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Contratti di locazione nella provincia dell'Aquila: la cedolare secca trova le regole
L'imposta sostitutiva, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2010, è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'IRPEF; di tale agevolazione non si tiene conto nel calcolo dell'acconto dovuto per il 2011.

L’Agenzia delle Entrate ha fissato le modalità di dichiarazione e versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, derivante dalla locazione degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila.
Per agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, la legge Finanziaria 2010 ha previsto (in via sperimentale per il 2010) che il canone di locazione sia assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20%; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sui redditi. L’Agenzia delle Entrate ha quindi emanato il provvedimento che disciplina dichiarazione e versamento dell’imposta sostitutiva: in particolare, questa deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2010, unitamente alla relativa base imponibile e agli estremi di registrazione del contratto di locazione.
Il versamento, con modello F24, deve essere effettuato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al 2010.
L’acconto IRPEF per il 2011, infine, deve essere calcolato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata computando anche l’imponibile assoggettato ad imposta sostitutiva.


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