L'Agenzia delle Entrate ricorda che - ai sensi dell'art. 1, comma 353, legge 23 dicembre 2005, n. 266, "sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, legge n. 388/2000, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al D.P.R. n. 361/2000, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della Salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali".
Pertanto, possono beneficiare della deduzione fiscale, senza alcun limite, le società e gli altri soggetti passivi dell'IRES che destinano erogazioni liberali ai soggetti espressamente previsti dalla citata norma. La medesima norma, inoltre, subordina la deducibilità delle erogazioni in argomento al requisito di carattere oggettivo in base al quale le erogazioni devono essere specificamente effettuate "per il finanziamento della ricerca".
Secondo quanto si legge nella risoluzione, incentivare la ricerca scientifica attraverso la leva fiscale è la ratio che emerge dall'analisi dell'art. 1 del D.L. n. 70/2011, con cui è disposto, infatti, "un credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca". Lo stesso articolo, inoltre, con il comma 3 precisa che, con questa definizione, si intendono anche gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).
Le finalità della suddetta norma sono di fatto coincidenti con quelle dell'art. 1, comma 353, legge n. 266/2005 e dell'art. 10, comma 1, lettera l-quater), TUIR.
Pertanto, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sia pubblici che privati, possano essere ricompresi tra "gli enti pubblici di ricerca" destinatari delle erogazioni liberali.