Con la circolare n. 24 del 2010, Assonime esamina i chiarimenti recentemente resi dall’Agenzia delle Entrate in tema di INTRASTAT. La nuova disciplina degli INTRASTAT è già stata oggetto di un primo esame da parte di Assonime (cfr. circolare n. 18/2010); in seguito, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il documento di prassi (si tratta della circolare n. 36/E/2010) che raccoglie le risposte ai quesiti sulla nuova disciplina degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, formulati dagli operatori nel «Forum modelli Intrastat».
In quella sede l’Agenzia non ha fornito solo risposte a quesiti specifici, ma ha dato anche indicazioni di carattere generale sul tema, individuando in particolare il trattamento da riservare, ai fini della territorialità IVA, ad alcuni servizi, in relazione ai quali potevano in effetti insorgere non pochi dubbi sulla loro riconducibilità:
- alla regola generale di tassazione nel paese di stabilimento del committente (dovendo, in tal caso, essere riportati negli elenchi riepilogativi),
- oppure alle previsioni di deroga a tale principio (rimanendo invece, in tal caso, esclusi dall’indicazione in tali elenchi).
Individuazione dei criteri di territorialità di alcuni servizi
Negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie vanno indicati i servizi c.d. generici soggetti ad IVA nello Stato in cui è stabilito il committente, e non quelli c.d. in deroga, in relazione ai quali sono disposti criteri particolari di tassazione.
Rientrano nella prima categoria, fra l’altro, le prestazioni di intermediazione, ovunque eseguite; fanno invece parte della seconda, tra l’altro, le prestazioni di servizi relative a beni immobili, inclusi i servizi di fornitura di alloggio in strutture alberghiere e similari.
Proprio in relazione all’inquadramento nell’una o nell’altra categoria, era sorto il problema di individuare i criteri di territorialità dei servizi di prenotazione alberghiere per alberghi situati in Italia, dubitandosi se trovasse applicazione il criterio speciale previsto per i servizi alberghieri, oppure quello generale stabilito per le intermediazioni. L’Agenzia delle Entrate qualifica tali servizi quali operazioni di intermediazione, come tali da rilevarsi negli elenchi INTRASTAT.
Non devono essere invece inclusi negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie i servizi resi da tour operator (consistenti nella vendita di pacchetti turistici): ai fini della territorialità non rientrano nella regola generale della tassazione nello Stato di stabilimento del committente.
Lo stesso vale anche per i servizi singoli preventivamente acquistati dall’agenzia di viaggio, alla cui cessione si applica il regime speciale del margine.
Devono invece essere rilevate negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari le vendite di singoli servizi che non rientrano nel regime speciale per le agenzie di viaggio (si tratta di operazioni qualificabili, ai fini della territorialità, come prestazioni di intermediazione). Vanno inseriti negli elenchi INTRASTAT dei servizi anche i servizi resi tramite mezzi elettronici, tassabili nel paese di residenza del committente.
Ulteriori servizi considerati dall’Agenzia assoggettabili ad imposta nello Stato di stabilimento del committente (e, quindi, da includere negli elenchi INTRASTAT) sono i servizi offerti dal sito di aste on-line e-bay, i servizi quali l’acquisto di diritti di riproduzioni di immagini e le cessioni a mezzo internet, le prestazioni relative a corsi di formazione o di addestramento del personale (nei casi in cui non siano esenti, in quanto rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS).
(Assonime, circolare 16/07/2010, n. 24)