Con la circolare n. 26 dello scorso 20 luglio, Assonime illustra le principali novità fiscali in tema di IRPEF alla luce dei più recenti documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, i principali chiarimenti riguardano le agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, per gli interventi di risparmio energetico e per diverse categorie di oneri, quali spese mediche, acquisto dell’abitazione principale, canoni di locazione corrisposti da studenti fuori sede, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblici, erogazioni liberali e spese di istruzione.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo
Alcune spese destinate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono detraibili dall’Irpef. La detrazione, da ripartire in dieci rate di pari importo, è stata riconosciuta nella misura del 41% per le sole spese sostenute nel 2006 relativamente a fatture emesse tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2006; mentre per tutte le altre spese sostenute tra il 2000 e il 31 dicembre 2012 spetta nella misura del 36%.
In particolare, la detrazione spetta per:
- le spese relative agli interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
- le spese relative agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- le spese di restauro e risanamento conservativo, e
- le altre spese di ristrutturazione.
La spesa su cui calcolare la detrazione non può comunque superare 77.468,53 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2002 e 48.000,00 per le spese sostenute negli anni successivi.
Per poter fruire della detrazione è necessario l'adempimento di alcuni obblighi, tra cui la comunicazione, “per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di euro 51.645,69”, la “dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi”, pena la revoca dell’agevolazione.
Interventi di risparmio energetico
Per le spese relative alla riqualificazione di edifici esistenti (per un importo massimo di 181.818,18 euro), alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (per un importo massimo di 54.545,45 euro), agli interventi sull’involucro degli edifici esistenti ed all’installazione di pannelli solari (per un importo massimo di 109.090,90 euro), compete una detrazione dall’imposta lorda pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente.
Inoltre, nell'ipotesi di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione è possibile accedere all'incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di nuova costruzione. Ne deriva che “in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera "nuova costruzione"; in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente”. In quest'ultima ipotesi, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, mentre sono “agevolabili gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti”.
Nl caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione del 55%, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente.
Spese mediche
L'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR ammette integralmente in deduzione dal reddito complessivo dei contribuenti soggetti ad Irpef le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave o permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della L. n. 104/1992. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha precisato che qualora le spese per il ricovero vengano sostenute da un familiare, nell’ipotesi in cui l’istituto di cura certifichi le spese deducibili indicando come unico intestatario della fattura il paziente ricoverato, per poter beneficiare della deduzione prevista per le spese mediche e di assistenza specifica, il soggetto che sostiene l’onere economico dovrà integrare la fattura, annotando sulla stessa l’importo da lui versato.
L'art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, invece, elenca le tipologie di spese sanitarie per le quali spetta la detrazione dall'imposta lorda, per un importo pari al 19% della parte dell'onere sostenuto che eccede 129,11 euro. Tali spese sono costituite dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'art. 10, comma 1, lett. b), nonché dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
L’Agenzia entrate ha precisato che rientrano tra i servizi agevolati “le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall’art. 3 del d.m. 29 marzo 2001 e, in via generale, da personale abilitato dalla autorità competenti in materia sanitaria” a condizione che la prestazione sia prescritta da un medico, estendendo così a tutto il personale sanitario la condizione della prescrizione medica per la fruizione della detrazione del 19% che precedentemente l’Agenzia aveva riferito alle sole “prestazioni fornite da operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel D.M. 29 marzo 2001”.
Inoltre, ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, “si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo”.
Spese per l'acquisto dell’abitazione principale
Sempre il citato art. 15, comma 1, del TUIR, alla lett. b) riconosce la detraibilità, nel limite del 19% e per un importo non superiore a 4.000 euro, degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori, corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto. L’acquisto dell’unità immobiliare deve essere effettuato entro l’anno precedente o successivo alla data di stipulazione del contratto di mutuo.
La franchigia dei 4.000,00 euro prevista dall’art. 15 del TUIR rileva anche nell’ipotesi in cui un coniuge abbia comprato casa e stipulato il relativo contratto di mutuo al 50% insieme all’altro coniuge e successivamente abbia donato allo stesso la propria quota acquistando, nello stesso anno, una nuova abitazione attraverso un altro mutuo.
Inoltre, il coniuge donante “potrà continuare a fruire, per il periodo di tempo in cui era oltre che mutuatario anche comproprietario dell’immobile donato, della detrazione per gli interessi passivi, per la parte rimasta a suo carico (50 per cento), nonché, ricorrendone ogni altro presupposto di legge, della detrazione delle spese ammesse per il secondo mutuo per un importo complessivo annuo non superiore al limite massimo di 4.000 euro”. Quindi, Il coniuge donante può continuare a detrarre gli interessi a suo carico sulla "prima" casa (di cui risultava comproprietario al 50 per cento) fino al momento in cui è rimasto comproprietario della stessa: il beneficiario della detrazione, infatti, deve coincidere con il proprietario dell'unità immobiliare.
La possibilità di continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi pagati per l’acquisto dell’immobile adibito ad abitazione principale nell’ipotesi in cui il soggetto trasferisca la propria abitazione principale in un nuovo comune per motivi di lavoro – prevista dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR – deve intendersi ammessa “anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro”.
Tuttavia, “se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la citata deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi”.
L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR prevede anche che nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, la detrazione sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto, a condizione che la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.
(Assonime, circolare 20/07/2010 n. 265)