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Da società di persone a società di capitali: dubbi sull'IRAP
Nell'ipotesi in cui una società di persone si trasformi in una società di capitali, o viceversa, il periodo d'imposta si spezza e occorre dichiarare separatamente i redditi e l'IRAP relativi ai due periodi. Sul fronte dei versamenti, le imposte sui redditi non pongono particolari problemi; notevole incertezza si ha invece per il versamento dell'IRAP. Sul punto interviene la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con il parere n. 20 del 2011.

Quando una società di persone si trasforma in una società di capitali, o viceversa, il periodo d'imposta si spezza e occorre separatamente dichiarare i redditi relativi ai due periodi, posto che la prima società sconta l'IRPEF (o, meglio, la scontano i soci) e la seconda è soggetta all'IRES. Anche ai fini IRAP il periodo d'imposta si spezza e occorre, dunque, separatamente dichiarare i due periodi. 
La trasformazione societaria è, invece, ininfluente ai fini IVA.
In caso di trasformazione da S.n.c. a S.r.l., i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP seguono le regole ordinarie, pertanto:

  • la S.n.c. dovrà presentare i modelli UNICO SP e IRAP entro la fine del nono mese successivo alla data di effetto della trasformazione;

  • la S.r.l. dovrà presentare il modello UNICO ed IRAP entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio;

  •  i soci, persone fisiche, presentano le proprie dichiarazioni UNICO PF nei termini ordinari tassando per trasparenza il reddito attribuito loro dalla S.n.c. per lo spezzone di periodo d'imposta in cui questa è stata in vita.

La data di effetto della trasformazione
Sull'individuazione della data di effetto della trasformazione manca uniformità di vedute tra prassi amministrativa e dottrina.
L'effetto della trasformazione si ha con l'iscrizione della delibera di trasformazione nel registro delle imprese: dal giorno in cui la delibera è iscritta non esiste più la S.n.c. ed è in vita la S.r.l..
Non è possibile retrodatare gli effetti dell'atto; sebbene non sembrino sussistere controindicazioni nel posticipare gli effetti della delibera, tuttavia la Fondazione Studi - sia pure sottolineando il proprio dissenso - suggerisce di attenersi in via prudenziale all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, secondo cui l'effetto deve necessariamente coincidere con l'iscrizione della delibera nel registro delle imprese.


Versamenti
Se, sul fronte delle imposte sui redditi, il versamento non comporta particolari problemi, notevole incertezza si ha per il versamento dell'IRAP. 
Secondo il parere della Fondazione Studi, per la S.n.c.:

  • se la trasformazione avviene nel periodo 1° gennaio-31 marzo il saldo IRAP va versato entro il 16 giugno dello stesso anno; non va versato alcun acconto poiché la data di scadenza dell'acconto (16 giugno) coincide con quella del saldo (16 giugno);

  • se la trasformazione avviene dopo il 31 marzo, posto che il versamento a saldo dell'IRAP deve avvenire entro il 16 giugno dell'anno successivo, in linea di principio gli acconti per il periodo 1° gennaio-data effetto trasformazione, dovrebbero essere versati. La Fondazione ritiene in merito che tale principio debba comunque essere coniugato con quello della esistenza in vita del soggetto. Dunque, se alla data di scadenza del versamento del primo acconto (16 giugno) la S.n.c. è ancora in vita (esempio trasformazione avvenuta il 22 luglio) sarà dovuto il primo acconto ma non quello del 30 novembre posto che a tale ultima data la S.n.c. non è più in vita. Se alla data di scadenza del secondo acconto, fissato al 30 novembre, la S.n.c. è ancora in vita (trasformazione avvenuta ad esempio, il 1° dicembre) sarà dovuto anche il secondo acconto.

Per la S.r.l.:

  • se la trasformazione ha avuto effetto nel periodo 1° gennaio-31 marzo, sembra dovuto sia il primo acconto di giugno sia il secondo acconto di novembre. L'importo dovrebbe essere determinato prendendo a base l'IRAP dovuta (dalla S.n.c.) per il periodo ante trasformazione;

  • se, invece, la trasformazione ha avuto effetto a decorrere dal 1° aprile, la soluzione diviene ancor meno pacifica. Gli acconti non dovrebbero essere dovuti poiché il loro termine (16 giugno e 30 novembre) è anteriore al termine di versamento del saldo IRAP della S.n.c., la cui scadenza è fissata al 16 giugno dell'anno successivo. Tuttavia, logica e coerenza potrebbero richiedere che ove la S.r.l. sia già in vita alla data del termine per il versamento degli acconti (16 giugno/30 novembre), gli stessi siano dovuti e da calcolarsi in base all'IRAP dovuta (dalla S.n.c.) per il periodo ante trasformazione. Sembra, invece pacifico che nell'ipotesi in cui la trasformazione avvenga nel periodo 1° dicembre -31 dicembre la S.r.l. non debba per il suo primo periodo d'imposta alcun acconto IRAP e sia tenuta a versare solo il saldo, entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (16 di giugno dell'anno successivo).

È tuttavia auspicabile, conclude la Fondazione Studi, un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate.


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