'art. 5, lo stesso è obbligato ad osservare tutti gli adempimenti contabili previsti per le imprese minori dall'art. 18, D.P.R. n. 600/1973.