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Il limite di spesa di 48.000 euro riguarda abitazione e pertinenza
Il limite di 48.000 euro, previsto in caso di spese su cui viene richiesta la detrazione del 36%, è unico e si riferisce all'unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate.

E' questo il tenore della risposta data all'interrogazione parlamentare n. 5-05678 del 9 novembre scorso con la quale sono stati chiesti chiarimenti sull'applicazione della norma in caso di realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali di immobili abitativi.
In particolare, è stato sollevato un caso concreto relativo ai proprietari di un condominio formato da otto abitazioni che hanno ristrutturato l'immobile realizzando un garage interrato con 16 posti macchina, da considerarsi box pertinenziali.
La normativa in questione pone un limite di spesa di 48.000 euro ma, secondo gli interroganti, non appare chiaro se riferito a ciascuna unità singolarmente considerata o a ciascun posto macchina realizzato.
Più dettagliatamente, è stato chiesto se i proprietari delle singole unità abitative - oltre che alla detrazione del 36% prevista per l'unità immobiliare e per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio (con i due autonomi limiti di spesa di 48.000 euro) - hanno anche diritto alla detrazione del 36% delle spese di realizzazione dei box pertinenziali ed eventualmente per quale importo massimo.
L'Agenzia delle Entrate, in risposta, ha ripreso quanto già chiarito nelle risposte fornite alle interrogazioni n. 5-04796 e n. 5-04939. In particolare, richiamando le norme e la prassi sin qui emessa, viene ribadito che, nell'ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione riguardino sia l'abitazione sia la relativa pertinenza, può essere computato un solo limite di 48.000 euro, escludendo che per le pertinenze si possa computare un ulteriore autonomo limite di spesa.


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