Le modalità operative sono state chiarite con la risoluzione n. 85/E del 12 agosto scorso.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si è soffermata sui seguenti aspetti:
A) presentazione del modello UNICO PF correttivo o integrativo: il contribuente che deve rettificare alcuni dati contenuti nel modello 730/2011 (spese mediche, 36 o 55 per cento, etc.), diversi dal rimborso per la detassazione del lavoro notturno 2008/2009, può utilizzare il modello UNICO 2011 Persone Fisiche correttivo nei termini o integrativo. In tal caso, il modello deve essere compilato in tutte le sue parti, ad eccezione del quadro QR, riportando le somme rimborsate dal sostituto d'imposta al netto della parte relativa alla detassazione 2008/2009;
B) rettifica della richiesta di rimborso: si possono verificare due ipotesi:
1) il contribuente deve rettificare i dati del rimborso per la detassazione del lavoro notturno 2008/2009 (ipotesi che si verifica nel caso in cui abbia percepito un rimborso non dovuto): è tenuto a restituirlo mediante un versamento con il modello F24;
2) il contribuente ha diritto a più di quanto ha già avuto a rimborso tramite il modello 730: può presentare una richiesta di rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.