IVA di gruppo, come trattare le eccedenze infrannuali maturate dalle società incorporate?
L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 78/E del 29 luglio scorso, è intervenuta a chiarire le modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA da parte di soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e che, nel corso dell'anno solare, hanno incorporato società estranee alla predetta procedura.
I chiarimenti riguardano il corretto trattamento fiscale da riservare alle eccedenze del credito IVA maturate dalle società incorporate nel corso dell'anno in cui è avvenuta l'operazione straordinaria, che coincide con il primo anno di adesione al gruppo da parte dell'incorporante, nonché le modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA (per l'incorporante e per l'incorporata).
In particolare, l'Agenzia precisa che il credito maturato dall'incorporata nel corso dell'anno in cui è avvenuta l'incorporazione non può mai confluire nell'IVA di gruppo, analogamente a quanto è stato chiarito con un precedente documento di prassi (ci si riferisce alla risoluzione del 22 settembre 2010, n. 92/E in relazione al credito IVA dell'anno precedente realizzato dall'incorporata).
La società incorporante può far confluire nella propria liquidazione - e, quindi, trasferire al gruppo - solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall'incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l'incorporazione, perché, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, le medesime operazioni devono essere considerate come compiute, ai fini IVA, direttamente dall'incorporante. Il debito o il credito va, quindi, indicato nel modulo dell'incorporante e trasferito all'IVA di gruppo.